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La scadenza dell’autorizzazione amministrativa alla navigazione provvisoria può determinare l’inefficacia della copertura assicurativa tra le parti del contratto, ma non è opponibile ai terzi danneggiati che esercitino l’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che deve quindi rispondere dei danni.

E’ una sentenza di assoluto rilievo in ambito nautico quella, la n. 36357/23, depositata dalla Cassazione, terza sezione civile, il 29 dicembre 2023.

Tragico incidente nautico con tre vittime

La Suprema Corte si è occupata di una tragedia del mare successa il 9 aprile 2009 nelle acque del Lago d’Iseo dove, a causa di un incidente di un motoscafo, che si era ribaltato, avevano perso la vita tre persone che si trovavano a bordo.

Circostanza determinante sulla vicenda, il natante esponeva la targa prova in relazione alla quale i Cantieri nautici a cui era stato affidato in conto vendita avevano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile con la società Cattolica di Assicurazione S.p.A..

In appello richiesta danni all’assicurazione respinta per presunta non operatività della polizza

Sintetizzando la complessa causa civile per il risarcimento dei danni, i familiari delle vittime avevano citato in giudizio per l’appunto, tra gli altri, questi due soggetti, i Cantieri nautici e Cattolica.

In primo grado il tribunale di Bergamo aveva avvolto le domande risarcitorie, ma in secondo grado la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della decisione di prime cure, aveva rigettato tutte le istanze nei confronti di Cattolica che aveva fatto valere le sue argomentazioni circa la non operatività della garanzia assicurativa, invece riconosciuta dai giudici bergamaschi.

 

L’autorizzazione provvisoria alla navigazione del natante con targa prova era scaduta

La Corte territoriale aveva così concluso sulla base del rilievo della circostanza che si trattava di una polizza di assicurazione stipulata per la navigazione provvisoria in relazione ad una determinata “targa prova” e che, al momento del sinistro, pur essendo stata prorogata la durata della polizza assicurativa, la relativa autorizzazione amministrativa alla navigazione provvisoria era scaduta e non era stata rinnovata. Da ciò i giudici di secondo grado avevano fatto discendere che la copertura assicurativa non potesse ritenersi efficace, neanche nei confronti dei terzi danneggiati.

I familiari delle vittime sostengono invece che la garanzia restava efficace per i terzi danneggiati

I congiunti dei quali, a questo punto, hanno proposto ricorso per Cassazione sollevando per l’appunto la questione della operatività della garanzia assicurativa prestata dalla compagnia Cattolica per i Cantieri Nautici a favore loro, che avevano esercitato l’azione diretta per il risarcimento. Come detto, la Corte d’appello, dal fatto che, al momento del sinistro, l’autorizzazione amministrativa alla navigazione provvisoria era scaduta aveva fatto discendere che anche la copertura assicurativa non potesse ritenersi efficace, e neanche nei confronti dei terzi danneggiati.

I ricorrenti sostenevano, invece, che, quanto meno nei propri confronti, l’assicuratrice doveva essere tenuta alla garanzia. Ciò sia in virtù dell’apparente validità del contrassegno assicurativo (ai sensi dell’art. 127 del codice delle assicurazioni private), sia comunque, in virtù della inopponibilità delle eccezioni fondate sul contratto di assicurazione, in caso di azione diretta dei terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 144 del medesimo codice.

Motivi di ricorso ritenuti fondati dalla Suprema corte. “L’assicurazione della responsabilità civile relativa alla navigazione provvisoria dei natanti – spiegano gli Ermellini – ha ad oggetto i rischi derivanti dalla attività di navigazione “temporanea” prevista dall’art. 31 c.n. da diporto, comma 1, il quale così la definisce:Per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di: a) verificare l’efficienza degli scafi o dei motori; b) presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati all’acquisto; c) trasferire unità da diporto da un luogo all’altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all’estero“.

La medesima norma, proseguono i giudici del Palazzaccio inquadrando la normativa, precisa, al comma 2, che “i cantieri navali, i costruttori di motori marini, i mediatori del diporto, le aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e le aziende di vendita possono ottenere le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza“. Al comma 3, infine, è stabilito che “la navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione“.

Dunque, la navigazione temporanea richiede un’autorizzazione amministrativa, in base alla quale è, tra l’altro, obbligatoria l’esposizione sul fianco del natante di una targa che riporti gli estremi numerici della stessa (la cosiddetta targa prova) e per il cui rilascio è necessario che il titolare dell’autorizzazione – sotto la responsabilità del quale avviene la navigazione – abbia stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, la quale contiene, di conseguenza, un espresso riferimento a detta autorizzazione, indicata con gli estremi, riportati sulla relativa targa prova.

Il rischio oggetto del contratto di assicurazione – puntualizza ancora la Cassazione – è, evidentemente, quello della responsabilità civile derivante dalla attività di navigazione temporanea dei natanti, che avviene, appunto, sotto la responsabilità del cantiere nautico o dell’azienda assicurata. Si tratta di un rischio relativo all’attività di navigazione temporanea, che non è legato ad un determinato specifico natante, in quanto l’autorizzazione, e la relativa assicurazione, operano in relazione a qualsiasi natante in navigazione temporanea, sotto la responsabilità del soggetto assicurato, quanto meno laddove esponga la relativa targa prova (come nella specie è stato accertato, in fatto, che sia avvenuto): è assicurato, quindi, quel particolare natante che sia munito di una specifica targa prova, alla quale si riferiscono sia l’autorizzazione che l’assicurazione”.

 

Il rischio assicurato non viene meno per la scadenza dell’autorizzazione amministrativa

Premesso questo, però, “deve in primo luogo escludersi che, laddove la navigazione temporanea avvenga sotto la responsabilità del cantiere nautico o dell’azienda titolare di una determinata autorizzazione amministrativa, in virtù dell’esposizione della relativa targa prova, il fatto che detta autorizzazione sia scaduta possa far venire meno il rischio assicurato, cioè quello relativo alla responsabilità civile di tale soggetto, derivante dall’attività di navigazione temporanea sotto la sua responsabilità, in quanto il rischio per l’assicurato di incorrere in responsabilità civile per i danni determinati dalla navigazione temporanea certamente non viene meno per la scadenza della relativa autorizzazione amministrativa” asserisce con forza la Suprema Corte.

Scadenza che non è opponibile ai terzi danneggiati per i quali la garanzia resta valida

Pertanto, sottolineano gi Ermellini, va disattesa “la tesi della controricorrente Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., secondo la quale la scadenza dell’autorizzazione farebbe, di per sé, venire meno il rischio assicurato e determinerebbe la radicale nullità del contratto di assicurazione, opponibile anche ai terzi danneggiati. La scadenza dell’autorizzazione può certamente determinare (come nella specie) l’inefficacia della copertura assicurativa tra le parti del contratto, in base alle clausole di polizza, in quanto ciò sia previsto in conseguenza della violazione, da parte dell’assicurato, delle prescrizioni amministrative che regolano la navigazione temporanea. Si tratta, peraltro, di una inefficacia della copertura assicurativa derivante dalle clausole contrattuali, onde essa non è opponibile ai terzi danneggiati che esercitino l’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, ai sensi dell’art. 144 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005), disposizione applicabile all’assicurazione della responsabilità civile relativa alla navigazione, in forza dell’art. 123 cod. cit. (secondo cui “alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”)”.

 

Il terzo trasportato va sempre tutelato, come statuisce anche il diritto comunitario

A sostegno di questa tesi i giudici del Palazzaccio adducono, tra le varie fonti normative,  l’art. 13 della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, “che vieta agli Stati membri di dettare norme che neghino il diritto al risarcimento a favore del terzo danneggiato, per il solo fatto che il conducente “non si sia conformato agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni (…) del veicolo…”:  nel dubbio, pertanto, la norma nazionale  va comunque interpretata in senso coerente col diritto comunitario, secondo una interpretazione conformatrice”.

E’ inoltre “ius receptum”, aggiunge la Cassazione, il principio secondo cui “tutta la disciplina dell’assicurazione della responsabilità civile automobilistica (applicabile, per quanto visto, anche alla navigazione) è preordinata allo scopo di apprestare la maggior tutela possibile alle vittime della circolazione; che la tutela della vittima sia la finalità principale di tale assicurazione è stato riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale, secondo cui la suddetta disciplina, ponendo in massimo rilievo la tutela del terzo danneggiato per eventi causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, persegue il raggiungimento delle maggiori garanzie patrimoniali in suo favore (…) in vista della realizzazione, nel settore, delle esigenze di solidarietà sociale cui l’art. 2 Cost. ha conferito rilevanza costituzionale“.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassato sul punto e, conclude la Cassazione, “la questione della responsabilità della Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. nei confronti degli attori andrà, quindi, rivalutata in sede di rinvio, sulla base dei principi di diritto esposti”.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti navali

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