Nei casi di incidente stradale causato da un animale selvatico, la responsabilità è delle Regioni. La Cassazione, con due sentenze gemelle, la n. 34654 e la 34675, depositate il 12 dicembre 2023, ha consolidato il principio di responsabilità agli Enti regionali per i danni cagionati dalla fauna selvatica ai sensi – di qui in particolare la rilevanza dei pronunciamenti – dell’art. 2052 del Codice civile.
Due automobilisti citano la Regione Marche per due incidenti con un capriolo e un cinghiale
In entrambi i giudizi era stata chiamata in causa la Regione Marche: nella prima per rispondere dei danni subiti da un automobilista alla sua vettura per lo scontro con un capriolo che era sbucato improvvisamente sulla strada; nella seconda per i danni prodotti al veicolo di un altro utente della strada da un cinghiale.
In ambo le vicende, il giudice di pace aveva accolto la domanda risarcitoria, ma il Tribunale della stessa Macerata, quale giudice di seconde cure, aveva accolto il gravame della Regione, ribaltando la prima decisione, rigettando la domanda dei danneggiati e condannandoli anche alle spese dei due gradi di giudizio.
I due automobilisti hanno quindi proposto ricorso per Cassazione che, in particolare, si è trovata a dover stabilire se la presunzione di cui all’art. 2052 del codice civile debba applicarsi ai danni causati alla fauna selvatica. E la risposta è stata affermativa. Una conclusione, questa, peraltro ormai assodata alla luce delle plurime, recenti sentenze pronunciate dalla Suprema Corte.
Indice
La Regione ha potere sul singolo animale selvatico e la responsabilità si basa sulla proprietà
Alle Regioni infatti, ribadiscono gli Ermellini, la legge attribuisce il potere di “emanare norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica”, sulla scorta della Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992, art. 1, comma 3), ed è principio granitico del diritto civile che l’attribuzione di qualsiasi potere comporti l’assunzione delle connesse responsabilità.
Al riguardo i giudici del Palazzaccio effettuano un interessante approfondimento giuridico, concludendo che non è esatto affermare che le Regioni non abbiano potere sul singolo animale selvatico. In primo luogo perché stabilire, ad esempio, dove allocare la fauna o se ridurne il numero costituiscono forme di “potere sul singolo animale selvatico”, per l’ovvia ragione che il più contiene il meno.
In secondo luogo perché l’art. 2052 c.c. subordina la speciale responsabilità ivi prevista alla proprietà dell’animale, non al “potere” su di esso: prova ne sia che tale responsabilità sorge anche quando l’animale sia “smarrito o fuggito”, e dunque anche quando il proprietario non ha più alcun controllo su esso.
L’interpretazione dell’articolo 2052 del codice civile
I giudici del Palazzaccio spiegano poi che l’interpretazione restrittiva dell’art. 2052 c.c. era stata affermata per la prima volta quasi trent’anni fa, nel 1996, in un caso che riguardava danni alle colture causati da anatre selvatiche provenienti da una riserva di caccia (Cass. n. 2192 del 15/03/1996). Quell’interpretazione tuttavia era sorta in un contesto storico ed economico nel quale erano ancora di là da venire la proliferazione incontrollata della fauna selvatica, le pesanti interferenze di questa con la circolazione stradale, il costante pericolo da essa provocato all’incolumità ed alla vita stessa delle persone.
I numeri del fenomeno
Nel decennio 2012-2022, osserva la Cassazione fornendo anche preziosi dati, la fauna selvatica ha provocato 1.736 sinistri, che hanno causato la morte di 151 persone e il ferimento di altre 1.961: in pratica, un morto od un ferito ogni trentotto ore. Pertanto, anche ad ammettere che la lettera dell’art. 2052 c.c. possa dirsi ambigua, proprio per questa ragione deve essere preferita l’interpretazione che privilegi la tutela dei diritti fondamentali della persona alla vita ed alla salute, prevalenti su qualsiasi contrapposto diritto od interesse. Entrambi i ricorsi sono stati pertanto accolti e le due sentenze impugnate cassate con rinvio.
Ma le decisioni, oltre a fornire un’interessante rassegna storica sulla applicabilità dell’art. 2052 c.c., affrontano anche un’altra questione rilevante inerente il giudicato interno e la qualificazione giuridica della domanda. In primo grado, infatti, le due cause, erano state decise ai sensi dell’art. 2043 c.c. e nulla statuivano riguardo la responsabilità oggettiva disciplinata dall’art. 2052 c.c. invocata in secondo grado.
La Cassazione chiarisce che stabilire se la domanda proposta debba decidersi applicando l’art. 2043 c.c. o l’art. 2052 c.c. non è una questione di qualificazione giuridica della domanda: essa, infatti, resta invariata nell’uno come nell’altro caso, il risarcimento del danno da fatto illecito.
Lo stabilire se debba applicarsi l’una o l’altra norma è questione di individuazione della norma applicabile, da risolvere in base al principio jura novit curia, ovvero è il Giudice che deve applicare le norme di legge anche se non siano indicate dalla parte interessata.
Il principio di diritto
E con l’occasione gli Ermellini pronunciano anche il seguente principio di diritto: “Lo stabilire se un fatto illecito resti disciplinato dall’art., 2043 c.c. o dall’art. 2052 c.c., quando su essa sia mancata in primo grado una pronuncia espressa, è questione di individuazione della norma applicabile e non di qualificazione giuridica della domanda, e può essere prospettata per la prima volta in grado di appello”.
Per la Suprema Core, dunque, è errata in punto di diritto l’affermazione dei giudici di appello in merito ad entrambe le vicende processuali, nella parte in cui sostengono che “nel caso di sinistri stradali causati da fauna selvatica, dapprima il giudicante debba accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro; e solo dopo che sia stata fornita tale prova, scatterebbe la presunzione di colpa di cui all’art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell’animale.”
La Suprema Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054 c.c.) concorre con, ma non prevale su, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell’animale.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
Vedi profilo →
Categoria:
Responsabilità della Pubblica AmministrazioneCondividi
Affidati aStudio3A
Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.
Articoli correlati