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L’utente a cui la società fornitrice di un pubblico servizio non applica le condizioni pattuite nel contratto ha tutto il diritto di chiederne la risoluzione e anche di essere risarcito.

Nè ci si deve fermare di fronte alle “minacce” di blocco della fornitura, nella fattispecie di energia elettrica, che spesso la controparte continua a prospettare, con una condotta gravemente riprovevole che pure va perseguita e punita.  Emblematico in tal senso il caso di cui si è occupata la Cassazione, con l’ordinanza n. 21534/21 depositata il 27 luglio 2021, che ha dato ragione piena ad un consumatore nei confronti dell’Enel.

 

Un utente cita in causa Enel Energia per il mancato rispetto del contratto per fasce orarie

Un utente aveva citato in causa Enel Energia spa con cui aveva stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica per la propria abitazione. La società, infatti, gli aveva promesso di applicare una tariffa differenziata, per fasce orarie e per tipo di consumi, installando un contatore utile a tale calcolo, ma nel corso del rapporto aveva preteso, a conguaglio annuale, una somma di ben ottomila euro di differenza, minacciando di sospendere l’erogazione nel caso in cui il surplus richiesto non fosse stato pagato.

Tale pretesa aveva indotto il cliente prima a chiedere un provvedimento cautelare, onde impedire ad Enel di sospendere l’erogazione della corrente, e poi ad agire con una causa di merito per ottenere la condanna della società fornitrice alla risoluzione del contratto e al risarcimento, avendo promesso una certa prestazione (computo di fasce orarie, e soprattutto installazione di apposito contatore), che invece non aveva erogato.

 

Domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento accolta

Il Tribunale aveva accolto le domande del consumatore, decretando la risoluzione del contratto, e aveva dichiarato come non dovute le somme pretese da Enel, altresì condannata alle spese ex articolo 96, 3° comma c.p.c., in quanto, pur essendo stata inibita con provvedimento cautelare la sospensione della fornitura, aveva continuato a minacciare di farlo.  Decisione peraltro confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Sassari, che aveva basato la sua decisione sull’accertamento in fatto che l’azienda aveva applicato tariffe diverse da quelle promesse in contratto e che aveva preteso corrispettivi per consumi anomali rispetto all’andamento degli anni precedenti e di difficile verificazione anche per il consulente tecnico d’ufficio nominato ad hoc. Quanto alla condanna aggravata alle spese, essa era giustificata dal dal comportamento complessivo tenuto da Enel che aveva disatteso anche le cautele ottenute dal cliente.

Enel Energia tuttavia non si è data per vinta e ha proposto ricorso anche per Cassazione adducendo sette motivi di doglianza. In primis, la società ha denunciato la violazione degli articoli 669 quater e ss. c.p.c. Nel corso del giudizio di primo grado Enel aveva chiesto al Tribunale di revocare l’ordinanza cautelare emessa in sede di reclamo, in quanto il cliente, avendo chiesto la risoluzione del contratto, non aveva più interesse ad eseguirla. Anzi, secondo la tesi della ricorrente, si doveva ritenere che il consumatore, non avendo chiesto nel giudizio di merito la conferma di quella ordinanza cautelare, è come se vi avesse rinunciato.

Per la Cassazione, tuttavia, i motivi sono inammissibili e addirittura “incomprensibili e soprattutto, estranei alla ratio decidendi – sentenziano gli Ermellini -, che sta nella constatazione che non poteva ritenersi caducata la misura cautelare per il fatto che la domanda di merito era di risoluzione contrattuale, se tuttavia l’erogazione era in corso e la cautela mirava proprio a garantire che lo fosse ancora, e che non erano state offerte ragioni nuove per modificare o revocare la cautela”.

Rigettati anche i motivi nei quali la società entra più nel merito, lamentando il fatto che il Tribunale non avesse adeguatamente apprezzato alcuni fatti di causa e soprattutto non avesse tenuto conto della Ctu e di alcune sue conclusioni. In particolare, secondo la ricorrente il giudice di merito non avrebbe considerato che il contatore non era stato installato da Enel energia e che il Ctu aveva dichiarato difficile la lettura dei consumi. Anche queste doglianze sono inammissibili secondo la Suprema Corte. “A parte l’irrilevanza del fatto che si assume mal considerato (la circostanza che Enel, mero venditore non avesse potere di sostituire il contatore), irrilevanza dovuta alla circostanza che la ratio della decisione è altra e sta nell’interpretazione del contratto e degli impegni in esso assunti da Enel – spiegano i giudici del Palazzaccio -, non v’è denuncia di errore percettivo né di difetto di motivazione, rimanendo dunque quell’accertamento qui insindacabile nel merito”.

 

Enel condannata anche per la “condotta aggressiva” e per l’abuso di processo

Infondati anche i motivi con cui Enel ha contestato le modalità con cui il giudice aveva liquidato le spese, ritenendo come scaglione di riferimento quello del valore indeterminato della lite, anziché quello dichiarato dalla parte (ossia sei mila euro). “La corte di merito – puntualizza la Cassazione – ha ritenuto che oggetto della controversia fosse la risoluzione per inadempimento o l’annullamento del contratto per dolo, e che questa domanda, che aveva poi come conseguenza il rigetto della pretesa di Enel di vedersi corrisposte le somme, era da ritenersi di valore indeterminato, e questa ratio è fondata: il consumatore ha agito per la risoluzione del contratto e non per il pagamento di una somma, salvo il risarcimento del danno, risoluzione che costituisce il petitum diretto, mentre l’accertamento del diritto di non pagare il corrispettivo richiesto dei consumi, costituisce petitum mediato. Con la conseguenza che risulta corretta la soluzione di considerare la causa di valore indeterminato”.

Idem per le doglianze circa la condanna – ritenuta ineccepibile – da parte dei giudici territoriali della società, in quanto soccombente, ad una somma equitativamente determinata a causa dell’abuso del processo, “nel senso che Enel, pur avendo ottenuto sfavorevoli provvedimenti cautelari, aveva comunque minacciato nuovamente l’interruzione della erogazione, inibita per l’appunto da quei provvedimenti”. Per Enel Energia, quindi, una nuova e definitiva condanna e su tutta la…. linea.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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