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Il pedone è l’utente debole per eccellenza della strada, il codice prescrive la sua massima tutela e i conducenti dei veicoli hanno l’obbligo di consentirgli di attraversare in tutta sicurezza, rispondendo penalmente in caso di investimenti.

Ma anche chi va a piedi ha i suoi doveri e in alcune circostanze le violazioni commesse, come quella di attraversare all’improvviso, sono così gravi da assurgere ad unica causa del sinistro sgravando di qualsiasi responsabilità chi guida il mezzo investitore, purché ovviamente questi stesse rispettando tutte le norme. Particolarmente interessante, in tal senso, la sentenza n. 45899/22 depositata il 5dicembre dalla Cassazione, che ha mandato definitivamente assolta un’automobilista.

Pedone ricorre per Cassazione contro l’assoluzione dell’automobilista che lo ha investito

Con sentenza del 2021, il tribunale di Enna, confermando la decisione del Giudice di pace della stessa città, aveva assolto un’automobilista dal reato di lesioni colpose stradali per aver investito due pedoni nell’ottobre del 2014. Uno dei quali ha proposto ricorso per Cassazione contestando tutta una serie di punti relativi alla ricostruzione dei fatti, ad esempio l’errata valutazione a cui sarebbero pervenuti i giudici circa il punto di verificazione del sinistro – asserendo che vi sarebbe stato soltanto un principio di attraversamento da parte dei pedoni, che sarebbero stati travolti appena scesi dal marciapiedi –, così come sull’abbagliamento del sole, ritenendo che esso avesse rappresentato solo un elemento di fastidio e che la conducente avesse adottato le cautele del caso. E ha in generale lamentato una non corretta applicazione dell’orientamento giurisprudenziale in tema di lesioni da investimento stradale.

Secondo il ricorrente, invece, l’imputata, abbagliata dal sole, avrebbe dovuto procedere ad una velocità adeguata alla situazione, anche a passo d’uomo, poiché solo così avrebbe potuto vedere bene tutto ciò che accadeva sulla strada, ivi incluse le due persone a piedi. Dunque, i giudici non avrebbero rispettato il principio di diritto, “di cui il ricorrente opera una personale massimazione” evidenzia però la Cassazione, secondo cui il conducente che investe un pedone che attraversa all’improvviso e fuori dalle strisce sarebbe sempre responsabile anche in presenza di abbagliamento solare che non integra il caso fortuito. Diversamente, il tribunale, riconoscendo il caso fortuito, ossia l’abbagliamento del conducente, avrebbe dato rilievo e totale responsabilità dell’accaduto al pedone, per aver attraversato fuori dalle strisce, con la conseguenza di violare tale principio di diritto.

Ma per la Suprema Corte i motivi di doglianza sono inammissibili e la sentenza impugnata ha esaminato dettagliatamente le emergenze processuali, giungendo correttamente ad un giudizio di insussistenza del fatto ed escludendo qualsiasi profilo di colpa in capo all’imputata.

Gli Ermellini ripercorrono il complesso caso giudiziario ricordando che, secondo l’originaria contestazione accusatoria, l’automobilista, per colpa sia generica che specifica (in particolare, per non avere mantenuto una velocità adeguata alle caratteristiche e alle condizioni della strada), avrebbe urtato violentemente i due pedoni che stavano attraversando la strada, provocando a ciascuno di essi lesioni giudicate guaribili in più di quaranta giorni.

In realtà la sentenza di prime cure del Giudice di pace era già stata impugnata dal pedone investito direttamente per Cassazione che l’aveva cassata rilevando come il giudice, nell’adottare pronuncia liberatoria, avesse sostanzialmente ritenuto l’imprevedi­bilità della condotta di attraversamento improvviso dei pedoni in un punto, in zona urbana, compreso tra due strisce pedonali ed avesse attribuito rilievo all’acceca­mento da colpo di sole dell’automobilista.

 

Le ragioni per le quali la prima sentenza del giudice di pace era stata cassata

Queste conclusioni, secondo la sentenza con cui la Suprema Corte aveva rinviato la causa al Tribunale, contrastavano con alcuni principio di diritto: “poiché l’esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del “neminem laedere”, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a ral­lentare la velocità e, addirittura, a interrompere la marcia al fine di evitare inci­denti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l’eventuale evento colposo verifica­tosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all’apprezzamento motivato del giudice di merito”; “in caso di incidente stradale con investi­mento di pedone la repentinità dell’attraversamento da parte di questo non è suf­ficiente ad escludere la responsabilità del conducente che non abbia in precedenza osservato una condotta esente da colpa”; in tema di circolazione stradale, l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l’insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità”.

Ciò premesso, tuttavia, come detto secondo la Cassazione il giudice del rinvio, ossia il Tribunale di Enna, confermando l’esclusione di profili di colpa nei confronti dell’automobilista, ha formulato considerazioni del tutto “scevre dai dedotti vizi motivazionali”, con particolare riferimento alla corretta individuazione del punto d’urto che, alla luce delle deposizioni ei testimoni,si pongono in parziale contrasto con la ricostruzione degli eventi fornita dal ricorrente; la valorizzazione in senso favorevole all’automobilista delle condizioni in cui si trovava la via percorsa al momento dei fatti; la rilevanza dell’unico elemento che avrebbe potuto ostacolare la marcia, costituito dall’abbagliamento solare registratosi la mattina dei fatti; l’inapplicabilità del primo dei principi di diritto richiamati, ferma restando in astratto l’assoluta correttezza, in quanto il fenomeno dell’abbagliamento non aveva costi­tuito la causa dell’urto, non avendo impedito la visibilità, al più avendo rappresentato un fattore incidentale e mar­ginale di fastidio, ciò che rende priva di pregio la censura difensiva secondo cui il giudice avrebbe ad esso attribuito la valenza di caso fortuito” spiegano gli Ermellini

 

L’auto dell’imputata procedeva a passo d’uomo

Il tribunale, inoltre, nella valutazione degli elementi emersi in sede di rico­struzione fattuale, aveva  osservato come la versione riferita dalle persone offese presentasse un’ulteriore significativa incongruenza: la mattinata del fatti, secondo quanto riferito dalla parte civile, le auto procedevano molto lentamente, con la conseguenza che il dato della particolare lentezza con cui le macchine viaggiavano, ivi inclusa quella dell’imputata, “mal si conciliavano con la distanza che i due pedoni avevano affermato in giudizio di aver avuto a dispo­sizione per effettuare l’attraversamento della carreggiata in sicurezza”.

In sostanza, aveva osservato il tribunale, se le condizioni del traffico fossero state tali da escludere che la circolazione stradale procedesse a passo d’uomo e vi fosse stata effettivamente la distanza indicata dai due danneggiati tra loro e la prima auto in avvicinamento, ossia quella dell’imputata, l’impatto sarebbe avvenuto in un altro punto, quando i pedoni si trovavano già all’interno della carreggiata e non sul ciglio della stessa, con le conseguenze del caso in termini di lesioni personali patite e di danni riportati dal veicolo. Pe­raltro, aveva aggiuntoaltrettanto logicamente” il tribunale, nemmeno era stata ricostruita la velocità con cui l’automobilista procedeva, e le stesse parti offese avevano affermato di non aver udito alcun rumore di frenata, assenza confermata dai rilievi stradali,ciò che per il giudice si spiega con il fatto che l’imputata, al momento dell’urto, stesse effettivamente pro­cedendo a passo d’uomo e fosse quindi quasi ferma.

E i pedoni avevano attraversato all’improvviso

In merito, poi, all’ulteriore principio di diritto richiamato in sede rescindente dalla quarta sezione della Cassazione, il giudice aveva osservato come lo stesso potesse dirsi rispettato, atteso che, dalla rico­struzione fattuale, “risulta che vi sia stato un principio di attraversamento da parte dei due pedoni, e che costoro abbiano improvvisamente invaso il margine esterno destro della carreggiata, in corrispondenza dell’unico stallo in quel frangente, procedendo l’imputata a passo d’uomo e non già a velocità sostenuta”, con la con­seguenza che, “se è ben vero che il repentino attraversamento anche laddove non avvenuto sulle strisce non esclude la responsabilità della conducente del veicolo investitrice, è altrettanto vero, per il tribunale, che affinché il conducente risponda penalmente dell’investimento, occorre la prova di una condotta non esente da colpa.

Ed è appunto su tale profilo che si è innestata la valutazione operata dal tribunale, che, in considerazione ed a fronte della descritta condotta colposa delle parti offese, “ha escluso qualsiasi violazione di regole cautelari da parte dell’automobilista, che, alla guida del proprio veicolo, si trovava per l’intenso traffico, in una posizione di sostanziale stasi, “non potendosi esigere dalla stessa né il rallentamento l’interruzione della propria marcia per dare precedenza ai pedoni, improvvisamente e imprudente­ mente riversatisi in strada, donde non si ritiene individuabile da parte del tribunale il comportamento colposo della (omissis) né sotto il profilo della contestata colpa specifica (velocità non prudenziale) sotto il profilo della colpa generica, alla luce del traffico veicolare intenso, dell’assenza di rumori o tracce di frenata, ed in pre­senza di condizioni meteorologiche o di altro tipo che rendessero meno agevole o più difficoltosa la marcia”.

Dunque, di fronte all’imprudente principio di attraver­samento dei due pedoni, di per sé non sufficiente a escludere la responsabilità della conducente, il tribunale, in assenza di profili di colpa di quest’ultima, ha con­fermato la pronuncia assolutoria.

Dinanzi a questo apparato argomentativo, le doglianze del ri­corrente secondo gli Ermellini sono manifestamente infondate, “in quanto si risolvono neldissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunti vizi di erronea valutazione degli elementi processuali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte”.

 

La precisazione finale sull’abbagliamento del sole

Quanto, infine, al dedotto vizio di violazione di legge per non aver asserita­mente rispettato il giudice del rinvio il “mandato” conferito dalla quarta sezione penale della Cassazione in sede di giudizio rescindente, anche qui per gli Ermellini “la lettura l’impugnata sentenza rende logica spiegazione delle ragioni per le quali, alla luce della detta­gliata ricostruzione delle emergenze processuali, il primo di tali principi non po­tesse ritenersi applicabile al caso in esame e, il secondo, dovesse considerarsi rispettato”.

Il giudice del rinvio, in particolare, sottolinea la Suprema Corte, “non è venuto meno al primo principio di diritto fissato da parte della Cassazione in sede di giudizio rescindente (quanto al se­condo, infatti, è lo stesso tribunale a precisare che il principio, alla luce della rico­struzione della vicenda processuale e della relativa valutazione del compendio pro­batorio è stato rispettato), ma lo ha ritenuto non applicabile, essendo infatti mutata la valutazione delle emergenze processuali”: valutazione, ovviamente, di puro me­rito, “che sfugge al sindacato della Cassazione se congruamente motivata, come nel caso di specie”.

Questo principio di diritto, infatti, era stato fissato dalla Cassazione sul presupposto dell’errore di diritto commesso dal giudice di pace per aver sostanzialmente ritenuto l’imprevedibilità della condotta di attraversamento improvviso dei pedoni in un punto in zona urbana compreso tra due strisce pedo­nali, attribuendo rilievo all’accecamento da colpo di sole, presupposto in fatto che però, a seguito dell’istruttoria svolta dal tribunale, era risultato diverso da quello in relazione al quale la Suprema Corte aveva ritenuto di dover affermare il principio di diritto, nella specie ritenuto inapplicabile dal giudice del rinvio: come si è visto, nella realtà dei fatti l’effetto dei raggi solari sulla vivibilità e quindi sull’investimento aveva giocato un riuso del tutto marginale.

La Cassazione conclude ricordando che, in tema di giudizio rescissorio, il giudice di rinvio “mantiene integri nel nuovo giudizio tutti i poteri di accertamento e di valutazione in fatto, non essendo egli vincolato da eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronunzia di annullamento, ma essendo invece libero in ordine alla scelta dei mezzi atti alla formazione del convincimento circa il punto annullato, con l’unico limite di non ripetere i vizi di motivazionali rilevati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all’interpretazione data alle questioni di di­ ritto in quel medesimo giudizio. Interpretazione, oggetto del primo principio di diritto, che, proprio in base all’esercizio dei poteri di accertamento e delle relative valutazioni in fatto, “non è stata ritenuta applicabile per difetto del presupposto fattuale su cui il relativo prin­cipio di diritto era stato affermato”.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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