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La decisione può far discutere, e sembra contrastare con la tolleranza zero per chi guida sotto l’effetto di alcol e/o sostanze stupefacenti, ma la Cassazione, con la sentenza 22682/2023 depositata il 25 maggio 2023 ha ribadito che non è sufficiente l’attestazione certa e non contestata dell’assunzione di droghe da parte del conducente di un veicolo per comprovarne anche lo stato di alterazione psicofisica e il relativo reato ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada, che va altresì dimostrato, e a provarlo non basta neppure la circostanza che la questi abbia causato un incidente.

 

Automobilista condannata dopo un’uscita di strada e gli esami che rilevavano tracce di cocaina

Una automobilista era stata condannata sia in primo sia in secondo grado, dalla Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 2022, per essere stata giudicata responsabile, appunto, del reato di cui all’art. 187, commi 1 e 1-bis, del Codice della Strada: aveva perso il controllo della vettura di cui era alla guida, finendo contro alcune auto in sosta, e gli esami ematici a cui era stata sottoposta dopo il sinistro avevano evidenziato tracce di cocaina. I giudici avevano pertanto ritenuta accertata l’assunzione di stupefacente da parte dell’imputata e che si fosse messa al volante in stato di alterazione psico-fisica dopo tale assunzione.

La donna tuttavia ha proposto ricorso per Cassazione, non contestando il fatto di aver assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida, nello specifico, come detto, cocaina, ma lamentando che la Corte territoriale avesse automaticamente desunto anche un suo stato di alterazione psico-fisica da questa positività e dal fatto che fosse rimasta convolta in un incidente, dovuto a suo dire a un colpo di sonno. E gli Ermellini le hanno dato ragione.

 

Non basta aver assunto droghe per provare la guida alterata

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 cod. strada – spiegano i giudici del Palazzacio riaffermando un principio “costantemente ribadito” dalla Suprema Corte – non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti (circostanza nella specie non controversa), essendo necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica causato da tali sostanze”. Stato di alterazione, che, puntualizza la Cassazione, “laddove non vi sia un accertamento medico sul punto, può essere ritenuto provato in forza di elementi sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, inerenti al momento del fatto”.

E neppure il verificarsi di un incidente. Sono necessari “elementi sintomatici”

Ne consegue dunque che lo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti “non può essere desunto dalla mera verificazione di un incidente coinvolgente ovvero provocato dal soggetto agente, in assenza di elementi sintomatici, in ipotesi anche inerenti alle modalità di verificazione del sinistro, tali da far desumere, all’esito di un processo logico-inferenziale, la detta condizione soggettiva del conducente al momento del fatto (cioè al momento della guida del veicolo)” proseguono i giudici del Palazzaccio, secondo i quali, pertanto, la Corte territoriale non avrebbe fatto “buon governo di questo principio”.

Infatti, conclude la Suprema Corte, “essa si è solo limitata a valorizzare il dato oggettivo della perdita di controllo del veicolo, desunta dallo sbandamento della vettura verso veicoli in sosta, senza evidenziare, nella condotta di guida, elementi sintomatici della sua derivazione (perlomeno anche) dall’alterazione psico-fisica oggetto di prova e non da altra condotta dell’imputata, eventualmente anche colposa. In merito la Corte territoriale si è limitata a valorizzare solo l’assenza di tracce di frenata ma senza riferimento alcuno alle condizioni di contesto ovvero alla velocità della vettura, che avrebbero invece reso necessaria detta frenata”. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze per un nuovo giudizio sul caso.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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