Le immagini dell’incidente estrapolate attraverso l’accesso ai filmati delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza comunale devono essere rilasciate a chi ne ha titolo, rispettando i soggetti estranei all’evento che devono essere oscurati. In altre parole, il diritto di accesso alle immagini del sistema di videosorveglianza del Comune non deve essere negato a priori per motivi di riservatezza. La pubblica amministrazione non deve limitare l’esercizio del diritto di accesso con regolamenti municipali inadeguati, ma anzi predisporre protocolli finalizzati ad agevolare gli utenti e il buon funzionamento degli uffici pubblici.
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Automobilista coinvolto in un sinistro chiede al Comune di acquisire le immagini delle telecamere
E’ un sentenza di assoluto rilievo quella, la n. 538/23, pubblicata dal Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, seconda sezione, il 4 settembre 2023. I giudici si sono espressi sul ricorso proposto da un automobilista rimasto coinvolto in un sinistro stradale il quale, come ormai fa molto spesso chi subisce un incidente, a fronte della sempre più capillare diffusione nei Comuni delle telecamere nei punti nevralgici delle strade, aveva per l’appunto richiesto all’Amministrazione comunale di Fano di poter acquisire le immagini utilizzate dalla polizia locale per ricostruire l’evento.
L’Amministrazione comunale rigetta la richiesta sulla base del proprio regolamento
La richiesta tuttavia era stata rigettata in quanto, secondo il “Regolamento Comunale per la Videosorveglianza”, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 110 del 24 giugno 2015, “le finalità della videosorveglianza sarebbero solo quelle di sicurezza urbana e del controllo dei luoghi ove avviene l’illegittimo deposito di rifiuti”. E ancora, sempre in base al medesimo regolamento, “per le altre immagini o filmati degli apparati di videosorveglianza acquisiti dalla Polizia Municipale ed utilizzati dalla stessa o da altre forze di polizia per ragioni di sicurezza urbana ricollegabili a finalità giudiziarie, l’interessato potrà aver diritto all’estrazione di dati che lo riguardano, se non ancora cancellati, solo su espressa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente”.
Il richiedente presenta ricorso al Tar che gli dà ragione
Il rifiuto era stato impugnato dall’automobilista e il ricorrente, nel suo ricorso ai giudici amministrativi, aveva rimarcato la sua legittimazione e interesse all’accesso richiesto, lamentando l’illegittimità del provvedimento per violazione degli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e del regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta illogicità e irragionevolezza, oltre che per difetto di motivazione. Il Tar delle Marche gli ha dato ragione, giudicando fondato il ricorso.
I filmati sono “documento amministrativo” e il diritto d’accesso sorge dalla legge “superiore”
Preliminarmente il Giudice amministrativo ha innanzitutto evidenziato, nel suo pronunciamento, che le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrano nella nozione di documento amministrativo ai fini del diritto d’accesso.
Il Collegio ricorda poi che tale nozione di documento amministrativo, suscettibile di formare oggetto di istanza di accesso, è ampia e può riguardare ogni atto detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell’accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati, purché il documento riguardi un’attività di pubblico interesse, o sia utilizzato, o sia detenuto, o risulti significativamente collegato, con lo svolgimento dell’attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale.
Ed ancora, il Tar sottolinea che questo non può essere limitato, o impedito da un regolamento comunale in quanto la fonte del diritto di accesso sorge dalla Legge, che è fonte superiore rispetto ai pareri interni dell’ente locale e/o ai regolamenti locali.
La funzione difensiva supera le ordinarie preclusioni ma va tutelata la privacy dei soggetti estranei
L’art. 24, comma 7, L. 241/1990, prosegue il Tar, espone un’autonoma funzione del diritto d’accesso: quella difensiva, caratterizzata da una “vis espansiva” capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi.
Premesso questo, secondo il Tribunale amministrativo il diritto alla riservatezza dei soggetti estranei alla vicenda ripresi nelle immagini a cui si richiede l’accesso (nel caso in esame di un sinistro stradale), e dunque presenti nel materiale cui si fa accesso, deve sempre essere garantito. E in tal senso la polizia locale dovrà adottare delle regole e/o protocolli per procedere all’oscuramento delle persone estranee riprese dalle videocamere, prima di fornirne copia agli interessati.
Nella stessa direzione una recente sentenza del Tar della Campania
Sulla stessa linea peraltro si era recentemente pronunciato su un’istanza simile, con la sentenza 253/23 citata dai giudici marchigiani, anche il Tar della Campania, che aveva ritenuto che la richiesta di accesso in esame “possa essere accolta in parte e con le cautele necessarie a tutelare il contrapposto diritto alla riservatezza altrui, considerato che dalle immagini acquisite tramite il sistema di videosorveglianza potrebbero venire in rilievo anche dati sensibili e comunque dati di soggetti “terzi”, estranei alla vicenda in questione. In particolare, alla luce dei criteri citati e in ossequio al principio di proporzionalità e di minimizzazione, l’accesso richiesto va consentito limitatamente alle specifiche immagini da cui si evinca la dinamica del sinistro che ha riguardato il ricorrente strettamente indispensabili con oscuramento delle parti di immagini che ritraggano persone e di quelle che contengano ulteriori dati afferenti a soggetti estranei alla vicenda”.
In tali termini e limiti, pertanto, il ricorso è stato accolto dal giudice amministrativo delle Marche che ha dunque ordinato al comune di Fano di esibire al ricorrente, tramite il responsabile del settore polizia locale, solo le immagini sopra specificate e con le cautele dovute, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notifica di parte, condannando l’Amministrazione comunale anche a rifondere al ricorrente le spese di lite.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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