In tutti i comuni, e sono la maggior parte, dove la raccolta dei rifiuti si effettua non con il sistema porta a porta ma con quello “stradale”, bisogna fare i conti con i cassonetti.
Le isole ecologiche sono spesso fonte di continue proteste da parte dei cittadini, specie quelli che se le ritrovano sotto casa, ma non infrequentemente diventano anche un problema per la circolazione, causando intralcio, problemi di visuale e quant’altro.
Ma di chi è la colpa se un contenitore delle immondizie provoca un incidente? Secondo la Cassazione ne devono rispondere sia l’Amministrazione comunale sia l’azienda che ha in appalto il servizio di raccolta e smaltimento delle immondizie.
Gli Ermellini, III Sezione Civile, con la sentenza n. 15860/19, depositata il 13 giugno 2019, hanno definitivamente deliberato relativamente a una vicenda emblematica sul genere, anche per la sua gravità.
Indice
Grave incidente a causa di un cassonetto ad un centauro
Nel lontano 2000 un motociclista sardo citò in giudizio la società affidataria del servizio e il Comune di Nuoro chiedendone la condanna al risarcimento dei gravi danni che aveva subito tre anni prima a causa di un incidente: mentre procedeva sulla sua moto, alle 11 di sera, avendo incrociato un altro veicolo ed essendo la strada in questione stretta, era stato costretto ad accostare in prossimità del margine destro della carreggiata, ma qui aveva urtato la spalla e il braccio destri contro un cassonetto per la raccolta dei rifiuti ivi collocato, senza la prescritta segnaletica orizzontale, in posizione obliqua sulla striscia di margine della carreggiata e sporgente non meno di 40-50 centimetri sulla corsia di marcia impegnata.
In seguito all’urto, il centauro aveva perso il controllo del suo motoveicolo, era rovinato a terra ed aveva riportato lesioni gravissime.
Di qui la sua domanda risarcitoria nei confronti del Comune, quale ente proprietario della strada, responsabile della sua sicurezza, manutenzione e custodia, nonché titolare delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani, e della società concessionaria del Comune di Nuoro, all’epoca del sinistro, del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e che, pertanto, aveva la disponibilità diretta e la custodia dei cassonetti.
Il giudice condanna l’azienda che effettua il servizio di raccolta dei rifiuti
Il Comune di Nuoro si costituì eccependo preliminarmente la propria mancanza di legittimazione passiva e facendo valere i principi generali sulla responsabilità dell’appaltatore, da ritenersi unico responsabile dei danni cagionati a terzi nel compimento del servizio.
L’ente produsse il contratto di appalto che prevedeva che l’impresa avrebbe dovuto “rispondere direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento dei servizio, restando a suo complesso ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte di società assicuratrice”.
L’azienda a sua volta contestò la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati dal motociclista e il sinistro, negò fossero derivati da fatto e colpa imputabili ad essa o alle sue danti causa, o quanto meno in via esclusiva a queste ultime, sostenne che vi era stato il concorso di colpa nella causazione del sinistro del centauro, che non avrebbe rispettato i limiti di velocità, e contestò anche la somma richiesta a titolo di risarcimento.
Ma il tribunale di Nuoro le diede torto: i giudici condannarono (esclusivamente) la società a risarcire il danneggiato con la somma di ben 367mila euro per il danno biologico e di 122mila per quello morale.
Secondo i giudici, il posizionamento irregolare del cassonetto era da addebitare esclusivamente al personale dipendente della società appaltatrice del servizio pubblico, che di tale fatto rispondeva ex art. 17 del contratto di appalto; nessuna responsabilità poteva essere ravvisata nei confronti del Comune ex art. 2051 del codice civile, non potendosi ritenere che avesse la custodia del cassonetto, e neppure ex art. 2043 cod. civ. , atteso che era previsto che il cassonetto dovesse essere posizionato in uno spazio sterrato apposito, oltre la sede stradale, per cui la sua presenza non doveva essere segnalata ex art. 68 reg. del Codice della Strada; neppure era concretamente concepibile una vigilanza del personale del Comune sul posizionamento dei cassonetti; nessun concorso di colpa, per eccesso di velocità, poteva essere ascritto al motociclista essendo risultato che i danni fisici lamentati erano compatibili con il tipo di urto.
La Corte d’Appello e la Cassazione condannano anche il Comune custode della strada
La società ha quindi appellato la sentenza presso la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, la quale ha parzialmente accolto il gravame riformando la precedente sentenza su due aspetti fondamentali: sostenne che il sinistro era avvenuto per responsabilità concorrente, ex art. 2043 cod. civ., sia del Comune di Nuoro, ritenuto responsabile per non aver ottemperato alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento in ordine alla sicurezza della circolazione stradale, sia della Spa (nella misura del 25% ciascuno), ma che vi avesse concorso anche il centauro per l’ulteriore 50%, rideterminando quindi il risarcimento in 313mila euro (alla data di quella sentenza) per il danno non patrimoniale e in 47mila euro per quello patrimoniale.
Contro quest’ultima sentenza, il Comune di Nuoro ha infine presentato ricorso per Cassazione, contro il quale hanno resistito sia il motociclista sia l’azienda appaltatrice del servizio.
Ma la Suprema Corte ha respinto tutte le doglianze, confermando in buona sostanza il giudizio d’appello. “Per mera precisione – specifica soltanto la Suprema Corte – va, comunque, corretta, ex art. 384 u.c., cod. proc. civ., la motivazione della sentenza impugnata, dovendosi ritenere, sulla base di quanto accertato in fatto dai giudici del merito e alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sussistente la responsabilità non ex art.2043 cod. civ. bensì ex all’art. 2051 cod. civ., sia della società contro-ricorrente, appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e proprietaria e custode dei cassonetti, sia del Comune, ente proprietario e custode della strada, il quale ha contravvenuto peraltro alle norme del codice della strada (art. 14 e 25) e del relativo regolamento”.
Un monito alle Amministrazioni comunali ad avere particolare attenzione alla dislocazione e alla vigilanza su questo “elemento stradale”, sia per la sicurezza degli utenti sella strada, sia per i propri bilanci.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
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