E’ responsabile e deve risarcire la vittima il Comune che non installa un guardrail a protezione di un manufatto, nello specifico un traliccio ferroviario, che sorge a poca distanza della sede stradale di sua competenza: la condotta colposa del danneggiato, autore dell’uscita di strada, non può infatti sgravare l’Ente custode dalla sua colpevole omissione, ma può rilevare unicamente sull’entità (ridotta per il concorso di colpa) del risarcimento.
E’ estremamente significativa, sul versante della responsabilità della pubblica amministrazione per le condizioni troppo spesso di totale insicurezza in cui versa la viabilità nazionale, l’ordinanza n. 5116/23 depositata il 17 febbraio 2023 dalla Cassazione.
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Giovane uscito rovinosamente di strada e i suoi congiunti chiedono i danni al Comune
La vicenda. Un giovane vittima di una rovinosa uscita di strada con la sua vettura che gli aveva causato gravi lesioni fisiche e una pesante invalidità permanente, e i suoi familiari, avevano citato in causa il Comune proprietario della strada dove si era verificato il sinistro, una via comunale che univa due Provinciali, ritenendolo responsabile dell’accaduto ai sensi dell’art. 2043 e dell’art. 2051 del codice penale (responsabilità da cose in custodia) nella causazione dell’incidente.
Il danneggiato e i suoi cari imputavano all’Ente locale l’omesso spargimento di sale sull’asfalto ghiacciato, sarebbe stato infatti il ghiaccio a determinare la fuoriuscita dalla sede stradale, nonché la mancata apposizione di un guardrail a protezione di un traliccio della ferrovia che si trovava a un metro di distanza della carreggiata e contro il quale aveva impattato l’auto.
In primo grado la domanda era stata rigettata e la responsabilità dell’evento era stata attribuita integralmente al conducente della macchina, per non aver tenuto una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi, ritenendo al contempo insussistente un obbligo a carico del Comune di installare un guardrail. In appello, invece, la decisione era stata riformata e i giudici avevano ritenuto il Comune corresponsabile per il 50 per cento dell’incidente, attribuito per la restante parte alla condotta negligente del giovane automobilista.
L’Amministrazione comunale ha quindi proposto ricorso per Cassazione ma la Suprema Corte, terza sezione civile, le ha dato torto, confermando il verdetto di secondo grado e convenendo sulla condanna del Comune a risarcire la vittima del sinistro e i suoi congiunti per non aver installato alcuna barriera né eliminato o quanto meno segnalato la situazione di pericolo rappresentata dal traliccio. Oltre che come custode della cosa, infatti, l’Amministrazione risponde in quanto non ha dotato di adeguata protezione la strada che costeggiava il fossato, e al riguardo i giudici del Palazzaccio hanno evidenziato come la presenza del traliccio ferroviario a poca distanza dalla carreggiata sia proprio una delle ipotesi per le quali la normativa prevede l’apposizione di un guardrail.
Il traliccio è un rischio prevedibile, la condotta colposa della vittima non configura il fortuito
Gli Ermellini hanno confermato il cinquanta per cento di responsabilità al conducente per non aver tenuto, in particolare, una velocità adeguata sulla strada ghiacciata, ma, hanno ribadito, questa condotta colposa da parte del guidatore non esonera il comune proprietario della strada dalla sua responsabilità. Il caso fortuito, che deve esser provato dal custode, è infatti un fattore “esterno”, dovuto ad esempio al fatto di un terzo o allo stesso danneggiato, che interrompe il nesso tra il pericolo insito nella cosa e l’agire umano. E mai, il fortuito, può essere costituito da ciò che concorre soltanto a concretizzare il rischio.
Il fattore di pericolo, nella fattispecie, era il traliccio ferroviario, che non poteva certo essere ritenuto imprevedibile. In definitiva, la condotta negligente della vittima non può integrare il caso fortuito, ma al più, come è stato stabilito con l’attribuzione di un concorso di colpa per il cinquanta per cento, può assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno, ex art. 1227 c.c. Piuttosto, in sede di giudizio di merito, in questi casi andrà verificata la resistenza che il guardrail avrebbe potuto opporre all’urto del veicolo sulla base della velocità riscontrata.
In conclusione, la Suprema Corte ha confermato la condanna, ora definitiva, del Comune e liquidare il risarcimento dovuto all’automobilista e ai suoi familiari: al giovane sono stati riconosciuti anche un elevato grado di danno morale per la sofferenza interiore dovuta alle lesioni patite e la personalizzazione del danno non patrimoniale in ragione del fatto che dopo l’incidente non ha più potuto dedicarsi alle attività sportive e ricreative che era solito praticare prima.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
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