Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Sono consentiti gli esami del sangue per accertare lo stato psicofisico del conducente di un veicolo coinvolto in un incidente senza avvisarlo degli accertamenti alcolimetrici, in quanto si trova in stato di incoscienza?

A sciogliere e rispondere, affermativamente, al non secondario quesito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28466/21 depositata il 22 luglio in seguito alla quale ha definitivamente condannato un automobilista.

 

Automobilista condannato in primo e secondo grado per guida in stato di ebbrezza

L’imputato era già stato condannato sia in primo che in secondo grado, dalla Corte d’Appello di Brescia, per il reato di cui all’art 186, comma 2 lett. c), 2-bis e 2- sexies, cod. strada per guida in stato di ebbrezza.

L’automobilista era stato convolto in un grave incidente, era stato trasportato in ambulanza in gravi condizioni, in stato di incoscienza, all’ospedale, dov’era entrato in codice rosso, per trauma cranico e abuso alcolico, ed accompagnato direttamente in shock room senza neanche sostare in triage.

L’imputato lamenta l’omesso avviso degli esami

Il suo legale tuttavia ha proposto ricorso anche per Cassazione lamentando, con unico motivo, la nullità della sentenza per omesso avviso all’imputato ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. degli accertamenti alcolimetrici: per procedere con l’alcoltest infatti è richiesto il consenso dell’interessato, che può rifiutarsi andando però incontro alle pesanti sanzioni previste. Inoltre, l’avvocato ha contestato l’affermazione secondo cui il suo assistito fosse in stato di incoscienza al momento del richiesto accertamento da parte della Polizia giudiziaria.

Ma per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come la Corte territoriale avesse “correttamente respinto l’eccezione di nullità dell’esito dell’accertamento medico per asserita violazione dell’art. 114 cit., avendo insindacabilmente riscontrato in fatto che l’imputato, a seguito del sinistro stradale, era entrato in ospedale in codice rosso, per trauma cranico e abuso alcolico, ed accompagnato in shock room senza sostare in triage: le sue gravi condizioni dopo l’incidente sono state confermate dalla deposizione dei carabinieri, che hanno dichiarato che l’imputato era incosciente ed era stato trasportato all’ospedale con ambulanza a sirene spiegate, motivo per cui non era stato possibile dargli l’avviso”.

 

Lo stato di incoscienza non può diventare “causa di non punibilità”

Ed è evidente “che gli avvisi difensivi non possono essere dati a soggetto in stato psicofisico di totale incoscienza, anche alla luce del disposto normativo dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che presuppone, ai fini della sua applicazione, la “presenza” – evidentemente consapevole – del soggetto sottoposto ad indagini” proseguono i giudici del Palazzaccio, venendo quindi al cuore della questione e concludendo.

Per altro verso, affermare che lo stato di incoscienza dell’indagato impedisca di espletare un valido accertamento, per la nullità derivante dall’omesso avviso, equivarrebbe a introdurre una sorta di causa di non punibilità in nessun modo prevista dalla legge, del tutto eccentrica rispetto alle finalità preventive della normativa in materia di guida in stato di ebbrezza, la cui ratio è quella di impedire il verificarsi di eventi idonei a compromettere l’incolumità tanto del guidatore che degli altri utenti della strada, sicché sarebbe paradossale attribuire una sorta di “immunità” a soggetti il cui stato di incoscienza sia conseguenza della loro stessa condotta illecita”.

Ergo, ricorso respinto e condanna confermata.

Scritto da:

alt-placeholder

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content