La “condotta dolosa” che il conducente di un veicolo, dandosi alla fuga, pone in essere dopo l’incidente, esprime “la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti: costui decide scientemente di fare prevalere su tutto la propria impunità (…) a scapito dell’interesse immediato delle persone coinvolte nell’incidente stesso”.
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I giudici di Milano e Monza avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 590 ter cod. pen., rigettata
E’ uno dei passi chiave della sentenza n. 195 del 2023 (relatore il giudice Luca Antonini) depositata il 27 ottobre 2023 dalla Corte Costituzionale. Questa, dopo aver dichiarato infondate, con una decisione diffusa nella stessa giornata, la n. 194, le questioni di legittimità sollevate dalla Corte d’Appello di Milano sull’articolo 186 comma 2-bis del Codice della Strada – laddove, nel prevedere il reato di guida in stato di ebbrezza, contempla anche la sanzione accessoria automatica della revoca della patente per l’ipotesi più grave, consistente nell’aver provocato un incidente stradale in ragione di uno stato di alterazione psico-fisica con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro – ha fatto altrettanto anche per quelle sollevate dai Tribunali sempre di Milano e di Monza, sull’articolo 590-ter del Codice penale.
Specie nella parte in cui, dopo aver stabilito che “se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi“, prevede anche per le lesioni personali stradali gravi di cui all’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., che la pena “comunque non può essere inferiore a tre anni”.
In discussione l’imposizione di una pena “fissa” di tre anni senza distinguo per la fuga dopo un sinistro con feriti gravi
I rimettenti avevano quindi rilevato che, per le lesioni gravi, il giudice non potrebbe che infliggere una pena fissa di tre anni di reclusione, quale unico sbocco sanzionatorio della disposizione oggetto di censura e a loro avviso la previsione di una pena fissa e la conseguente impossibilità di parametrare la sanzione tra un minimo e un massimo, adeguandola alla concreta gravità del fatto, avrebbero violato gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, contrastando con i principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, anche in relazione alla sua finalità rieducativa.
Per la Consulta la previsione è “ragionevolmente proporzionata”
La Consulta, nella sua ampia disamina e nelle sue argomentazioni, ha innanzitutto ribadito la propria giurisprudenza secondo cui previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il volto costituzionale del sistema penale, risultando “indiziate di illegittimità costituzionale”. Premesso questo, tuttavia, la Corte ha precisato con forza che, nel caso della fuga del conducente, la pena minima di tre anni di reclusione che la norma censurata richiede comunque di applicare “non può non essere riconosciuta ragionevolmente proporzionata”, anche perché non suscettibile, per effetto dell’eventuale riconoscimento delle attenuanti, “di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccessivi rispetto alla gravità dell’illecito commesso”.
La soglia minima è coerente con la legge sull’Omicidio stradale e l’inasprimento delle sanzioni
La Corte costituzionale ha altresì rilevato che “la scelta di approntare una soglia minima di tre anni da applicare alla fuga del conducente trova anche giustificazione in termini sistematici nel quadro del complessivo intervento realizzato dalla legge n. 41 del 2016 (quella che ha introdotto il reato specifico di Omicidio Stradale, ndr) volto a inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte che, attraverso la violazione delle regole della circolazione stradale, offendono l’incolumità personale e la vita”.
In conclusione, si legge nella sentenza, in mancanza della soglia minima dei tre anni, “il calcolo di convenienza potrebbe indurre il conducente a scegliere la fuga, sia nella fattispecie base delle lesioni (perché a fronte del modesto aumento di pena si sarebbe evitato il coinvolgimento nella causazione dell’incidente), sia nell’ipotesi di lesioni gravi causate in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre una certa soglia di tasso alcolemico) o sotto l’effetto di stupefacenti”.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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