In caso di incidente, è risarcibile il proprietario trasportato che aveva ceduto il volante a un titolare di foglio rosa. Chi affida la sua vettura a soggetto con foglio rosa e su tale vettura sale, non assume un ruolo diverso da quello di trasportato e l’affidamento della vettura di per sé non lo grava di cooperazione colposa nel caso in cui successivamente si verifichi un sinistro stradale per l’imperita condotta del guidatore affidatario.
E’ quanto ha stabilito una recente sentenza, la n. 14699 del 19 luglio 2016, pronunciata dalla III Sezione Civile della Corte di Cassazione.
Il fatto. Il proprietario di un veicolo, trasportato nella stessa, aveva consentito ad un amico, titolare di foglio rosa, di condurre la sua auto. Si verificava un sinistro ed il trasportato, nonché proprietario, agiva contro il conducente e l’impresa assicuratrice. Tribunale e Corte di Appello respingevano la domanda, ritenendo che il proprietario, avendo voluto assistere l’amico in una simulazione di guida, si assumeva la responsabilità e non poteva quindi pretendere alcun risarcimento ai sensi dell’articolo 1227, secondo comma, c.c. Il proprietario trasportato ricorreva in Cassazione.
La decisione. Il proprietario è trasportato e tale resta (diventando terzo e quindi risarcibile) anche se alla guida del suo veicolo vi è un titolare di foglio rosa: non è assistente alla guida e quindi corresponsabile. L’ordinamento prevede soltanto, a proposito di influenza sulla attività di guida del conducente, la figura dell’istruttore di guida, e che non può esser tale chi non ha la patente da almeno dieci anni, come detto ruolo esige.
Un’eventuale cooperazione colposa del creditore al fatto illecito non spezza il nesso eziologico rispetto al danno da lui subito: pertanto, la cooperazione del trasportato allo scaturire dell’evento dannoso dalla condotta colposa del conducente della vettura (per esempio, non allacciandosi il trasportato le cinture di sicurezza: Cass. sez. 3, 11 marzo 2004, n. 4993) comporta esclusivamente una proporzionale riduzione dell’entità del risarcimento (v. Cass. sez. 3, 4 novembre 2014, n. 23426; Cass. sez. 3, 28 agosto 2007, n. 18177; Cass. sez. 3, 11 marzo 2004, n. 4993, cit.).
Il Supremo Collegio non individua una cooperazione colposa, per così dire, preventiva (ovvero quando il sinistro è ancora soltanto una mera eventualità) nel mero comportamento di salire su un’auto condotta da una persona che il trasportato sa non essere in grado di fornire una guida adeguata: occorre invece un’attività del trasportato, una volta che il trasporto sia cominciato e quindi divenuto un fatto reale e attuale, la quale esplichi diretta incidenza causale sul concreto susseguente evento dannoso.
La Corte si rifà ad un precedente arresto (Cass. sez. 3, 7 dicembre 2005, n. 27010), nel quale evidenziava che accettare di salire su un’auto guidata da conducente inadeguato – in quel caso, per debolezza alcolica – non dà luogo neppure al concorso colposo nel sinistro, perché tale condotta non è comportamento materiale di cooperazione incidente sulla determinazione dell’evento dannoso.
Inoltre, ove volesse identificarsi la figura del proprietario trasportato con quella dell’istruttore di guida, quest’ultimo non è affatto escluso dalla copertura assicurativa in misura assoluta, essendo tale figura misura e limite del risarcimento; infatti, in una precedente pronuncia (Cass. sez. 3, 16 giugno 1990, n. 6049), la Cassazione sebbene affermasse una responsabilità concorsuale anche dell’istruttore per mancata vigilanza sulla marcia di un patentando, stabiliva che questi può considerarsi corresponsabile del sinistro solo nei limiti in cui non abbia adeguatamente espletato le sue funzioni istruttive ed ha invece diritto al risarcimento anche dei propri danni nella misura in cui questi possano ascriversi al conducente.
La Corte detta, quindi, il suo principio: “colui che, dotato di patente di guida, affida una vettura in propria disponibilità a un soggetto dotato solo del cosiddetto foglio rosa e su tale vettura sale, non assume un ruolo diverso da quello di trasportato e l’affidamento della vettura di per sé non lo grava di cooperazione colposa nel caso in cui successivamente si verifichi un sinistro stradale per l’imperita condotta del guidatore affidatario“.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
Vedi profilo →
Categoria:
Blog Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
Affidati aStudio3A
Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.
Articoli correlati