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Anche in assenza di una normativa specifica, sul datore di lavoro grava un obbligo generale di adottare tutte le misure idonee a tutelare la salute dei propri dipendenti.

In forza a questo principio basilare, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la rilevante sentenza n. 2128/19 del 9 agosto 2019, ha definitivamente respinto il ricorso proposto dalla Azienda Uls Roma D, che era stata condannata dalla Corte d’Appello capitolina a pagare 200mila euro, a titolo di risarcimento, agli eredi di un impiegato deceduto a causa dell’esposizione ad agenti cancerogeni: il fumo passivo di due colleghi con cui aveva condivo per anni una piccola stanzetta oltre alle radiazioni provenienti dal contiguo centro di radiologia.

A rilevare, nella vicenda specifica, era il periodo in cui veniva contestata l’esposizione. L’Azienda Sanitaria infatti si è difesa sostenendo che all’epoca dei fatti non era chiaro il nesso di causalità tra tali fattori e l’insorgenza della malattia mentre i divieti di fumo previsti dalla legge 584 del ’75 erano riferiti a luoghi contemplati in un elenco tassativo e motivati con la prevenzione dal rischio incendi.

Solo la successiva legge 3 del 2003 aveva sancito il divieto assoluto di fumo in locali chiusi.

 

Per la Cassazione prevale l’obbligo del datore di lavoro di tutelare la salute del lavoratore

Una giustificazione che però è stata bocciata dalla Suprema corte. Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, «in presenza di eventi lesivi verificatisi in pregiudizio del lavoratore e causalmente ricollegabili alla nocività dell’ambiente di lavoro, viene in rilievo l’art. 2087 c.c., che, come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore assicurato».

E, prosegue la decisione, nel caso concreto doveva «ritenersi pacifica, specie da parte di una struttura sanitaria, la conoscenza dei rischi del fumo e dei raggi degli apparecchi esistenti nel locale adibito ad esami radiologici».

Dunque, «al di là della introduzione di specifiche norme contenenti divieti di fumo in ambienti diversi da quelli indicati nella normativa del 1975 e del 1994», non può «dubitarsi della correttezza delle argomentazioni spese dalla Corte del merito con riferimento ad una situazione di accertata azione del fumo passivo in ambiente inidoneo allo svolgimento di attività lavorativa senza rischi per la salute dei lavoratori».

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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