Nel momento stesso in cui un allievo viene ammesso e iscritto a scuola, si determina automaticamente l’instaurazione di un vincolo negoziale da cui deriva, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza e incolumità per tutto il tempo in cui questi fruisca della prestazione scolastica.
Pertanto, se l’alunno di fa male a causa di un compagno, la Scuola è responsabile e deve risponderne. A riaffermare con forza questo principio, su una delle tipologie di infortunio più frequenti, quelli in ambito scolastico, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32377/21 depositata l’8 novembre 2021.
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Un alunno chiede i danni al Miur per un grave infortunio subito a scuola a causa di una spinta
Nell’ottobre del 2006 uno studente, nel frattempo divenuto maggiorenne, aveva citato in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca avanti il Tribunale de L’Aquila per ottenerne la condanna, previo accertamento della responsabilità dell’amministrazione scolastica, al risarcimento dei gravi danni subiti quasi dieci anni prima durante l’orario scolastico a causa di un compagno: il giovane, che all’epoca frequentava la quinta elementare a Sulmona, in conseguenza di una spinta da parte di un altro alunno, era rovinato a terra andando a urtare con la schiena il piedistallo in legno di supporto alla lavagna. Secondo il ragazzo, il danno si era verificato a causa della scarsa vigilanza prestata dall’istituto didattico, ai sensi dell’art. 2048 cod. civ. e dell’art. 1218 cod. civ., in virtù per l’appunto del vincolo negoziale sussistente tra l’alunno e l’Amministrazione scolastica.
Il Ministero, che aveva resistito in giudizio, aveva sollevato in via preliminare eccezione di prescrizione quinquennale del credito risarcitorio, considerata l’eventuale responsabilità dell’amministrazione scolastica ai sensi dell’art. 2048 cod. civ., eccependo quindi la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum, e nel merito aveva ritenuto infondata la richiesta perché la responsabilità era semmai da imputare, per culpa in educando, ai genitori dell’alunno che aveva spintonato il ragazzino, provocandone la caduta. Il Tribunale, con sentenza del 2013, aveva accolto l’eccezione di prescrizione dichiarando l’estinzione del diritto risarcitorio.
Ma l’alunno aveva impugnato la decisione dinanzi alla Corte d’Appello di L’Aquila, lamentando l’erronea qualificazione dell’azione proposta, con conseguente erronea determinazione del termine di prescrizione e la mancata considerazione della responsabilità contrattuale. E i giudici di seconde cure, con la sentenza del 2019, gli avevano dato ragione, riformando integralmente il verdetto di primo grado e condannando il Ministero al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di ben euro 314.282,37 euro al netto degli interessi legali, a favore dell’alunno, ritenendo che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, avesse determinato l’instaurazione di un rapporto negoziale, fonte di un obbligo a carico dell’istituto scolastico e dei soggetti che in esso e per esso agiscono di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell’allievo, con applicazione della responsabilità contrattuale e, quindi, del termine di prescrizione ordinario, decennale.
A questo punto è stato il Ministero a proporre ricorso contro quest’ultima decisione per Cassazione, obiettando in primo luogo che la responsabilità ex art. 1218 cod. civ. sarebbe invocabile solo nel caso di danno auto-cagionato; nel caso, invece, di danno causato da terzi, ossia da un altro o da altri studenti, il titolo di responsabilità invocabile sarebbe quello fondato sull’art. 2048, comma 2, cod. civ.
Ma per la Suprema Corte il motivo è infondato. Secondo gli Ermellini i giudici d’appello hanno fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità “che ritiene indubbia la ricorrenza di una responsabilità da regolare ricorrendo all’art. 1218 cod. civ. quando l’alunno riporti un danno sia auto-cagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici”: quindi, sia che l’allievo si faccia male per sua esclusiva colpa, sia che si infortuni a causa di altri, deve risponderne la Scuola.
La natura della responsabilità dell’istituto e dell’insegnante verso l’allievo è contrattuale
I giudici del Palazzaccio citano a sostegno di questa tesi la sentenza 10516/2017 della stessa Suprema Corte, la quale, spiegano, “ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità tanto dell’istituto scolastico quanto dell’insegnante, atteso che, quanto all’istituto, l’instaurazione del vincolo negoziale consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l’allievo sorge in forza di contatto sociale”.
Pertanto – prosegue la Cassazione -, “una volta collocato sul piano sistematico l’ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dell’amministrazione scolastica – e dunque ricondotta alla violazione di un dovere di prestazione la ratio della tutela risarcitoria rivendicata dagli originari attori -, dev’essere coerentemente ricostruita, nel quadro dei principi della responsabilità contrattuale, la connessa dimensione obbligatoria dell’insieme dei profili di doverosità che discendono – con riguardo, rispettivamente, all’istituto e al singolo insegnante – dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato che prelude all’individuazione dei relativi obblighi di prestazione nei confronti dei familiari (quali contraenti) e dei singoli alunni (quali adiecti solutionis causa)».
Dal vincolo negoziale sorge l’obbligo di vigilare sull’incolumità dell’alunno
La Suprema corte chiarisce ulteriormente che è principio recepito nella giurisprudenza di legittimità che “l’ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività”. Di conseguenza, viene assorbito e respinto anche il motivo con cui il Ministero lamentava il fatto che la Corte territoriale avesse applicato il termine di prescrizione ordinario anziché quello quinquennale.
Da ultimo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto (erroneamente a suo dire) non assolto da parte dell’amministrazione scolastica l’onere della prova circa la non evitabilità del fatto. Il Ministero sosteneva, indipendentemente dal titolo di responsabilità, di aver dimostrato che, essendosi verificato lo “spintonamento” durante lo svolgimento della lezione sotto la sorveglianza costante ed ininterrotta dell’insegnante, quest’ultima non avrebbe potuto, data la repentinità ed imprevedibilità del gesto, intervenire efficacemente e tempestivamente allo scopo di evitarlo.
Ma neanche questa doglianza, per gli Ermellini, merita accoglimento. La Suprema Corte evidenzia infatti come la sentenza dei giudici territoriali avesse ritenuto ampiamente dimostrato, attraverso l’escussione dei testi, “l’inadempimento dell’obbligo di sorveglianza da parte dell’insegnante e della scuola, affermando che non bastava la presenza durante la lezione curriculare dell’insegnante, ma occorreva la prova da parte di quest’ultima di avere correttamente, scrupolosamente ed ininterrottamente vigilato sugli allievi”.
Era infatti risultato che i giovani alunni al momento del fatto non erano ancora tutti seduti, alcuni erano intenti a giocare e che l’insegnante, pur presente in aula, si era distratta per cercare la bidella. Dunque, tutt’altro che una sorveglianza attenta e continuativa della classe. Pertanto, ricorso del Miur respinto e maxi risarcimento allo studente confermato.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
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