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Ennesima conferma della Corte di Cassazione, III Sez. Civ., con l’ordinanza n. 30072/23 pubblicata il 30 ottobre 2023, circa gli incidenti stradali causati dagli animali selvatici.

Il risarcimento danni spetta sempre alla regione di appartenenza, anche se l’ente territoriale ha delegato ad altre amministrazioni le attività di tutela e gestione della fauna non domestica. Il danneggiato ha però l’onere di dimostrare che la condotta dell’animale è stata imprevedibile ed irrazionale, e cioè che nulla avrebbe potuto evitare l’impatto.

La Cassazione ribalta la sentenza della Corte d’appello: risarcimento all’automobilista

Gli Ermellini, nel caso in essere, hanno accolto il ricorso di un automobilista. In secondo grado era stata riformata la sentenza del giudice di pace, non considerando però che la Suprema Corte ha di recente stabilito come la Pubblica Amministrazione risarcisca i danni cagionati da fauna selvatica ex art. 2052 cod. civ. e non in base al principio del neminem laedere ex art. 2043.

L’articolo in questione recita che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Non è il dovere di custodia, ma la proprietà dell’animale

La legge 157/92 dice chiaramente che “la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interessa della comunità nazionale ed internazionale”. Tant’è che essa è quindi affidata alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente.

È sempre la regione, quindi, a dover risarcire questa particolare tipologia di danni, poiché è la stessa ad essere l’ente titolare della competenza normativa in materia. Il tutto anche se ha delegato a livello locale a province o comuni suddette attività. In caso, poi c’è la possibilità postuma di rivalersi sugli enti locali.

Lo spostamento di interpretazione di fatto muove l’attenzione sulla proprietà e sull’utilizzo degli animali, piuttosto che sul dovere di custodia.

I doveri del conducente

Stabiliti gli oneri della regione, però, il Palazzaccio ci tiene anche a ribadire i doveri del conducente. “Il danneggiato – spiega il giudice – deve dimostrato di aver adottato tutte le misure possibili per evitare lo scontro con l’animale. Non basta semplicemente attestare la presenza dell’animale sulla strada; deve essere evidenziata una condotta imprudente dell’animale tale che, nonostante ogni precauzione, l’incidente non sarebbe stato evitabile. In pratica deve fornire la prova che l’animale è comparso all’improvviso e anche con una condotta massimamente prudente l’incidente non poteva essere evitato”.

Per determinare l’effettiva responsabilità, quindi, andranno valutate le prove presentate dal conducente riguardo la condotta del tutto imprevedibile dell’animale e la conseguente impossibilità di eludere l’incidente.

Scritto da:

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Dott. Andrea Biasiolo

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Categoria:

Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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