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Nel giudizio civile va applicato il canone probatorio del “più probabile che non” e non quello dell’alto grado di probabilità logica e di credenza razionale” richiesto in sede penale; inoltre il fatto illecito la costituito dall’uccisione di un congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale “presunto” – in quanto l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa “presumere”, secondo la comune esperienza, la sofferenza del familiare superstite -, concetto pur tuttavia autonomo e distinto rispetto al cosiddetto “danno in re ipsa”. Con la sentenza n. 25541/22 depositata il 30 agosto 2022 la Cassazione ha rammentato alcuni concetti chiave in tema di liquidazione del danno da lesione parentale e di autonomia tra procedimento penale e civile, sentenziando su un caso di malpractice medica per certi versi “di scuola”, oltre che tragico e particolarmente complesso nel suo iter giudiziario.

 

Medico “penalmente” assolto dall’accusa di aver causato la morte di un paziente

La vicenda trae origine dall’esposto dei familiari di un paziente nei confronti di un medico di turno al pronto soccorso per aver errato la diagnosi e il piano terapeutico, causando il decesso del loro congiunto. Il Tribunale di Rimini e la Corte d’Appello di Bologna avevano assolto l’imputato ritenendo, il primo, insussistente il fatto contestato, la seconda, assente il nesso causale tra la condotta omissiva, sia pure colposa, dell’imputato e la morte della vittima.

In sede civile però il dottore è condannato a risarcire i familiari della vittima

La Corte di Cassazione, già investita dei soli capi civili, con sentenza n. 1043 del 15 giugno 2011, aveva tuttavia annullato la pronuncia del giudice di seconde cure per illogicità della motivazione, rinviando ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente. La causa, pertanto, era stata riassunta dai congiunti della vittima dinanzi alla Corte d’Appello civile di Bologna al fine di sentire condannare il dottore al risarcimento dei danni morali, esistenziali e biologici patiti da ciascuno di essi per il decesso del loro familiare.

Istruita la causa mediante consulenza tecnica medico legale, la Corte d’Appello felsinea, con sentenza n. 1463/2020 del 29 maggio 2020, aveva accolto le domande condannando il medico al pagamento di 211.216,48 euro a ciascuno a titolo di danno iure proprio da lesione del rapporto parentale, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché alla refusione delle spese del relativo giudizio e di quello dinanzi alla Corte di Cassazione penale.

Il sanitario ha quindi proposto ricorso per Cassazione con una serie di motivi, tutti respinti. Il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 40 e 41 c.p. e 622 c.p.p. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c, asserendo che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d’Appello, nel giudizio di rinvio si dovevano applicare le regole sulla casualità tipiche della fase penale esauritasi a seguito della pronuncia della Cassazione, in quanto “la causalità” non sarebbe una semplice regola probatoria ma parte integrante del fatto storico. Inoltre, il dottore ha asserito che la Corte d’Appello sarebbe incorsa in una “illogica e insanabile contraddizione” in quanto avrebbe contemporaneamente qualificato il giudizio in riassunzione come “nuovo ed autonomo” ai fini sostanziali, processuali e probatori, e al tempo stesso lo avrebbe qualificato come “mero prosieguo del pregresso giudizio” ai fini del riconoscimento del danno morale e della individuazione della disciplina applicabile ratione temporis.

 

L’autonomia del giudizio “riassunto” in sede civile

Diversi sono gli interrogativi che l’istituto pone sotto il profilo processuale sostanziale quando l’ordine di riassunzione provenga da un giudizio instauratosi e conclusosi in sede penale e che attengono all’oggetto del processo, al rapporto tra l’azione civile esercitata nel processo penale ed i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno individuati in quella sede, all’attività difensiva svolta dalle parti nel processo penale, alla connessione tra il fatto storico con il reato penale” spiega la Suprema Corte, ricordando le numerose pronunce della Cassazione in cui sono state affrontate queste questioni le quali, fermo restando il legame formale tra i due giudizi, “si sono interrogate su quale dovessero essere la disciplina e le regole probatorie applicabili e cioè se, anche da un punto di vista sostanziale, il giudizio riassunto dovesse ritenersi mera prosecuzione del suo antecedente, o se, al contrario, esso acquistasse, una volta introdotto dinanzi al giudice civile competente, una sua autonomia”.

I fatti costitutivi del diritto al risarcimento prescindono dall’identificazione del fatto in reato

E qui gli Ermellini citano la sentenza n. 15859/19 della Suprema Corte in cui tali interrogativi sono stati definitivamente risolti con il pronunciamento di alcuni fondamentali principi che con l’occasione vengono rammentati e che è sempre bene riproporre, In primis, “il diritto al risarcimento del danno è un diritto eterodeterminato, sicché l’identificazione della domanda è conseguenza esclusiva dell’individuazione del relativo petitum e della relativa causa petendi, così come rappresentata dal danneggiato in sede di costituzione di parte civile;

In secondo luogo, “i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno prescindono dall’identificazione del fatto come reato, è pertanto legittima, in sede di giudizio dinanzi alla Corte d’appello civile, un’eventuale, diversa valutazione degli stessi.

 

Nel civile va applicato il canone probatorio (meno rigido) del “più probabile che non

Ancora, “all’esito della trasmigrazione del procedimento dalla sede penale, è diverso l’ambito entro il quale l’attività difensiva delle parti viene a svolgersi, dovendo le relative questioni essere trattate in base alla prospettazione del fatto sotto il profilo (non del reato, ma) dell’illecito civile ex art. 2043 c.c.: all’esito del rinvio al giudice civile, il fatto perde la sua originaria connessione con il reato per riacquistare i caratteri dell’illecito civile, seguendo i canoni probatori propri di quel processo, essendo ormai venuta meno, con l’esaurimento della fase penale del giudizio, la ragione stessa di attrazione dell’illecito nell’ambito delle regole della responsabilità penale; conseguentemente, il giudice civile in sede di rinvio dovrà applicare, in tema di nesso causale, il canone probatorio del “più probabile che non” e non quello dell’alto grado di probabilità logica e di credenza razionale”.

Le “regole” sul danno da lesione del rapporto parentale e sull’onere probatorio

Interessante tuttavia anche la risposta della Suprema Corte circa il quarto motivo di ricorso con il quale il medico ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 36.0 n. 3 nonché nullità della sentenza per vizio di motivazione ex art. 360 n.4 c.p.c., asserendo che la Corte d’Appello avrebbe errato nel riconoscere ai congiunti della vittima il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per la sola esistenza del legame di parentela con il loro caro. A detta del ricorrente, “per consolidata giurisprudenza”, tale danno, lungi dal poter essere considerato in re ipsa, avrebbe richiesto una puntuale allegazione.

Dopo aver dichiarato il motivo infondato, la Cassazione ripercorre i più recenti principi elaborati dalla Corte in tema di danno da lesione del rapporto parentale. “A fronte della morte o di una gravissima menomazione dell’integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all’irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell’impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l’intera esistenza del soggetto che l’ha subita” premettono gli Ermellini, aggiungendo anche che, quanto alla prova di questo danno, “non v’è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell’illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l’esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza”.

 

La stessa esistenza del rapporto parentale fa presumere la sofferenza del familiare superstite

Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), sottolinea la Cassazione, “secondo l’id quod plerumque accidit è orientamento unanime di questa Corte che l’esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all’essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praestunptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l’esistenza di circostanze concrete dimostrative dell’assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite”.

Venendo al caso di specie, dunque, secondo i giudici del Palazzaccio la Corte d’appello “ha correttamente richiamato ed applicato l’insegnamento di questa Corte ritenendo che il fatto illecito costituito dall’uccisione del congiunto abbia dato luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché ha colpito soggetti (i figli della vittima), legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare”.

 

Danno “presuntivo”, ma non “in re ipsa”

Al riguardo, la Suprema Corte, richiamando l’infelice definizione data dal ricorrente, osserva anche che il cosiddetto danno presuntivoè concetto autonomo e distinto rispetto al cosiddetto danno in re ipsa: se, infatti, per quest’ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il solo fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un’allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da un’eventuale prova contraria allegata da controparte”.

In altri termini, affermare, come ha fatto la Corte d’Appello, che la presenza di un legame di parentela qualificato sia elemento idoneo a fondare la presunzione, secondo l’id quod plerumque accidit, dell’esistenza del danno in capo ai familiari del defunto, “è cosa distinta dal riconoscere a quest’ultimi la risarcibilità del danno in re ipsa, per il sol fatto della sussistenza di un legame familiare

Per la “personalizzazione” del danno, però, occorrono prove concrete

Ciò premesso, prosegue la Cassazione, diversa è la questione allorquando si passi alla determinazione equitativa del danno, “in quanto, al fine di consentire una personalizzazione dello stesso, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di circostanze concrete che consentano di aumentare il valore tabellare rilevante ai fini della quantificazione del danno. Sebbene, infatti, sia stato affermato che “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto” è altrettanto vero che eventuali correttivi saranno ammissibili solo in ragione della particolarità della situazione di cui sia stata fornita adeguata motivazione”.

Nel caso di specie, i familiari non avevano neppure allegato alcuna circostanza ulteriore, e pertanto, concludono gli Ermellini, “il giudice ha correttamente liquidato il danno, alla luce di una valutazione equitativa che ha tenuto adeguatamente in considerazione la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, l’età della vittima, l’età dei superstiti, il grado di parentela”.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Malasanità

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