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Il giudice del Tribunale di Vicenza, che aveva disposto il giudizio immediato per Wolfgang Rieke, ha revocato l’udienza fissandone un’altra per il 7 dicembre per valutare l’istanza

Com’era stato già preannunciato, il difensore di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco sessantatreenne, attualmente detenuto nel carcere di Vicenza, che il 30 novembre 2022, a Montebello Vicentino, ha travolto e ucciso con il suo Tir, a soli 51 anni, Davide Rebellin mentre si stava allenando con la sua bici da corsa, dandosi poi alla fuga, ha presentato formale richiesta di patteggiamento per il proprio assistito.

Conseguentemente il giudice del Tribunale berico, dott. Roberto Venditti, ha revocato la già fissata udienza del 24 novembre, avanti il giudice monocratico della sezione penale dott.ssa Giulia Poi, dinanzi alla quale aveva disposto il giudizio immediato dell’imputato, fissandone un’altra per il 7 dicembre 2023, dalle ore 10, per la valutazione circa l’ammissibilità dell’istanza e la congruità della pena proposta, che sarebbe di tre anni. Si sarebbe partiti da una “base” di sei anni e mezzo poi via via ridotti per gli “sconti” previsti dalla scelta del rito alternativo e da altri elementi quali l’avvenuto risarcimento dei familiari della vittima, una delle condizioni sine qua non poste dal Pubblico Ministero titolare del fascicolo, il dott. Hans Roderich Blattner, per il suo assenso.

I congiunti del campione di ciclismo che, attraverso l’area Manager Vicenza Alessio Rossato, si sono affidati per l’iter risarcitorio ormai chiuso a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, e per la parte penale all’avvocato Davide Picco, del foro di Vicenza, hanno preso atto della richiesta ma ribadiscono tutte le loro contrarietà, anche a fronte della recidività di Rieke che era già fuggito un’altra volta dopo aver provocato un incidente, sempre in Italia, in Puglia, nel 2001.

Dopo un anno di sofferenze per la prematura e tragica perdita del loro caro, acuite dalle complesse fasi del procedimento penale e a tutte le vicende legate all’estradizione del camionista, la moglie, la mamma e i fratelli di Rebellin riaffermano la loro piena fiducia nella giustizia e la loro gratitudine all’autorità giudiziaria per tutto il lavoro svolto, ma confidano che la richiesta di patteggiamento possa essere rigettata, chiedono che l’imputato sia sottoposto a un giusto processo, che gli sia comminata una pena adeguata alle gravissime violazioni commesse e alla riprovevole condotta di guida tenuta e anche che la sconti in carcere: l’avv. Picco ha sempre presentato opposizione alle reiterate richieste del legale dell’autotrasportatore di misure alternative quali gli arresti domiciliari, sin qui sempre rigettate.

L’imputato deve rispondere del reato di omicidio stradale con l’aggravante della fuga perché, alla guida dell’articolato Volvo con rimorchio di proprietà della società di spedizioni tedesca del fratello Jurgen, “mentre percorreva la Strada Provinciale 11, all’altezza della località Fracanzana numero 6, nell’impegnare la rotatoria e voltare a destra al secondo ramo d’uscita per immettersi nell’area di parcheggio della trattoria “La Padana”, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non assicurandosi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo, omettendo ogni attività comportamentale di perizia, prudenza e diligenza volta al monitoraggio dell’area di intersezione e non utilizzando il sistema di segnalazione luminoso dell’indicatore di direzione destro, investiva, travolgendolo completamente – e cagionandone la morte per un gravissimo politrauma da schiacciamento e gravissime lesioni viscerali ed emorragiche – Davide Rebellin. Il quale, in sella ad una bicicletta da corsa, proveniva dalla sua destra e si trovava davanti alla cabina del mezzo investitore per un tempo e ad una distanza ampiamente sufficiente per poter essere visto ed evitato” per citare l’imputazione formulata dal Sostituto procuratore a conclusione delle indagini preliminari.

Il quale dettaglia poi le violazioni al Codice della Strada commesse e contestate all’autotrasportatore: “dell’art. 141 comma I e III, non regolando la velocità tenuto conto della percorrenza sulla rotatoria ed in relazione al pieno carico; dell’art 154 comma I, lett. a) omettendo di accertare la possibilità di effettuare in sicurezza la manovra di svolta entro l’area privata ad uso pubblico; lett. b) omettendo di fare uso del sistema luminoso di segnalazione”. Con l’esecrabile aggravante di essersi dato alla fuga: “in particolare – recita l’atto – , dopo aver investito il ciclista, si fermava nell’area di pertinenza della trattoria e, dopo essere sceso dal mezzo e dopo aver constatato visivamente in distinte occasioni di averlo travolto lasciandolo a terra privo di vita, dopo essersi avvicinato a piedi al corpo, si allontanava repentinamente, sempre a bordo dell’autoarticolato, omettendo di prestare soccorso e dandosi così alla fuga facendo perdere le proprie tracce”.

Caso seguito da:

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Alessio Rossato

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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