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In questo fine 2022 la Cassazione si è occupata di numerosi contenziosi inerenti cadute di pedoni su buche, sconnessioni e insidie varie e in tutte le pronunce è stato riaffermato con forza il principio a tutela dei danneggiati, secondo cui, una volta accertata la presenza del “difetto” della cosa, dovuto a cattiva manutenzione,  la condotta colposa della vittima, la sua disattenzione, a meno che non assuma i connotati di totale abnormità, non basta a integrare il cosiddetto caso fortuito e a sgravare di responsabilità il custode, ma può al più incidere in una riduzione del risarcimento comunque dovuto.

Eloquente al riguardo la sentenza n. 37059/22 depositata il 19 dicembre 2022 con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso di una donna protagonista di una rovinosa caduta. 

Una donna cita il condominio per i danni patiti per una caduta su una buca nel marciapiede

Una signora aveva citato in giudizio un condominio di Nocerasco di Opera, in provincia di Milano, e la società che lo amministrava per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni che aveva subito dopo una rovinosa caduta occorsale nell’aprile del 2011 mentre, scendendo dal marciapiede, era inciampata in una buca a ridosso del cordolo ed era volata per terra.

Il Tribunale di Milano aveva avvolto la domanda disponendo una liquidazione a favore della danneggiata di 41mila euro più accessori, ma la Corte d’appello meneghina, in totale riforma della sentenza, nel 2018 aveva invece rigettato l’istanza risarcitoria, condannandola per di più al pagamento delle spese di lite oltre alla restituzione di quanto riscosso in forza della decisione di primo grado.

Secondo i giudici di seconde cure, per citare la sentenza, “la prova della caduta nelle circostanze dedotte da parte appellata, e cioè l’avvenuto appoggio del piede del pedone in area dissestata, posta in prossimità del marciapiedi, e della conseguente perdita di equilibrio dovuta al dislivello dell’area calpestabile, non costituisce elemento di per sé sufficiente all’accoglimento della domanda risarcitoria. La corte territoriale aveva poi (correttamente) rilevato che “il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale”, salvo però aggiungere che “nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, ma richieda che l‘agire umano ed in particolare quello del danneggiato si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno”.

Per i giudici territoriali la responsabilità era da ascrivere solo alla disattenzione del pedone

Ebbene, secondo i giudici nel caso di specie, non risultava che il sinistro si fosse verificato “a causa di una situazione di obiettiva pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno”, e questo perché il dislivello, a detta della Corte d’appello, non era “affatto occulto ed anzi ben visibile”, ed era “posto in prossimità della discesa del marciapiedi e dunque in punto che, proprio a causa della presenza del gradino, richiede maggiore attenzione e cautela nella regolazione del passo”, tanto più per il fatto che l’incidente era avvenuto in un luogo frequentato  abitualmente dalla danneggiata, di giorno con “piena luce naturale” e che “la limitatissima velocità del pedone avrebbe consentito di avvedersi delle caratteristiche della strada”, senza che “la presenza di un’auto in sosta possa aver significativamente influito in proposito”.

In conclusione, la Corte non ha pertanto ritenuto che nel caso di specie sussistesse una situazione di obiettiva pericolosità, tale da rendere probabile se non inevitabile il danno, e per contro che il sinistro si era verificato per una “colpevole distrazione” del pedone.

 

La danneggiata ricorre in Cassazione e lamenta la mancata prova di fortuito e imprevedibile

La danneggiata a questo punto ha proposto ricorso per Cassazione obiettando che per integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. era necessario (e sufficiente) che il danno fosse stato cagionato dalla cosa, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, e aggiungendo che, mentre incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno e dalle caratteristiche intrinseche della prima, restava sempre a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

La danneggiata ha poi lamentato il fatto che la corte territoriale avesse omesso di esaminare l’intero contenuto della deposizione resa da un testimone dell’accaduto, dalla quale emergeva che la buca era posta in aderenza al marciapiede, per cui non era a lei visibile dato che scendeva, appunto, dal marciapiede.

Ancora, la donna ha contestato il rilievo mosso dai giudici di seconde cure che lei abitava in prossimità del luogo della caduta e lo frequentava abitualmente, dolendosi del fatto che la Corte avesse omesso,, anche qui, di esaminare la prova testimoniale dedotta al riguardo.

Infine, la ricorrente ha censurato l’omesso esame da parte dei giudici della documentazione posta a base della sua richiesta di maggior danno per errata quantificazione del danno patrimoniale effettuata dal giudice di primo grado.

La Suprema Corte rammenta innanzitutto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha “natura oggettiva” e discende “dall’accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima”.

Essendo questa la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l’onere probatorio gravante sul danneggiato, ricorda per l’ennesima volta la Cassazione, si sostanzia nella “duplice dimostrazione dell’esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, l’onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito”.

Non rileva che “la cosa” avesse o meno natura insidiosa

Nell’ottica della previsione dell’art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un “accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell’eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l’insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell’art. 2043 c.c.)”.

Ne consegue che, al cospetto dell’art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato “può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all’origine del danno”.

Ed è qui che i giudici del Palazzaccio ribadiscono che, “ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l’agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno “la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa, degradandola al rango di mera occasione dell’evento di danno)”.

 

Non basta la negligenza e la distrazione per escludere la responsabilità del custode

Al riguardo i giudici del Palazzaccio citano le considerazioni svolte dalla Suprema Corte in occasione di altri giudizi sul genere, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode”. Quest’ultima infatti, come detto, è esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è “un evento che praevideri non potest”.

L’esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: “che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; che quella condotta non fosse prevedibile”. E la condotta della vittima d’un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile “quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”.

Il giudice di merito deve accertare se il comportamento della vittima fosse o meno prevedibile

Stabilire se una certa condotta della vittima d’un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, e come tale riservato al giudice di merito, spiega la Cassazione. Che però aggiunge anche che “il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima”.

Esattamente quanto accaduto nel caso specifico nel quale la caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale “non può evidentemente sostenersi essere evento imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente)”.

Pertanto, il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato secondo la Cassazione “non è idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l’agire umano”.

 

Il concorso di colpa, al più, può portare a una riduzione del risarcimento

Ciò non significa, precisano ulteriormente gli Ermellini, che tale condotta, pur non integrando il fortuito, non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, “ma questo non può avvenire all’interno del paradigma dell’art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell’art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell’accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l’attore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un’espressa eccezione della controparte”.

La Suprema Corte (ri)afferma dunque con forza che, “ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l’accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell’art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, 1° o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell’evento di danno”.

Tornando al caso specifico, la Cassazione rileva i “plurimi errori di diritto” nei quali è incorsa la Corte territoriale, “che l’hanno condotta a prescindere del tutto dalla normativa applicabile, quella appunto di cui all’art. 2051 c.c., che avrebbe comportato, una volta accertata la dinamica prospettata dalla danneggiata (in termini di caduta conseguente alla perdita di equilibrio determinata dalla buca), la necessità di verificare se il custode (il condominio) avesse fornito la richiesta prova del fortuito”.

In verità, i giudici territoriali nella loro sentenza avevano correttamente evidenziato in premessa l’onere del custode “di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale», salvo però poi “virare” su un tema diverso, affermando che, “per la prova del nesso causale, occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno”, e per giungere infine ad escludere che il sinistro si fosse verificato “a causa di una situazione di obiettiva pericolosità”: questo, come detto, sulla base dell’assunto che il dislivello fosse ben visibile da parte del pedone che già conosceva i luoghi e che, scendendo dal marciapiede, era tenuta a particolare attenzione nel regolare il passo, tanto più in una situazione di piena luce naturale.

 

Effettivamente mancato del tutto l’accertamento sulla ricorrenza del fortuito

La Corte d’appello meneghina aveva perciò concluso che il sinistro si era verificato per una “colpevole distrazione” della vittima, ma da tutto questo ragionamento emerge chiaramente, per citare la sentenza della Cassazione, che i giudici, “tradendo le loro tesse premesse, non hanno compiuto alcun accertamento sulla ricorrenza del fortuito (quale elemento estraneo alla serie causale riferibile al modo di essere della cosa, imprevedibile ed inevitabile e tale, quindi da elidere il nesso causale con la stessa), ma si sono imitati a valutare se la cosa presentasse una situazione di obiettiva pericolosità, con ciò compiendo un accertamento (costituente una riedizione della superata teorica della “insidia o trabocchetto”) del tutto inconferente nella cornice dell’art. 2051 c.c.”: in essa infatti, ripetono i giudici del Palazzaccio, rilevano esclusivamente “il riscontro dell’incidenza causale del modo di essere della cosa (nello specifico, l’esistenza della buca) nel determinismo del danno (nel caso, le lesioni conseguite alla caduta) e l’indagine su eventuali elementi esterni, imprevedibili e inevitabili, che abbiano sviluppato un’autonoma ed esclusiva incidenza causale (tale, nella specie, da elidere o rendere irrilevante ogni nesso con la presenza della buca)”.

Per altro verso, peraltro, fanno notare gli Ermellini, la Corte di Appello ha mostrato (implicitamente) di aderire ad una nozione di caso fortuito comprendente anche la condotta colposa del danneggiato, “senza tuttavia tener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode”: la giurisprudenza di legittimità ha invece evidenziato che “la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo ove sia colposa ed imprevedibile, ossia quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo” ripete ancora la Suprema Corte, in quanto l’idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta “solo ad un fattore estraneo avente carattere di imprevedibilità ed eccezionalità”.

In tal senso, fa notare infine la Cassazione, sono orientati tutti i più recenti arresti di legittimità che, “pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227, co. 1°c.c.) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”: non rilevano dunque la pericolosità della cosa e la correlata prevedibilità del danno, “quanto piuttosto il fatto che la cosa abbia, in concreto, avuto incidenza causale nella produzione del danno, mentre i profili della non prevedibilità e non prevenibilità assumono rilevanza in relazione a un diverso elemento, ossia al fatto esterno (naturale o di un terzo o della stessa vittima) che il custode abbia individuato come caso fortuito, dovendosi peraltro escludere che il mero rilievo di una condotta colposa della vittima possa valere, se non connotato da imprevedibilità e inevitabilità, a integrare il fortuito, potendo al più rilevare ai fini dell’applicazione dell’art. 1227 c.c.

Il primo motivo di ricorso della danneggiata è stato pertanto accolto, con assorbimento degli altri, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per un riesame della causa alla luce dei principi e delle considerazioni rifermate nella circostanza.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Responsabilità Civile

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