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Presto i criteri di riferimento per la liquidazione del danno biologico potrebbero subire delle importanti modifiche: l’Osservatorio sulla giustizia civile presso la Corte d’Appello di Milano (in foto) e la Scuola superiore della magistratura hanno recentemente organizzato un seminario, svoltosi nel capoluogo lombardo il 3 febbraio scorso e titolato “Tabelle milanesi di liquidazione del danno alla persona: nuove proposte?”, che lascia presagire un aggiornamento imminente delle Tabelle di Milano.

Una delle sessioni dell’incontro seminariale è stata dedicata proprio alla presentazione di proposte aventi ad oggetto la modifica, l’integrazione e l’innovazione delle tabelle milanesi attuali, prese come parametro di riferimento nazionale per la liquidazione del danno biologico, specie dopo la sentenza numero 12408/2011 della Corte di Cassazione che ne ha consacrato il ruolo decretandone la capacità di garantire l’imprescindibile uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.

Ed è appunto l’obiettivo di garantire questa uniformità di giudizio che ha ispirato l’organizzazione dell’evento, individuato già nella locandina di presentazione come “un importante nuovo momento di riflessione nella storia evolutiva del risarcimento del danno“.

Alcune proposte di modifica emerse dal seminario dello scorso 3 febbraio si trovano già in una fase avanzata di elaborazione. Si tratta, in particolare, della proposta di una nuova Tabella di liquidazione del danno biologico intermittente, della proposta di una nuova Tabella di liquidazione del danno terminale, della conferma della Tabella di liquidazione del danno parentale e della proposta di una nuova Tabella di liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata (ex art. 96, co. III, c.p.c.). Sono invece in una fase ancora embrionale, ma comunque in analisi, le questioni inerenti la Tabella del danno da diffamazione e la Tabella del danno incrementativo/differenziale.

Ma andiamo con ordine. Nel corso del seminario, è emerso sin da subito che uno degli argomenti di maggiore interesse del dibattito era costituito dall’individuazione di una nuova Tabella di liquidazione del danno biologico intermittente, per il quale non esiste un parametro risarcitorio schematico e uniforme. L’idea, in particolare, sarebbe quella di elaborare un risarcimento medio annuo che tenga conto, ponendole in rapporto di proporzione matematica, della media dei risarcimenti che la tabella milanese prevede per il danno biologico (considerando il minimo e il massimo per ogni età) e l’aspettativa media di vita di ogni soggetto di età compresa tra uno e cento anni. In altre parole, per un soggetto che a seguito di un sinistro ha subìto una menomazione pari al 60% di danno biologico, ed è morto per una causa diversa dal predetto evento dopo due anni senza essere risarcito, gli aventi diritto potranno ottenere come risarcimento del danno 74.839 euro, ovverosia la somma corrispondente alle prime due annualità in tabella. Al massimo, tale importo potrà essere maggiorato del 25% per la personalizzazione.

Oltre alla Tabella di liquidazione del danno biologico intermittente, tra le novità proposte balza all’occhio anche la Tabella di liquidazione del danno terminale, volta a “schematizzare” il risarcimento della sofferenza patita dalla vittima di un sinistro durante l’attesa consapevole della sua morte conseguente al sinistro. I parametri proposti sono fondati sull’idea che il danno terminale possa essere risarcito solo nei primi 100 giorni di sopravvivenza e sulla valorizzazione della maggiore sofferenza che si patirebbe durante i primi 3 giorni successivi al sinistro. Se, cioè, un soggetto dopo un sinistro sopravvive per ottanta giorni nella consapevolezza del suo imminente decesso, il risarcimento può variare da 49.496 a 74.244 euro, con la personalizzazione. Ad esso, poi, il giudice può applicare una maggiorazione sino a 30mila euro per i primi tre giorni di permanenza in vita.

Chiaramente, prima che le tabelle milanesi possano eventualmente indossare la nuova veste occorrerà fare molta strada. Gli schemi risarcitori proposti, infatti, in un primo momento dovranno essere condivisi nella loro costruzione teorica dagli operatori del diritto, per poi farsi strada nei diversi tribunali e, infine, trovare l’avallo anche della Corte Suprema. Ciò non toglie, tuttavia, che l’esigenza di cambiamento è evidente e che il percorso è già iniziato.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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