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Con l’avvicinarsi dell’estate si comincia a parlare anche di ferie e di viaggi e non c’è dubbio che uno dei principali timori per chi parte sia quello di subire il cosiddetto “danno da vacanza rovinata”, circostanza che si concretizza quando, ad esempio, i servizi erogati dalla struttura alberghiera non sono corrispondenti a quelli offerti sul depliant e acquistati e se il livello delle prestazioni riservate agli ospiti è gravemente scadente.

Ma nel caso malaugurato che dovessero accadere tali disservizi, a chi va chiesto il risarcimento? Certamente al tour operator, ma può non andare esente da responsabilità anche l’agenzia viaggi a cui si è rivolto il viaggiatore per acquistare il pacchetto e che ha il dovere di verificare il catalogo proposto dai vari operatori per controllarne la corrispondenza alla realtà. Indicativa, al riguardo, la ordinanza n. 13511/22 depositata il 29 aprile 2022 dalla Cassazione che si è ritrovata ad occuparsi di un “classico” caso sul genere.   

Un turista chiede i danni per i disservizi di un soggiorno a tour operator e agenzia viaggi

Un turista aveva citato in causa avanti il Giudice di Pace di Gela un’agenzia di viaggi e la Polycastrum Tour Operator Viaggi per vedersi riconosciuto e risarcito il danno “da vacanza rovinata”, conseguente all’acquisto di un pacchetto turistico all inclusive, organizzato dal tour operator e venduto dall’agenzia chiamati in giudizio e che aveva per oggetto un soggiorno in un hotel di Tropea.

Istruita la causa e disposta la chiamata in causa dell’hotel, cioè della struttura turistica prescelta per l’erogazione dei servizi, il giudice aveva effettivamente accertato la non corrispondenza dei servizi offerti a quelli effettivamente erogati, nonché il livello gravemente scadente delle prestazioni fornite, condannando tutti i soggetti chiamati in causa a pagare, in solido, in favore del cliente la somma di 1.595 euro a titolo, appunto di risarcimento da “vacanza rovinata”.

L’agenzia di viaggi aveva poi appellato la sentenza avanti il Tribunale di Gela affinché fosse riconosciuto il suo difetto di legittimazione passiva, professandosi estranea ad ogni responsabilità, ma il giudice di seconde cure, con pronunciamento del 2018, aveva rigettato il gravame confermando in toto la decisione di primo grado. Il tribunale aveva ritenuto che, sulla base delle risultanze istruttorie, il tour operator e l’intermediario fossero entrambi responsabili, ciascuno per un diverso titolo, nei confronti del consumatore e che quest’ultimo, cioè l’agenzia, avesse la specifica responsabilità di aver venduto il pacchetto turistico facendo affidamento sul catalogo del tour operator senza verificarne la corrispondenza alla realtà. E a sostegno della sua decisione il giudice aveva addotto anche alcune sentenze della Suprema Corte che avevano riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale “da vacanza rovinata” nei confronti e dell’organizzatore e del venditore.

 

L’agenzia ricorre per cassazione scaricando l’intera responsabilità sul tour operator

L’agenzia tuttavia non ha desistito e ha proposto ricorso anche per Cassazione, lamentando violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione degli artt. 83 e 93 del D.Igs. n. 206 del 2005, degli artt. 4,6,7,8,9,12,13,14,17 del Dlgs. n. 111 del 1995. La ricorrente ha contestato il fatto che il giudice del merito avesse riconosciuto la sua responsabilità, quale intermediaria tra il tour operator ed il consumatore, pur afferendo i disagi patiti dal turista non all’attività di intermediazione antecedente alla partenza ma alla fase successiva dello svolgimento e dell’esecuzione delle prestazioni da parte dei terzi fornitori ai quali il tour operator aveva affidato la realizzazione dei servizi turistici compresi nel pacchetto.

I disagi erano relativi all’organizzazione della vacanza non all’attività di intermediazione

Secondo l’agenzia, la sentenza impugnata avrebbe omesso di distinguere i diversi titoli di responsabilità, quali configurati dalla direttiva e dalla normativa di attuazione, ed in particolare non avrebbe distinto la responsabilità dell’organizzatore da quella dell’intermediario, e non avrebbe accertato le sole responsabilità imputabili a quest’ultimo ed afferenti al mandato che lega l’agente al consumatore. Tra questi obblighi vi sarebbero quello di procurare il viaggio “tutto compreso”, di rilasciare al viaggiatore una copia del contratto, di informare puntualmente il consumatore sul viaggio organizzato (nel corso delle trattative e prima della conclusione, nella fase successiva alla stipulazione del contratto e prima dell’inizio del viaggio del contratto), di soccorrere il turista in difficoltà per consentire la prosecuzione del viaggio.

Dunque, ad avviso della ricorrente, il fatto costitutivo della responsabilità dell’agenzia di viaggio consisterebbe unicamente nella sua negligenza nello svolgimento dell’attività di intermediazione, mentre non potrebbe essere chiamata a rispondere delle negligenze del fornitore dei servizi, a meno che non vi sia la prova che l’attività richiesta fosse diversa ed ulteriore rispetto alla mera intermediazione.

 

La Suprema Corte rigetta le doglianze: accertata nello specifico la responsabilità “solidale”

Ma secondo la Suprema Corte il motivo è inammissibile. Gli Ermellini chiariscono che la nella sentenza di merito la responsabilità solidale dell’intermediario e del tour operator non era stata affermata in termini generali “sulla base di un meccanismo di solidarietà che prescinda dai diversi titoli di responsabilità”, ma “perché, all’esito dell’istruttoria compiuta, è risultato che entrambi i soggetti fossero effettivamente responsabili”.

I giudici del Palazzaccio osservano come il Tribunale avesse ben specificato che l’intermediario aveva erroneamente confidato sulla qualità della struttura quale desumibile dal depliant informativo reso disponibile dall’operatore senza compiere una verifica in concreto della qualità dei servizi “promessi”.

L’agenzia deve scegliere con scrupolo l’organizzatore

Al di là degli aspetti formali che hanno portato a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, gli Ermellini, quanto alle questioni di diritto sollevate dall’agenzia, con particolare riferimento alla distinzione dei diversi titoli di responsabilità esistenti in capo al tour operator e all’intermediario, reputano comunque le censure infondate “sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte che distingue l’obbligazione propria del tour operator da quella dell’intermediario, radicando questa seconda nella obbligazione di scegliere con oculatezza l’organizzatore, nel trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo e restituirlo in caso di annullamento”.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Responsabilità Civile

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