Aumentano gli importi dei risarcimenti per le cosiddette microlesioni, quelle che comportano una invalidità permanente fino al 9%: il valore del “punto” è stato “adeguato” all’inflazione “galoppante”.
Con decreto dell’8 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2022, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha provveduto all’aggiornamento degli importi per il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, secondo quanto previsto dall’articolo 139, quinto comma, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il Codice delle assicurazioni private.
Indice
Il Codice delle Assicurazioni prevede l’adeguamento del “punto” all’indice Istat
Ai sensi della norma, infatti, gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da questi sinistri vanno aggiornati annualmente con decreto del Mise in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’Istat.
L’ultimo aggiornamento risaliva al 2019
Gli importi, con decreto del Ministero del 22 luglio 2029, erano sono stati da ultimo aggiornati alla variazione dell’indice Istat a decorrere dal mese di aprile 2019. Dunque, ai fini del corretto aggiornamento del valore fissato per il 2019, si è proceduto a comporre gli indici che si sono succeduti nel triennio di riferimento, fino ad aprile 2022: la variazione registrata ad aprile 2020 era del -0,1%, quella ad aprile 2021 del +1,2% e quella ad aprile 2022 del +5,8% a fronte dei sensibili rincari dei beni di prima necessità, delle utenze e dei carburanti che si sono verificati negli ultimi mesi.
Il punto di invalidità applicabile da aprile 2022 vale 870,97 euro
I valori così ottenuti, hanno portano a queste indicizzazioni del valore punto per il danno biologico da permanente e temporaneo, adottabili a decorrere dal mese di aprile 2022: 870,97 euro, per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a) dell’art. 139; 50,79 euro, per quanto riguarda l’importo relativo a ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b) della norma.
Gli importi valgono non solo per i sinistri stradali ma anche per la mala sanità
Come risaputo, e adottato nelle controversie e nei contenziosi, per effetto dell’articolo 7, quarto comma, della legge 8 marzo 2017 n. 24 (cosiddetta Legge Gelli-Bianco), tali importi devono necessariamente essere applicati anche nelle ipotesi di risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità (1-9% di postumi permanenti), conseguenti alle attività delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, e degli esercenti la professione sanitaria.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
Vedi profilo →
Categoria:
Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
Affidati aStudio3A
Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.
Articoli correlati