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Danno con dolo
In caso di sinistro stradale le assicurazioni devono coprire anche il reato doloso
Il danno con dolo provocato da un incidente stradale deve essere coperto dalle assicurazioni. Le compagnie assicurative hanno spesso negato il risarcimento nei confronti delle vittime e dei loro eredi quando i veicoli da loro garantiti erano stati utilizzati come delle vere e proprie armi da parte dei conducenti, e quindi in ipotesi di condotta dolosa di guida. Di qui l’estrema rilevanza della recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 20786/18 pubblicata il 20 agosto dalla terza sezione civile, secondo la quale l’assicurazione del proprietario dell’auto deve risarcire anche se il conducente ha provocato un incidente doloso. In tale ottica, non può essere applicata la norma generale di cui all’articolo 1917 del codice civile in tema di assicurazione, che esclude dal risarcimento «i danni derivanti da fatti dolosi», perché la responsabilità civile da circolazione stradale è peculiare ed assume connotazioni di natura pubblicistica, come affermato anche dalle direttive europee che hanno statuito il principio di solidarietà verso il danneggiato, salva la facoltà della compagnia di rivalersi nei confronti dell’assicurato (ossia di fargli causa per ottenere da questi la restituzione delle somme versate al danneggiato per causa sua). E nella nozione stabilita dall’Unione Europea di circolazione dei veicoli rientra qualunque uso che sia conforme alla funzione abituale del mezzo, compreso l’arresto della corsa.
Sono questi gli importanti principi stabiliti dalla Suprema Corte, che risolve in favore di chi ha subito un danno con dolo o dei loro eredi il tentativo di sottrarsi a quanto dovuto da parte delle compagnie assicuratrici. Nella fattispecie, nell’accogliere il ricorso di un cittadino gravemente ferito a seguito di un sinistro stradale, è stata ribaltata la decisione della Corte d’appello di Caltanissetta, che aveva a sua volta rovesciato il verdetto del giudice di prime cure del Tribunale di Enna facendo prevalere l’uso improprio dell’autovettura, adoperata come un’arma vera e propria, sulla tutela dell’uomo che aveva riportato gravi lesioni: questi era stato travolto dal conducente dell’auto (di proprietà del figlio) che, attraverso una manovra di retromarcia intenzionalmente offensiva, lo aveva investito e che per questo era stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio in sede penale.
Per i giudici di legittimità, al contrario della corte territoriale, la copertura assicurativa persiste anche quando il sinistro avviene un danno con dolo attraverso l’utilizzo dell’auto come strumento di offesa intenzionale. E ciò perché, mentre il rapporto fra compagnia e assicurato è soggetto alla disciplina privatistica del contratto, quello fra assicuratore e danneggiato ha connotazioni pubblicistiche come ampiamente statuito nelle direttive comunitarie e già applicato in molteplici decisioni giurisprudenziali Ue e in autorevoli precedenti nazionali richiamati nella decisione in questione. Non vi è dubbio, infatti, che gli incidenti stradali creino allarme sociale e la comunità abbia un particolare interesse alla tutela sociale dei danni derivati, tant’è che sussiste il diritto al risarcimento anche se manca il contratto di assicurazione per il tramite del fondo di garanzia per le vittime della strada, anche in ragione della richiamata tendenza del diritto europeo nel senso del riconoscimento del prevalente interesse del danneggiato ad essere ristorato del danno subito. Non importa quindi che vi sia stato un uso improprio dell’autovettura, adoperata come un’arma. Bisogna tutelare la vittima, non l’aggressore.
Ecco perché la Corte di Merito chiamata ad una nuova pronuncia sullo stesso fatto dovrà applicare il principio secondo cui: «In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all’art. 1917 c.c. – che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato -, salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell’assicurato – danneggiante, ove la copertura contrattuale non operi».
In foto, un frammento del video choc dell’investimento volontario di un ciclista da parte di un automobilista, avvenuto nel 2016 in Inghilterra.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Blog Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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