E’ colpevole il proprietario che non riesce a tenere a bada il suo cane, tanto più se l’animale è di razza pericolosa. Né egli può addurre a sua discolpa il fatto imprevisto perché le reazioni dei cani sono per loro natura imprevedibili e implicano pertanto il massimo controllo.
Inevitabile quindi la condanna per lesioni personali colpose nel caso in cui il quattro zampe aggredisca e causi ferite a un’altra persona. A riaffermare con forza le responsabilità e la posizione di garanzia in capo ai padroni dei cani in caso di danni arrecati a terzi la Cassazione, con la sentenza n. 46108/22 depositata il 6 dicembre 2022.
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Proprietario di un cane condannato per lesioni personali colpose
All’imputato, proprietario di un cane di razza doro argentino, era stato contestato di aver causato ferite varie, giudicate guaribili in sei giorni, a un uomo aggredito dal suo animale: più precisamente, l’addebito nei suoi riguardi era stato individuato nella negligenza, imprudenza e imperizia, per avere lasciato il cane libero sulla strada senza guinzaglio, con la conseguenza che l’animale era saltato addosso e aveva morso al gomito il malcapitato passante.
Il padrone dell’animale, tuttavia, ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo, in particolare, che nel caso specifico non sarebbe emersa da parte sua alcuna violazione di regole di attenzione: l‘istruttoria dibattimentale, infatti, a quanto sosteneva, aveva consentito di accertare che il cane in realtà sarebbe stato al guinzaglio e che il proprietario aveva la museruola in mano; inoltre, che l’animale conosceva da tempo la persona offesa, senza che mai vi fosse stato alcun incidente; infine, che l’aggressione sarebbe stata determinata da una circostanza abnorme, avendo la vittima colpito per primo il cane con una scopa.
Secondo la tesi difensiva, dunque, l’incidente si sarebbe verificato a causa di un comportamento anomalo della persona offesa, tale da provocare un balzo in avanti del cane del tutto imprevedibile ex ante. E per corroborare questa linea difensiva, il suo legale ha citato una precedente pronuncia della Suprema Corte nella quale si era sostenuto che non era possibile sanzionare penalmente il padrone del cane se il morso dato dall’animale a un’altra persona era avvenuto subito dopo che la bicicletta di quest’ultimo gli aveva schiacciato la coda.
Ma per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile. “Nessuna violazione di legge è riscontrabile nella sentenza impugnata, nella quale è stata confermata la condanna del proprietario del cane in coerenza con i principi di diritto afferenti alla responsabilità colposa collegata al danno cagionato da animale in custodia” sentenziano gli Ermellini, rimandando, per l’individuazione di tal obblighi, ai principi elaborati dalla stessa Cassazione, secondo cui “la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni causate a terzi dall’animale stesso (nella specie, un cane) può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri, stabiliti in tema di obblighi di custodia, dall’art. 672 cod. pen., nonostante l’intervenuta abrogazione di detto articolo”. E, ancora “la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane, discendente anche dalle ordinanze del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 e del 6 agosto 2013, impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi”.
Il cane, di razza pericolosa, e le cui reazioni sono imprevedibili non è stato tenuto a dovere
La Cassazione sottolinea poi che il Tribunale aveva evidenziato come il cane fosse di razza pericolosa “per la quale si impone l’uso del guinzaglio e della museruola” e come la stessa dinamica dei fatti, ovvero l’essere stata la vittima aggredita mentre si trovava per strada intenta a spazzare con un bastone, “valeva a dimostrare come il proprietario non aveva avuto alcuna capacità di tenuta del cane, le cui reazioni sono imprevedibili per natura ed impongono per ciò l’apprestamento di tutte le possibili cautele in prossimità di persone terze”.
Quanto, infine, alla diversa lettura dei fatti proposta dal ricorrente, e cioè che il cane sarebbe stato colpito con il bastone della scopa dalla vittima, la Suprema Corte rimarca come tale versione in realtà fosse stata sostenuta solo dall’imputato e proponga una differente interpretazione del compendio probatorio non ammesso in sede di legittimità. Dunque, ricorso rigettato e condanna confermata.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
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