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Un’altra, originale e significativa sentenza del giudice di Pace di Vibo Valentia, datata 22 marzo, ha confermato e rafforzato un orientamento che si sta facendo strada anche alla luce di altre sentenze sul genere, sancendo che la riparazione al veicolo deve essere comunque integrale anche se il danno riportato in seguito a sinistro stradale superi nel suo ammontare il valore di mercato del mezzo.

Nel caso di specie, a dare origine alla pronuncia del giudice è stata la vicenda di un uomo che, mentre stava percorrendo alla guida della propria auto una strada provinciale, finiva in una grossa buca posta sulla propria carreggiata, non visibile. A seguito del conseguente urto contro il guardrail, il veicolo riportava danni ingenti lungo tutta la fiancata, che venivano stimati dal CTU in Euro 2.696,77, ovverosia in una somma che rendeva la riparazione antieconomica in quanto superiore al prezzo di mercato del veicolo, ormai vecchio.

Per il Giudice di Pace, tuttavia, tale circostanza non può reputarsi idonea a limitare il risarcimento al di sotto del danno effettivamente subito, rapportandolo al valore di mercato dell’auto: il diritto al risarcimento del danno, infatti, si giustifica per l’infungibilità del bene danneggiato.

Interessanti, in tal senso, le motivazioni della sentenza. Secondo il giudice, la nozione di patrimonio va intesa non solo come un insieme di beni, ma soprattutto come un insieme di valori e utilità, con la conseguenza che il reddito che produce il bene danneggiato non può essere reputato direttamente proporzionale al suo valore di scambio.

In altre parole, nella determinazione del danno effettivo occorre considerare il rapporto tra il bene e l’utilizzazione economica che ne faccia il proprietario (v. Cass. n. 9740/2002), valorizzando, con riferimento alle autovetture, anche il valore aggiunto eventualmente acquisito in virtù della loro funzionalità.

Insomma: il danneggiato da un sinistro stradale ha diritto a che il suo veicolo torni ad essere “perfettamente riparato e nuovamente funzionante”, ogni qualvolta il mezzo, per la sua particolare funzione e il suo ottimo stato di manutenzione, non può essere sostituito con un altro usato reperibile sul mercato.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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