Quando viene a mancare un proprio congiunto, oltre al dolore per la perdita, bisogna anche fare fronte a tutta una serie di pratiche burocratiche a cominciare da quelle, complesse, di successione. E non infrequentemente si scoprono situazioni pregresse di cui non si era a conoscenza e che non si sa come gestire e risolvere, non ultime quelle debitorie o collegate a contenziosi vari come quelli con il Fisco.
Di qui la domanda che spesso ci si pone se eventuali sanzioni dovute dal proprio caro estinto siano “ereditatili”, se cioè il suo debito “passi” ai familiari. Ma almeno per quanto riguarda le sanzioni amministrative e tributarie si può stare tranquilli: la Cassazione, con la recente sentenza n. 26015/22 depositata il 5 settembre 2022, ha ribadito che non sono trasmissibili agli eredi e con il decesso dell’interessato cessa automaticamente la materia del contendere.
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Contenzioso tributario, il contribuente viene a mancare prima della sentenza
Il datato contenzioso aveva avuto origine quasi vent’anni prima allorché l’Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente pugliese un provvedimento di sgravio dei tributi iscritti a ruolo, emesso in relazione a Irpef, Irap e Iva per l’anno 2002, con il quale aveva annullato i carichi corrispondenti a tributi e addizionali, mantenendo però parzialmente quelli relativi alle sanzioni dovute per omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Il destinatario dell’atto lo aveva impugnato in relazione all’importo delle sanzioni che, a suo dire, per il 2002 sarebbero dovute essere calcolate nella misura minima, in quanto, in seguito alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Puglia n. 10/23/10, non risultava dovuto alcun tributo, ma nel 2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi aveva rigettato il ricorso con sentenze, che, impugnate dallo stesso contribuente, erano tuttavia state tutte confermate dalla Commissione Regionale, che aveva riunito tutti gli appelli, con sentenza del 2013.
Non dandosi per vinto, tuttavia, il contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione con cinque motivi di doglianza, a cui l’Agenzia delle Entrate aveva resistito con controricorso. Con memoria inviata nel mese di febbraio 2022, poco prima dell’udienza della Suprema Corte fissata l’8 marzo, tuttavia, i figli hanno comunicato l’intervenuto nel frattempo decesso del ricorrente e, costituendosi in giudizio in qualità di eredi, hanno chiesto la cessazione della materia del contendere in ragione della intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, o in subordine, il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso, in modo tale da consentire loro di dimostrare l’avvenuta “rottamazione”, da parte della controparte, dei carichi iscritti a ruolo, e, in via ancora più gradata, l’accoglimento del ricorso con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese.
La Suprema Corte dichiara cessata la materia del contendere, nessuna sanzione “passa” agli eredi
Istanza, la prima, accolta: la Suprema Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. “In caso di decesso del contribuente – spiegano gli Ermellini -, trova, infatti, applicazione il disposto di cui all’art. 8, d.lgs. n. 472 del 1997, che, nel prevedere l’intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagamento della sanzione, detta un principio di ordine generale in quanto corollario del principio della responsabilità personale specificamente codificato nel precedente art. 2, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione”. Ne consegue che, una volta che sia documentato il decesso del destinatario delle sanzioni, come nel caso di specie, “cessa la materia del contendere”.
La Cassazione inoltre non ha disposto nulla sulle spese di giudizio dato che, “come sostenuto da questa Corte con riguardo alle sanzioni amministrative, ma con principio applicabile anche alle sanzioni tributarie, il sopravvenire della morte della persona destinataria della contestazione impedisce di procedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati, ragion per cui non vi è luogo a regolare le spese e, pertanto, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale”.
Tutto, anche questo, estinto con la morte del ricorrente.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
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