Il fatto in questione risale al 2005, nel frattempo è cambiato il mondo anche nel settore delle “spedizioni”, ma siccome ancora in molti si avvalgono del servizio di Poste Italiane è bene sapere che in caso di mancato recapito di “assicurate” si ha diritto ad un risarcimento di gran lunga superiore a quello previsto per le “semplici” raccomandate, ossia un’indennità corrispondente all’ammontare effettivo della perdita.
Lo ha sancito la Cassazione, con la sentenza n. 25828/22 depositata il primo settembre 2022, con la quale la Suprema corte ha dato ragione ad una società partenopea attiva nel settore dei programmi audiovisivi a pagamento.
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Una società cita Poste Italiane per i danni subiti per il mancato recapito di 626 “assicurate”
La Digital World Television Srl con atto di citazione del lontano 2008 aveva aveva convenuto in giudizio Poste Italiane s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del mancato recapito di 636 assicurate ai propri clienti nel corso dell’anno 2005 contenenti smart card per la visione di film e programmi televisivi a pagamento, con pagamento in contrassegno per un valore dichiarato di 130.326 euro, un valore assicurato di 31.800 euro e un costo di spedizione di euro 4.618,42 euro.
Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda e condannato Poste Italiane al pagamento in favore della sua cliente di 65mila euro oltre interessi legali, nonché di 4,618 euro a titolo di rimborso delle spese di spedizione e delle spese processuali.
Poste Italiane tuttavia avevano appellato il pronunciamento di primo grado e la Corte d’appello partenopea, con sentenza del 2019, ne aveva accolto l’impugnazione e, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ne aveva confermato la condanna al risarcimento in favore della Digital World Television, riducendo però il dovuto a 21.306 euro, oltre interessi legali, con conseguente obbligo da parte dell’azienda danneggiata di restituire quanto ricevuto in più in esecuzione della sentenza di primo grado, fermi restando invece i 4.618 euro quali rimborso delle spese di spedizione. E in più i giudici avevano anche compensato le spese di lite.
L’azienda contesta l’applicazione delle norme sulle raccomandate
A questo punto è stata l’azienda che aveva usufruito del servizio postale a ricorrere per Cassazione con cinque motivi di doglianza. In particolare, la ricorrente ha lamentato la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 24 e 48 DPR 156/73 con riferimento all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.” e in particolare l’erronea applicazione, nel caso di specie, dell’art. 48 del D.P.R. n. 156 del 1973 dettato in tema di “raccomandate” e non invece, trattandosi di “assicurate” dell’art. 49 del cit. D.P.R. E in ogni caso ha contestato anche la quantificazione effettuata secondo l’art. 48 cit. e l’erroneo calcolo della limitazione prevista da detto articolo, “pari a 10 volte il diritto pagato”, tenuto conto che a fronte del pagamento di Euro complessive 4.618,42 e vista l’applicazione del principio ritenuto valido dai giudici di appello, la ricorrente asseriva di avere diritto a ad una indennità minima pari a 46.184,20 euro, non di 21.306 come stabilito nella sentenza impugnata.
La Suprema Corte accoglie le doglianze: andava applicata la disciplina sulle assicurate
Doglianze ritenute fondate dalla Suprema Corte che “bacchetta” i giudici territoriali per aver posto a fondamento della loro decisione la disciplina di cui all’art. 48 D.P.R. n. 156 del 1973 dettata in tema di raccomandate, “sebbene nella fattispecie in esame venisse in considerazione quella di cui all’art.49 del cit. D.P.R. in tema di assicurate” convengono con la ricorrente gli Ermellini, a fronte della circostanza incontestata secondo cui la domanda risarcitoria proposta nei confronti di Poste italiane s.p.a. aveva ad oggetto i danni subìti dal mancato recapito di 636 “assicurate” indirizzate, come detto, ai clienti della società danneggiata nel corso dell’anno 2005, contenenti smart card per la visione di film e programmi tv a pagamento, con pagamento in contrassegno.
“La differenza tra le due disposizioni – prosegue la Cassazione – non è di poco momento, tenuto conto che a mente dell’art. 48 l’obbligo del risarcimento del danno da parte di Poste è ammesso (art. 28) non oltre un’indennità pari a dieci volte il diritto fisso di raccomandazione mentre, secondo quanto previsto dall’art. 49, il risarcimento è ammesso per una indennità corrispondente all’ammontare effettivo della perdita, della manomissione e dell’avaria, entro i limiti del valore dichiarato e sotto deduzione dei valori esistenti e non avariati. Per gli invii con assicurazione convenzionale l’indennizzo, salvo le eccezioni previste dall’art. 96, viene corrisposto nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale, non compete alcun indennizzo. Nel caso di perdita, vengono restituite anche le tasse di spedizione, salvo i diritti di assicurazione”.
La Suprema corte, non condividendo il presupposto normativo posto a fondamento della decisione impugnata, ha pertanto cassato la sentenza e il giudice del rinvio, la Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, dovrà provvedere alla nuova decisione applicando, in relazione alle risultanze di causa, il presupposto normativo corretto, cioè quello del citato art. 49.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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