In caso di incidente stradale che veda coinvolti due o più veicoli, e che quindi comporti danni rilevanti e una pluralità di soggetti da risarcire, il trasportato ha diritto al risarcimento, da parte dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era bordo, nei limiti del massimale minimo di legge, ma ha la possibilità di rivalersi, per l’eventuale maggior danno, a carico dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, cioè quella del mezzo ritenuto responsabile o corresponsabile del sinistro.
Il riparto del massimale incapiente da parte della compagnia di un veicolo deve avvenire secondo i criteri di legge (considerando quindi anche la possibilità di dover ricomprendere nella suddivisione pure i passeggeri dell’altro o degli altri veicoli), ma dove sul massimale non concorrano anche i passeggeri a bordo degli altri mezzi, l’assicuratore dovrà mettere a disposizione dei trasportati nel mezzo da lui assicurato l’intero massimale minimo, senza decurtazioni.
Con la rilevante sentenza n. 30726/22 depositata il 19 ottobre 2022 la Cassazione si è occupata di un caso tutt’altro che infrequente, quello dei sinistri che vedono coinvolti più mezzi e persone con danni particolarmente gravi ed elevati che superano il massimale, chiarendo la corretta interpretazione degli artt. 140 e 141 del Codice delle Assicurazioni che stabiliscono appunto i criteri di riparto del massimale minimo di legge tra una pluralità di trasportati danneggiati.
Indice
Un tremendo incidente stradale con numerosi feriti gravi
Il grave incidente in questione si era verificato il 16 luglio 2006 sulla strada statale 18 in località Ispani, nel Salernitano, e aveva visto coinvolte una Fiat Punto assicurata dalla Reale Mutua Assicurazioni e una Opel Tigra assicurata dal Lloyd Adriatico. A bordo della Punto viaggiavano, oltre al conducente, tre trasportati, mentre a bordo della Tigra, oltre al guidatore, vi erano due passeggeri, tutti giovani. Uno dei trasportati della Punto, che era sopravvissuto ma aveva riportato lesioni gravissime, e i suoi genitori avevano citato in giudizio, davanti al Tribunale di Sala Consilina, Sezione distaccata di Sapri, ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Reale Mutua Assicurazioni, chiedendo il risarcimento dei danni. La società si era costituita chiedendo di estendere il contraddittorio agli altri danneggiati a causa dell’incidente e il Tribunale aveva provveduto in conformità. Si erano costituiti in giudizio, quindi, anche gli altri due giovani trasportati nella Punto con i rispettivi genitori rivolgendo nei confronti di Reale Mutua analoghe domande di risarcimento dei danni e anche i due trasportati sulla Opel Tigra, i quali avevano però eccepito il proprio difetto di legittimazione ad agire nei confronti della Reale Mutua ai sensi dell’art. 141 cit., chiedendo di essere estromessi dal giudizio.
Il Tribunale aveva accolto le domande dichiarando che Reale Mutua Assicurazioni era tenuta a corrispondere ai danneggiati la somma complessiva di 548.878 euro, ripartita tra gli aventi diritto sulla base di un prospetto redatto nella memoria autorizzata depositata dalla società di assicurazione, e aveva rigettato tutte le domande avanzate dai danneggiati, nei confronti dell’assicuratrice, di condanna oltre i limiti del massimale per mala gestio.
La compagnia decurta il massimale disponibile per i trasportati nel veicolo da lei assicurato
I terzi trasportati e i loro genitori avevano quindi impugnato la sentenza ma la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 29 maggio 2018, aveva rigettato l’appello confermando la decisione del Tribunale. Il nodo del contendere riguardava il massimale di legge che ammontava, nella specie, alla somma di 774.685,35 euro, mentre Reale Mutua aveva versato la minore somma di 548.878 euro da ripartire tra i tre trasportati dell’auto assicurata, un importo calcolato tenendo conto delle somme spettanti anche ai due passeggeri dell’Opel Tigra, con la conseguente riduzione proporzionale del risarcimento spettante a ciascun danneggiato.
La Corte territoriale, dopo aver esaminato il primo motivo di appello che aveva appunto per oggetto l’applicazione degli artt. 140 e 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 e averne richiamato il testo, aveva affermato che “l’art. 140 regola l’ipotesi in cui vi sia una pluralità di danneggiati nell’ambito di un solo sinistro e il risarcimento dei danni dovuto dal responsabile superi il massimale coperto dall’assicurazione: per tale eventualità, la norma dispone la par condicio tra i danneggiati, sicché in caso di incapienza del massimale i diritti dei singoli nei confronti dell’assicuratore sono proporzionalmente ridotti sino alla concorrenza delle somme assicurate”.
Per i giudici potevano concorrere al massimale incapiente anche i trasportati degli altri mezzi
Essendo pacifico, nella specie, il fatto che nel sinistro in esame vi erano numerosi soggetti danneggiati, trasportati a bordo delle due vetture, la Corte salernitana aveva affermato che non era possibile sostenere, in assenza di un’espressa previsione di legge, che la riduzione proporzionale di cui all’art. 140 cit. “possa operare soltanto in presenza di una pluralità di danneggiati che al momento dell’incidente viaggiavano a bordo della stessa autovettura”.
Quanto poi al secondo motivo di appello, che aveva per oggetto la condanna oltre il massimale per mala gestio, la Corte di merito lo aveva respinto, osservando che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado erano state criticate nell’atto di appello con argomentazioni generiche, in base al rilievo per cui Reale Mutua avrebbe potuto mettere immediatamente a disposizione l’intero massimale, a prescindere dall’esatta individuazione del quantum dovuto a ognuno dei terzi trasportati. In particolare, la sentenza aveva richiamato la differenza tra la mala gestio propria (rapporto tra assicuratore e assicurato) e la mala gestio impropria (rapporto tra assicuratore e danneggiato), quest’ultima fondata sulla costituzione in mora di cui all’art. 145 del codice delle assicurazioni non seguita dal pagamento dovuto. La Corte di merito aveva aggiunto che gli appellanti avevano contestato la sentenza impugnata limitandosi ad osservare l’evidenza dei danni superiori al massimale, ma tale dato, del tutto generico, non sarebbe risultato “ancorato ad alcuna emergenza processuale”, per cui era insufficiente ad accogliere l’appello sul punto.
I tre passeggeri e i loro genitori però non si sono dati per vinti e hanno proposto ricorso anche per Cassazione lamentando in primis, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 141 e 122, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005. I ricorrenti hanno ricordato che la sentenza impugnata, in presenza di un danno complessivo che certamente superava il massimale di legge pari ad 774.685,35 euro, aveva consentito la riduzione dello stesso nella minore somma di 548.878 euro, in base al presupposto di conteggiare anche i danni riportati da altri terzi trasportati sull’altra vettura coinvolta nel sinistro. Nel caso di specie, hanno osservato i danneggiati, la società assicuratrice aveva formulato un’offerta banco iudicis, all’udienza del 24 aprile 2009, riducendo il massimale di legge senza fornire alcuna prova delle effettive richieste di risarcimento da parte degli occupanti della Opel Tigra, assicurata da un’altra società.
Massimale di legge ridotto senza prova dell’eventuale concorso dei passeggeri dell’altro mezzo
Il massimale di legge, invece, avrebbe dovuto essere conteggiato per intero e ripartito esclusivamente tra i trasportati che viaggiavano a bordo della Fiat Punto, con una riduzione che non poteva tenere conto anche degli occupanti dell’altra vettura. Secondo i ricorrenti, poi, la sentenza della Corte territoriale sarebbe stata viziata anche per l’irriducibile contraddittorietà della sua motivazione, avendo essa affermato che nel giudizio vi era una pluralità di danneggiati, trasportati a bordo delle due vetture, i quali avevano agito ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, ma dal compendio istruttorio non risultava che gli occupanti della Tigra avessero agito nei confronti di Reale Mutua. Quest’ultima, infatti, non aveva fornito alcuna prova di richieste risarcitorie da parte di costoro; in primo grado, anzi, i trasportati sulla Opel si erano costituiti eccependo il loro difetto di legittimazione ad agire nei confronti della Reale Mutua e chiedendo di essere estromessi dal giudizio. L’interpretazione fornita dalla Corte d’appello avrebbe quindi attribuito agli artt. 140 e 141 cod. ass. un significato del tutto opposto a quello voluto da tali norme, con conseguente illegittima decurtazione del massimale.
La Suprema Corte ha accolto in pieno le doglianze facendo chiarezza sulla normativa e rilevando innanzitutto che l’art. 140, il quale detta i criteri da seguire in caso di pluralità di danneggiati e di incapienza del massimale, ha un suo antecedente, per così dire, nell’art. 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Tale norma, spiegano gli Ermellini, già disponeva che in simile ipotesi i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’assicuratore o dell’impresa designata si sarebbero dovuti ridurre proporzionalmente fino alla concorrenza delle somme assicurate (primo comma); mentre il secondo comma regolava la posizione dell’assicuratore che, “decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza”, avesse pagato a una di queste una somma superiore a quella spettante.
Gli art. 140 e 141 del Codice delle Assicurazioni
Rispetto all’art. 27, l’art. 140, continua la Cassazione, si presenta più complesso e articolato, regolando nei commi 3 e 4 il diritto di ripetizione dei creditori rimasti insoddisfatti e la possibilità di deposito, da parte dell’assicuratore, di una somma nei limiti del massimale, con effetto liberatorio ove ricorrano le condizioni ivi indicate. L’art. 141., invece, “costituisce una novità finalizzata a favorire il risarcimento del terzo trasportato, in linea con la previsione dell’art. 122, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 il quale, risolvendo una serie di problemi che si erano posti nell’applicazione della legge n. 990 del 1969, stabilisce che l’assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati al trasportato qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”.
La norma è strutturata (comma 1) nel senso che il terzo trasportato ha diritto ad ottenere il risarcimento “dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge”, e ciò “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
“A parte la poco comprensibile previsione secondo cui il risarcimento al quale il trasportato ha diritto è contenuto entro il massimale minimo di legge, e tanto anche nel caso in cui detto massimale sia ben più alto – chiarisce la Suprema Corte -, il senso complessivo della previsione è sufficientemente chiaro: il trasportato ha diritto al risarcimento da parte dell’assicuratore del conducente del mezzo sul quale viaggiava, entro la soglia suindicata, senza dover provare la sua responsabilità; egli, poi, potrà ottenere l’eventuale maggior danno dall’impresa di assicurazione del responsabile civile qualora l’altro veicolo sia coperto da un massimale superiore a quello minimo. E per maggior danno deve intendersi, dato il tenore complessivo del testo di legge, il danno non coperto dal massimale assicurativo del mezzo sul quale il terzo trasportato viaggiava”.
Si tratta, per dirla con i giudici del Palazzaccio, di una “tutela rafforzata del trasportato danneggiato, al quale può essere opposto solo il caso fortuito inteso come incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione”; ovvero, di una previsione che “trasferisce il rischio di causa dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla società assicuratrice del trasportante. E il trasportato può avvalersi dell’azione diretta di cui all’art. 141 cit. anche se il sinistro sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.
Il caso concreto
Fatte queste premesse ai fini del corretto inquadramento della materia, “la questione sulla quale la Corte è oggi chiamata a pronunciarsi – viene al dunque la Cassazione – riguarda il criterio da seguire, ove il sinistro abbia coinvolto più veicoli (nel caso odierno due) con conseguenze dannose patite dai trasportati di entrambi, in caso di incapienza del massimale”.
Nella fattispecie infatti, come si è detto, vi erano trasportati sia a bordo della Fiat Punto che della Opel Tigra e tutti hanno riportato danni per i quali hanno chiesto il risarcimento alle rispettive compagnie di assicurazione dei due veicoli. Reale Mutua, assicuratrice della Fiat Punto, constatata l’incapienza del massimale in considerazione dei gravissimi danni riportati in particolare da uno dei trasportati, aveva quindi provveduto ad un riparto dello stesso operando una riduzione secondo il sistema delineato dall’art. 140. Nel ricostruire i fatti, tuttavia, la Corte d’appello aveva altresì chiarito, sia pure attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado poi confermata, che il massimale disponibile ammontava, nella specie, a 774.686,35 e che Reale Mutua aveva provveduto alla riduzione degli importi tenendo conto delle somme spettanti ai soggetti trasportati sulla vettura Tigra. Pertanto, come si è visto, la somma effettivamente versata dalla società assicuratrice ai trasportati a bordo della Fiat Punto era stata quella di 548.878 euro.
I passeggeri dell’altra auto non avevano chiesto alcun risarcimento a Reale Mutua
“La Corte salernitana, però – sottolinea la Suprema Corte – ha anche dato conto, in motivazione, della circostanza secondo cui i due trasportati a bordo della Tigra avevano chiesto, costituendosi nel giudizio di primo grado, di essere estromessi dal giudizio, il che vuol dire che essi non avevano avanzato alcuna domanda risarcitoria nei confronti della società Reale Mutua Assicurazioni, pur trattandosi di una possibilità astrattamente prevista dall’art. 141, comma 1”. Circostanza peraltro indirettamente confermata dallo stesso controricorso nel quale, tra l’altro, si affermava che la compagnia aveva erogato la somma complessiva di 548.878 euro “tenendo conto dei trasportati a bordo della Opel Tigra idealmente considerati ai fini della ripartizione proporzionale”.
Illegittima quindi la decurtazione del massimale minimo per i “propri” trasportati
“Questo – tira le fila del discorso la Suprema Corte – svela l’errore nel quale è incorsa la sentenza impugnata e la conseguente fondatezza dei motivi di ricorso in esame. Se è vero che l’art. 141 prevede la possibilità di un concorso tra i trasportati a bordo di uno dei mezzi oggetto del sinistro con i trasportati a bordo dell’altro – e lo prevede proprio nel caso di incapienza del massimale minimo e di contemporanea assicurazione per un massimale maggiore rispetto a quello minimo in capo all’altro mezzo di trasporto -, è altrettanto vero che tale eventualità non si poneva nel caso in esame. E infatti, fermo restando che il massimale minimo dell’autovettura Fiat Punto a bordo della quale viaggiava (omissis) era incapiente a soddisfare tutti i danneggiati, è pur vero che la Reale Mutua non avrebbe dovuto decurtare quel massimale erogando, in effetti, una somma minore, posto che i trasportati a bordo della Opel Tigra non avevano avanzato alcuna pretesa risarcitoria ulteriore nei confronti della stessa compagnia”.
Dunque, l’errore commesso dalla Corte territoriale risiede nell’affermazione secondo cui non sarebbe possibile sostenere che la riduzione prevista dall’art. 140 “possa operare soltanto in presenza di una pluralità di danneggiati che al momento dell’incidente viaggiavano a bordo della stessa autovettura”. “Tale affermazione – corretta in astratto, perché il concorso fra trasportati che viaggiavano a bordo di mezzi diversi è ammesso dalla legge – non è corretta in relazione al caso concreto, nel quale sul massimale della Fiat Punto concorrevano solo i trasportati a bordo della medesima – concludono gli Ermellini -; con la conseguenza che il massimale di euro 774.685,35 avrebbe dovuto essere posto dalla Reale Mutua interamente a disposizione di quei trasportati, senza operare la decurtazione che è stata invece compiuta”.
In altri termini, “il presupposto dell’applicabilità dell’art. 141 cit. è che il trasportato agisca contro l’assicuratore del mezzo sul quale viaggiava, mentre la possibilità di agire anche contro quello del responsabile civile è residuale, per il danno ulteriore. Ed è errato che l’assicuratore si sia autoridotto il massimale senza avere alcun elemento che gli consentisse o gli imponesse di farlo; la circostanza, pacifica, che gli altri danneggiati abbiano chiesto di essere estromessi fa sì che anche l’eventuale interpello previsto dall’art. 140, comma 2, possa ritenersi superfluo.
Questi motivi di ricorso sono stati pertanto accolti, la sentenza impugnata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione personale, la quale però dovrà decidere attenendosi al principio di diritto affermato dalla Cassazione nella circostanza: “In caso di sinistro stradale che veda coinvolti due o più veicoli, il trasportato ha diritto, ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, al risarcimento del danno, da parte dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era bordo, nei limiti del massimale minimo di legge, ma ha la possibilità di rivalersi per l’eventuale maggior danno a carico dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. Il riparto del massimale incapiente deve avvenire secondo i criteri di cui all’art. 140 del d.lgs. cit., tenendo presente che, ove sul massimale di uno dei mezzi coinvolti non concorrano anche i trasportati a bordo degli altri, l’assicuratore del primo dovrà mettere a disposizione dei trasportati l’intero massimale minimo, senza decurtazioni”.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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