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Se un’insidia della strada, che sia essa una buca, una discesa o un terreno dissestato, è facilmente percepibile dall’individuo coinvolto per le determinate circostanze contestuali, non si applicano l’ex art. 2051 e l’ex art. 2043 del codice civile: la responsabilità, pertanto, ricade solo sul pedone e sulla sua imprudenza. A ricordarlo è la Corte di Cassazione, III sez. civile, con la sentenza n° 9863 pubblicata il 13 aprile 2023, che ha rigettato l’esposto presentato, condannando il ricorrente.

Una caduta che si poteva prevedere: il caso

La sentenza prende le mosse da una richiesta di risarcimento del lontano maggio 2010: un uomo, mentre scendeva dalla zona urbana al sottostante percorso pedonale, è rovinosamente franato a terra a causa di uno strato di ghiaino non aderente al terreno compatto del percorso. La caduta gli era costata una frattura biossea tibio-pereonale, oltre che una conseguente nonché prolungata assenza dal lavoro.

Già il Tribunale di Verona, prima autorità interpellata, aveva rigettato la domanda contro il Comune in questione, così come la Corte d’appello di Venezia nel 2019, decretando innanzitutto che “non si trattava di ghiaia, ma di terriccio calcare stabilizzato, materiale adoperato per la realizzazione di strade sterrate e tale da consentire un attrito per non agevolare lo scivolamento“.

A ciò aggiunse che “il sinistro si era verificato in pieno giorno su un sentiero in lieve pendenza e le cui caratteristiche erano visibili, dotato di un presidio di sicurezza rappresentato da una staccionata con corrimano ben visibile“, rafforzando ulteriormente l’ipotesi di un contesto tutt’altro che pericoloso, ma che avrebbe dovuto comunque richiamare all’attenzione.  

 

La Cassazione ribadisce: niente insidia o trabocchetto

La Corte, pertanto, stabilì “alla luce dell’art. 2043 del codice civile” che la totale responsabilità era da additare al pedone, il quale avrebbe dovuto ricorrere ad una maggiore cautela, osservando e valutando più prudentemente l’imbocco del sentiero, poiché “la modesta presenza di ghiaino era assolutamente percepibile da chiunque, sicché non poteva parlarsi di insidia o trabocchetto in un percorso che, in quanto discendente, poteva favorire il rischio di eventuali cadute, rischio però prevedibile e connaturato alla natura del percorso sterrato e in lieve pendenza e per questo dotato di presidio di sicurezza“.

Le categorie di insidia o trabocchetto” – spiega inoltre il Palazzaccio – “sono da intendere come concernente una situazione di possibile danno non suscettibile di essere agevolmente prevista, con l’esclusione del carattere colposo della condotta del danneggiato. Ma alla luce di tale evidente prevedibilità della situazione potenzialmente dannosa, il comportamento del danneggiato è stato stimato come imprudente, tale dunque da costituire la causa esclusiva del danno e da escludere l’applicabilità tanto dell’art. 2051 quanto dell’art. 2043“.

 

Con queste condizioni “favorevoli”, la colpa ricade sul pedone

Nonostante ciò, l’uomo non si è dato per vinto, continuando la sua personale battaglia tramite ricorso per Cassazione, vedendosi però dare nuovamente torto. “L’argomento rilevante” – si legge nella sentenza 9863 – “è dunque quello dell’assenza di un nesso di causalità fra l’evento di danno e la cosa (ed a maggior ragione fra l’evento dannoso e la condotta del custode, ove si consideri la fattispecie di cui l’art. 2043) essendo l’evento da ricondurre causalmente alla condotta imprudente del danneggiato, alla luce del principio affermato dall’art.1227“.

Ne si evince in sostanza che non tutto ciò che dai nostri occhi viene percepito come insidioso sia considerato tale in sede giuridica. Elementi contestuali come condizioni meteorologiche, possibilità di sostentamento (corrimano o altri presidi di sicurezza) e, soprattutto, prevedibilità del fatto, giocano una parte fondamentale nella valutazione del luogo e del sinistro.

Affinché si possa arrivare ad ottenere un giusto risarcimento, di conseguenza, si deve gioco forza provare la casualità dell’evento, oltre che la sua totale imprevedibilità. Sono queste le due variabili che impedirebbero all’individuo il rispetto di una condotta ragionevolmente esigibile in determinate circostanze.

 

Scritto da:

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Dott. Andrea Biasiolo

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