E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre il fondamentale Decreto Legislativo n. 184 del 22 novembre 2023 di recepimento della direttiva UE 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021 (recante la modifica della direttiva 2009/103/CE), che introduce nuove importanti disposizioni concernenti l’assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli ed il controllo dei correlati obblighi, attraverso una serie di interventi ad hoc di adeguamento del diritto interno – riguardanti anche alcune norme del Codice della strada – al fine di uniformarne l’applicazione rispetto alla disciplina comunitaria vigente in ambito assicurativo della Rc-Auto. Vediamo alcune delle principali novità.
Indice
L’individuazione dello Stato membro di ubicazione del rischio assicurato
Per adeguare l’art. 193 del Codice della Strada alla nuova definizione di veicolo contenuta nel Codice delle Assicurazioni Private a seguito della nuova formulazione in recepimento della direttiva 2021/2118, il legislatore ha modificato l’art. 193, comma 1, lett. b), ed in tale ottica, l’art. 2 dello schema di decreto legislativo, alla luce delle modifiche intervenute sul C.d.S., nonché al fine di recepire tutte le restanti disposizioni della direttiva, reca le modifiche necessarie al d.lgs 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private.
Viene previsto che in attuazione dell’art. 1, n. 13, della direttiva e del relativo Considerando 29), l’attuale art. 1, comma 1, lett. fff), n. 4-bis), Codice delle Assicurazioni Private disponga che quando un veicolo è spedito da uno Stato membro ad un altro, a seconda della scelta della persona responsabile della copertura di responsabilità civile, per individuare lo Stato membro di ubicazione del rischio, si può fare alternativamente riferimento allo Stato membro di immatricolazione oppure allo Stato membro di destinazione a decorrere dalla data di accettazione della consegna da parte dell’acquirente per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato immatricolato nello Stato membro di destinazione.
Da ciò deriva che la previsione legislativa è in linea con quanto previsto dalla normativa europea citata, la quale prescrive che, nel caso di veicoli spediti, la persona responsabile della copertura di responsabilità civile dovrebbe poter scegliere se stipulare una polizza nello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o, per un periodo di trenta giorni dalla data di accettazione della consegna da parte dell’acquirente, nello Stato membro di destinazione, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.
La nuova definizione normativa di veicolo e di “uso” dello stesso
Inoltre, l’art. 2 dello schema di decreto prevede anche le necessarie modifiche al d.lgs 7 settembre 2005, n. 209 a seguito dell’introduzione da parte della direttiva di una nuova definizione di “veicolo” e di “uso del veicolo”. In particolare, le motivazioni sottese a tale intervento normativo sono rinvenibili nella necessità di garantire la chiarezza e la certezza del diritto, in linea con i recenti interventi giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea. Infatti, la giurisprudenza comunitaria, nel chiarire il significato del concetto di “uso di un veicolo”, ha precisato che gli autoveicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per “uso” si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento.
Pertanto, la direttiva 2009/1037CE non è applicabile se, al momento dell’incidente, la funzione abituale del veicolo è un “uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto”. Conseguentemente, il concetto di “uso del veicolo” non può essere lasciato nella disponibilità dei singoli Stati membri, con l’eventualità che a livello nazionale venga definito in modo differente rispetto a quanto previsto a livello euro-unitario. In buona sostanza, al fine di allineare la normativa nazionale alla nozione di “veicolo” introdotta dalla citata direttiva 2021/2118/UE, l’art. 2, comma 1, lett. b) sostituisce la definizione di veicolo presente nell’art. 1, comma 1, lett. rrr) del Codice delle Assicurazioni private.
Ciò significa che ad essere modificato e integrato è il concetto di “veicolo” per tale intendendosi “i veicoli a motore e qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia”, con una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h oppure in alternativa, con un peso netto massimo superiore a 25 Kg. ed una velocità di progetto massima superiore a 14 Km/h. Nello stesso concetto di veicolo è altresì ricompreso “qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo come sopra illustrato a prescindere che sia ad esso agganciato o meno”.
Non rientrano invece nella definizione di veicolo, come espressamente previsto dal nuovo comma 1-bis inserito all’art. 1 del Codice delle Assicurazioni private, le sedie a rotelle destinate ad essere utilizzate esclusivamente da persone con disabilità fisica, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore. Inoltre, come emerge dal nuovo dettato normativo, nella definizione di veicolo non appare più la menzione esplicita delle macchine per bambini che saranno escluse od incluse sulla base dei nuovi requisiti di peso o di velocità previsti in via generale per tutti i veicoli.
L’estensione della nozione di veicolo a quelli elettrici tra cui i monopattini
Emerge dunque che la definizione di veicolo che, in conformità alla normativa europea, include soltanto i veicoli azionati esclusivamente da una forza meccanica, si fonda sulle caratteristiche generali dei medesimi, ovvero, in particolare sui valori massimi per la velocità di progetto ed il peso netto. Il Considerando n. 4 della direttiva UE 2021/2118 prevede che i veicoli elettrici leggeri che non rientrano nella definizione di “veicolo” dovrebbero quindi essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CE. Tuttavia, la medesima disposizione sottolinea che rientra nella discrezionalità degli Stati membri richiedere, a norma del rispettivo diritto nazionale, l’assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli, alle condizioni da essi stabilite, per qualsiasi attrezzatura a motore utilizzata sul suolo non rientrante nella definizione di “veicolo” di cui alla stessa direttiva.
A riguardo, l’art. 1, n. 21, della direttiva 2021/2118 aggiunge l’art. 28 della Direttiva 2009/103, la quale prevede espressamente che gli Stati membri possono esigere che qualsiasi attrezzatura a motore utilizzata sul suolo che non rientri nella definizione di “veicolo” di cui all’art. 1, punto 1), ed alla quale non si applichi l’art. 3, sia coperta da un’assicurazione autoveicoli che soddisfi i requisiti della presente Direttiva. Pertanto, i veicoli elettrici che non hanno le caratteristiche tecniche previste dalla definizione di “veicolo”, potrebbero essere inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva soltanto qualora si decida di esercitare la citata opzione da parte del singolo Stato membro. Sul punto si sottolinea che, nonostante tale facoltà, il legislatore non ha introdotto una previsione ad hoc, anche in ragione dei numerosi interventi legislativi susseguitesi in materia, ragione per cui, si è preferito procedere ad inserire nella definizione di “veicoli” anche i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore, al fine di poter inserire anche i monopattini. In ordine all’art. 2, comma 1, lett. c) che modifica ed integra l’122 del Codice delle Assicurazioni private, stata richiamata la nuova nozione di veicolo di cui al citato art. 1, comma, 1, lett. rrr), ed è stato inserito il riferimento al concetto più specifico di veicoli utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente.
L’obbligo assicurativo è legato alla “funzione” assolta dal veicolo e non più alla sua circolazione
L’obbligo assicurativo, secondo quanto già precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, è dunque legato ora non più alla “circolazione” del veicolo, bensì alla sua “funzione”, cioè “all’utilizzo del veicolo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro”. Tale espressione si ritrova nella nuova definizione di “uso del veicolo” introdotta dalla direttiva e che è la novità che impregna tutto lo spirito della direttiva, che, non àncora più l’obbligo assicurativo alla circolazione, ma all’uso del veicolo sotto il profilo funzionale.
Inoltre, dopo il comma 1 dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private, è stato inserito il comma 1-bis, in cui si precisa che l’obbligo di assicurazione previsto dal comma 1 prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. Pertanto, viene in tale modo incluso nell’ambito di operatività della disposizione in esame il c.d. “rischio statico”, in conformità ai recenti orientamenti giurisprudenziali ed il medesimo obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, come ad esempio i veicoli che trasportano i passeggeri dal gate all’aereo (comma 1-ter).
L’introduzione di nuove disposizioni sanzionatorie e deroghe all’obbligo assicurativo
Con l’inserimento del comma 1-quater sono state introdotte talune disposizioni in materia sanzionatoria, prevedendosi l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 193 del Codice della Strada, tra cui, in particolare, la violazione della disposizione di cui al comma 1-ter relativa ai veicoli utilizzati in zone soggette a restrizione, la quale, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all’art. 193, commi 2 e 3, del Cds, mentre la violazione delle disposizioni di cui all’art. 122-bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative dell’art. 193 Cds, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato art. 193 Cds.
In attuazione dell’art. 1, n. 4) della nuova direttiva, l’art. 2 comma 1, lett. c) inserisce nel Codice delle Assicurazioni Private l’art. 122-bis il quale, al comma 1 e 2, dispone la deroga all’obbligo assicurativo per i veicoli ritirati formalmente dalla circolazione perché destinati alla rottamazione per i quali è stata ritirata la carta di circolazione o per quelli il cui uso è vietato in via temporanea o permanente in forza di una misura adottata dall’autorità competente in conformità alla normativa vigente, come ad esempio nei casi di fermo amministrativo, confisca e sequestro, e per i veicoli in relazione ai quali sia esercitato il diritto di sospensione della copertura assicurativa nell’ipotesi di mancato utilizzo del veicolo in quanto inidoneo all’uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso in via temporanea da parte dei soggetti di cui all’art. 122, comma 3.
Al fine di dare attuazione alla disposizione della direttiva che prevede che la deroga sia possibile a condizione che sia stata avviata una procedura amministrativa formale o sia stata adottata un’altra misura verificabile, la novella ha precisato che la sospensione opera per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione, resa ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’attivazione della sospensione avviene dal momento della registrazione nella banca dati di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 agosto 2013, n. 110, e l’impresa ne deve dare comunicazione all’assicurato come prevede il comma 2-bis.
Al fine di evitare utilizzi impropri della facoltà di sospensione, mediante la modifica dell’art. 193, comma 2, del Cds, è stata aggiunta una specifica disposizione volta a raddoppiare la sanzione amministrativa in caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 122-bis, comma 2, del Cds. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi entro 30 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso. È stato previsto che, comunque, il termine massimo della sospensione sia di nove mesi, rispetto all’annualità ex art. 122-bis, comma 2, secondo periodo, Cds.
In caso di sinistro provocato da un veicolo ricadente nella fattispecie di cui ai commi 1 e 2, il comma 3, a tutela delle vittime del sinistro, si prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 283, comma 1, lett. b), ossia l’operatività del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di veicolo non assicurato, secondo le regole previste dallo stesso Codice delle Assicurazioni Private.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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