In tema di danno patrimoniale, ossia quando un evento va a ledere interessi economici del soggetto assicurato, il risarcimento deve ricomprendere anche tutte le spese accessorie: se quindi, come nel caso in essere, si ha un danno ad un bene fisico (come un veicolo) l‘indennizzo si estenderà anche all’Iva sostenuta dall’individuo al momento della riparazione.
Si esprime così la Corte di Cassazione, III Sez. Civ., con l’ordinanza n. 26268/23, depositata l’11 settembre 2023.
Indice
Un autocarro si ribalta per una macchia d’olio sulla strada: responsabilità del Comune
Nell’estate del 2009 un autocarro stava percorrendo un raccordo stradale, quando improvvisamente, nei pressi di una curva verso destra e in fase di discesa, ha sbandato e si è ribaltato a causa di una macchia d’olio sul manto stradale. Il proprietario del mezzo ha convenuto in giudizio il Comune di riferimento, ma inizialmente il Tribunale di Teramo ne ha rigettato la domanda risarcitoria.
La Corte d’appello di L’Aquila, però, ha poi accolto parzialmente il gravame, riconoscendo la responsabilità del Comune ex art. 2051, ma rimodellando la liquidazione rispetto a quanto invece l’uomo aveva inizialmente richiesto, stabilendo il risarcimento a 1361,60 euro.
Ricorso per Cassazione: il giudice d’appello non ha riconosciuto l’Iva nel risarcimento
Tra i cinque motivi proposti dal proprietario dell’autocarro è di particolare rilievo il quarto, che denuncia ex art. 370 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 18. Con questo punto, per citare l’ordinanza, “si richiama il passo della motivazione relativo all’unico preventivo che ha ritenuto il giudice d’appello idoneo come indicazione attendibile della diminuzione di valore dell’autocarro, per lamentare il mancato riconoscimento dell’Iva da calcolare su tale somma, violando la norma di cui in rubrica”.
Motivo fondato: l’indennizzo deve includere anche l’Iva
E il Palazzaccio ha accolto il punto sopracitato. Nella giurisprudenza sussiste infatti una specifica conforme a quanto sostenuto dal ricorrente nel merito del risarcimento del danno patrimoniale.
Gli Ermellini nella spiegazione fanno riferimento ad una precedente sentenza del 1997, la n. 10023, nella quale si evince che “poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’Iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’Iva versata – perché l’autoriparatore, per legge (Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente”.
E poi va a citarne una ulteriore e più recente, che ribadisce il medesimo concetto. Nell’ordinanza n. 22580 del 19 luglio 2022 si legge infatti che “in tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l’effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa comprende anche l’Iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta; diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’Iva versata per tale riparazione”.
“Condividendo pienamente questo insegnamento – conclude il Giudice – questo Collegio ritiene che il motivo meriti accoglimento, cassando pertanto la pronuncia in parte qua e decidendo nel merito nel senso di condannare il Comune di Teramo a pagare alla ricorrente l’importo dell’Iva come previsto dall’attinente normativa sulla somma costituente il risarcimento del danno”.
Di conseguenza viene poi accolto – in assorbimento – anche il quinto motivo, che lamenta la mancanza di compensazione delle spese da parte del giudice d’appello, in relazione agli art. 91 e 92 del codice di procedura civile.
Ricorso accolto e sentenza precedente “cassata”: condanna per il Comune di Teramo a corrispondere al proprietario dell’autocarro in questione l’importo dell‘Iva, come per legge, sulla somma costituente il risarcimento del danno.
Scritto da:
Dott. Andrea Biasiolo
Vedi profilo →
Categoria:
Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
Affidati aStudio3A
Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.
Articoli correlati