A poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, si preannuncia un’imminente riforma per la legge sull’omicidio stradale, che riguarderà uno dei reati con essa introdotti nel nostro ordinamento: quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime.
Attualmente per tale reato è prevista la procedibilità d’ufficio in ogni caso mentre, se la riforma del processo penale dovesse passare così come regolamentata nel Ddl recentemente approvato dal Senato e in attesa di fiducia, essa resterà solo nei casi più gravi, lasciando spazio, come regola generale, alla procedibilità a querela di parte.
Più nello specifico, in virtù della riforma in via di approvazione, la procedibilità d’ufficio dovrebbe restare solo laddove le lesioni stradali siano causate da un soggetto che abbia fatto uso di alcol o droghe; abbia tenuto una velocità di guida pari o superiore al doppio di quella consentita, e comunque non inferiore a 70 km/h in centri urbani e superiore di almeno 50/km orari su strade extraurbane; abbia circolato contromano; non si sia fermato dinanzi a un semaforo rosso; abbia invertito il suo senso di marcia in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; abbia eseguito un sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
In sostanza, il Ddl di riforma del processo penale fa un deciso dietro-front rispetto alla posizione assunta dalla legge numero 46/2016, che sin da subito è stata oggetto di forti contestazioni proprio su questo aspetto in particolare. La procedibilità d’ufficio prevista dal recente articolo 590-bis come regola generale per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime, infatti, era in forte discontinuità rispetto alla vecchie previsioni, che per le lesioni commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale prevedevano sempre la procedibilità a querela della persona offesa.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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