Se si commette una violazione al codice stradale (e in generale) la sanzione è sacrosanta, ma è altrettanto doveroso garantire al (presunto) trasgressore il diritto alla difesa, perché anche il soggetto accertatore, e non capita di rado, può essere incorso in un errore. Ed è indubbio che, tra le condizioni essenziali per consentire al sanzionato di formulare le proprie controdeduzioni, vi sia quella di poter comprendere esattamente cosa gli sia stato contestato attraverso il verbale, che deve essere per l’appunto “leggibile”.
Al riguardo, ha fatto notizia una recente sentenza, la n. 423/22, del giudice di pace di Frosinone, il quale ha annullato un verbale di accertamento elevato ad un autotrasportatore che era stato scritto a mano ma con una calligrafia di fatto illeggibile.
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Autotrasportatore presenta opposizione a una sanzione per la illeggibilità del verbale
Il “multato” attraverso il suo legale aveva proposto opposizione a una sanzione amministrativa davanti al giudice di Pace frusinate chiedendone l’annullamento, ma l’Ente che lo aveva comminato si era costituito in giudizio difendendo il proprio operato.
Il giudice di pace però ha accolto il ricorso avendo rilevato d’ufficio la insanabile invalidità del verbale di accertamento. Lo stesso, come detto scritto a mano, risultava infatti del tutto illeggibile e poiché in giudizio non era stata prodotta neppure una copia dattiloscritta e mancava la trascrizione dell’ordinanza, l’atto secondo il giudice risultava viziato da una invalidità derivata insanabile.
L’incomprensibilità del contenuto della multa viola il diritto alla difesa
Se infatti non si comprende cosa ci sia scritto sulla multa, anche per l’assenza di altri documenti depositati da parte dell’ente accentratore dai quali si possa evincere il contenuto del verbale, il presunto trasgressore non può conoscere ufficialmente l’oggetto della contestazione e quindi “non può esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa” spiega il giudice. E aggiunge: “inoltre, è l’amministrazione che deve provare la responsabilità del presunto trasgressore. Se il fatto contestato è incomprensibile per l’illeggibilità del verbale di accertamento, non sussiste nemmeno la prova della responsabilità del ricorrente». Quindi la multa è stata annullata.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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