Sarà risarcita per la “perdita del potenziale rapporto parentale con il nascituro” una giovane romena che, incinta al nono mese, rimase ferita nello schianto della vettura: una sentenza che crea un precedente storico per la giurisprudenza.
La decisione in questione è stata assunta dal Tribunale di Milano, che ha riconosciuto 100mila euro di danno morale subito. La donna, ormai prossima al parto, il giorno in cui perse il feto era seduta sul sedile posteriore di un’auto quando il conducente, a causa di un colpo di sonno, finì fuori strada. Nell’incidente la giovane perse il nascituro e subì un’invalidità permanente. Per quest’ultima, il Tribunale civile di Milano le ha riconosciuto un risarcimento di 730mila euro, che si sommano ai 100mila euro che l’assicurazione dovrà pagare per “il potenziale rapporto perso”. La sentenza riconosce e sancisce la tutela della “maternità perduta”, il primo caso in cui un giudice stabilisce l’esistenza di un danno morale per la perdita di un bimbo mai nato.
Nella passata giurisprudenza, infatti, era sempre stato riconosciuto solo il danno fisico. Un primo spiraglio si era aperto nel 2015, con la sentenza n. 12717 della Suprema Corte (sentenza da cui si è mosso il Tribunale di Milano). In quell’occasione, nel trattare la vicenda di due genitori che avevano fatto causa a una Asl per chiedere il risarcimento per un feto nato morto in ospedale, la Cassazione aveva contemplato esplicitamente la risarcibilità del danno prodotto dal venir meno di una relazione affettiva ancora solo potenziale. La Corte di legittimità aveva affermato per la prima volta che non può non considerarsi che per il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale: una relazione, cioè, “che avrebbe certamente potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita”. Da qui parte la sentenza che ha riconosciuto il danno “per la perdita del potenziale rapporto parentale con il nascituro”.
Rispetto ai casi di morte di un figlio, per il Tribunale milanese la somma del risarcimento deve essere minore poiché il rapporto “è solo potenziale”; considerato che “la gravidanza era giunta pressoché a termine e dell’indubbio dolore subito dalla madre e della drammatica frustrazione conseguente, si è stimato riconoscere equa la somma di 100mila euro”.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.
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