I cani che abbiano sono notoriamente uno dei motivi di contendere tra condomini e vicini di casa. Ma quando il proprietario può essere chiamato a rispondere del reato di disturbo della quiete pubblica?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17811/2019 depositata il 30 aprile 2019, fissa un principio di buon senso: gli ululati devono superare i limiti della tollerabilità e rappresentare un disturbo per un certo numero di persone. Non basta la lamentala “isolata”.
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Il ricorso in Cassazione della proprietaria di alcuni cani
Alla Suprema Corte si era rivolta, per l’appunto, la padrona di alcuni cani citata in causa dalla donna che abitava nell’appartamento sotto al suo.
La proprietaria degli animali ha ricorso per l’annullamento della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini che l’aveva sì prosciolta dal reato di cui all’art. 659 del codice penale (disturbo della quiete pubblica, per l’appunto), ma non perché il fatto non sussisteva, ma perché non punibile per la sua tenuità.
Il Tribunale infatti aveva ritenuto comunque la sussistenza del reato sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla parte civile, la sua vicina di appartamento, la quale aveva lamentato che la sua vita era diventata insopportabile a causa dell’abbaiare dei cani dell’imputata, a qualunque ora del giorno e della notte, soprattutto quando erano lasciati soli; da una amica di quest’ultima, che nelle occasioni di visita aveva confermato di aver sentito i latrati provenire dell’alloggio soprastante, e dal consulente di parte, che aveva misurato le immissioni sonore rilevando il superamento della soglia della normale tollerabilità.
(Solo) in considerazione della non abitualità della condotta e della esiguità del danno, la padrona dei cani era stata mandata assolta.
La padrona dei cani chiede l’assoluzione con la formula piena: con successo
L’imputata, nel suo ricorso, ha lamentato l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 659 e vizio di motivazione.
E secondo la Cassazione l’unico motivo è fondato. La Suprema Corte ricorda che per la configurabilità del reato in questione, “è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamentele di una o più singole persone”.
Le lamentele erano isolate
Principi che il Tribunale di Rimini non ha seguito visto che, “come esattamente osservato dalla ricorrente, non risulta che altre persone diverse dalla persona offesa siano state disturbate dall’abbaiare degli animali – prosegue la sentenza – La verifica di tale aspetto, imprescindibile per l’integrazione del reato, è totalmente negletto; né è dato sapere se la condotta dell’imputata fosse potenzialmente idonea ad arrecare disturbo alle occupazioni di persone diverse dall’inquilina del piano sottostante”.
Tali Aspetti, osserva infine la Suprema Corte, non possono essere assorbiti nella valutazione di esiguità del danno o del pericolo perché “la non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone la consumazione del fatto tipico sotto ogni profilo.
In assenza di disturbo al riposo e alle occupazioni di una serie indeterminata di persone, la condotta non integra il reato di cui all’art. 659 cod. pen. perché il fatto non è tipico” concludono i giudici del Palazzaccio, che quindi hanno cassato la sentenza impugnata senza ulteriore rinvio perché, appunto, “il fatto non sussiste”.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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