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In determinate circostanze di particolare gravità e complessità, ovviamente se comprovate, il risarcimento può superare anche i limiti massimi previsti dalle tabelle di Milano.

A ribadire questo fondamentale principio a tutela dei danneggiati la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19731/23 depositata l’11 luglio 2023, in generale di assoluto rilievo in quanto ripercorre i principi della liquidazione equitativa, con particolare focus sul profilo della motivazione e della personalizzazione del danno, confermando come la voce di danno non patrimoniale non sia una posta risarcitoria sterile e consequenziale, e proprio per tale ragione necessiti anche di un adeguato percorso valutativo e motivazionale, oltre che di un ristoro che sia integrale.

 

Studente di 17 anni rimane invalido dopo un incidente sugli sci durante una gita scolastica

La vicenda. Un diciassettenne, durante una gita sportiva di una settimana organizzata dalla sua scuola, a causa di una caduta dagli sci sull’impianto sciistico aveva riportato gravissime lesioni personali, tali da renderlo affetto da una invalidità permanente quasi totale.

Il ragazzo, divenuto maggiorenne, aveva quindi citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione, la scuola, la società che gestiva la pista da sci e l’assicurazione dell’istituto scolastico quale garante, per essere risarcito dei danni, e lo stesso avevano fatto la madre e la sorella per vedere accertato il loro diritto al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, o meglio il danno cosiddetto danno “riflesso”.

In estrema sintesi, il tribunale aveva accolto parzialmente le domande, ripartendo la responsabilità tra la società che gestiva l’impianto, la scuola e lo stesso infortunato.

La Corte d’appello, a fronte del gravame in ordine al quantum debeatur proposto dai danneggiati, lo aveva a sua volta accolto parzialmente, asserendo che la responsabilità della struttura scolastica andava confermata “per non aver essa adempiuto ai propri obblighi di vigilanza, assumenti connotazioni differenti in ragione delle specifiche circostanze di tempo, luogo e persone e sulle esigenze dei casi concreti”. Nello specifico, secondo i giudici, gli insegnanti avrebbero dovuto adottare, nei confronti del ragazzo, in ragione della sua personalità “esuberante”, “cautele e forme di sorveglianza più rigorose ed incisive di quelle esigibili nei confronti degli altri ragazzi”.

Pertanto, la Corte territoriale aveva condannato il Miur al pagamento di 336.375 euro a titolo di danno patrimoniale in favore del ragazzo e di 859.830 a titolo di danno non patrimoniale, rideterminato al ribasso a seguito dell’accoglimento dell’appello incidentale sollevato dal Ministero stesso sul grado di responsabilità.

 

In appello ridotta la liquidazione alle congiunte perché superava il limite delle tabelle milanesi

Ma, soprattutto, ed è il punto che qui interessa, i giudici avevano stabilito che si doveva procedere a una diversa liquidazione del danno parentale in favore dei congiunti del ragazzo, praticando una riduzione del 70 per cento, trattandosi di lesione e non di perdita del rapporto parentale, e in ragione della necessità di contenere la liquidazione entro i limiti massimi stabiliti dalle tabelle milanesi, che erano invece stati superati dal giudice di primo grado. Pertanto, la Corte d’Appello aveva riconosciuto alla madre del ragazzo la somma di 140mila euro e alla sorella di 70mila, cui andava però decurtato l’importo pari al 35 per cento corrispondente alla quota di responsabilità del ragazzo nella causazione dell’evento, con liquidazione definitiva pari, rispettivamente, a 91mila e 45mila euro.

Il danneggiato e le sue congiunte hanno dunque proposto ricorso anche per Cassazione lamentando il particolare il fatto che la Corte territoriale aveva a loro dire erroneamente censurato l’aumento del doppio effettuato dal Tribunale nella liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale in favore della madre, sul presupposto dell’impossibilità di superare i limiti massimi stabiliti dalle tabelle milanesi. E la Suprema Corte ha accolto in pieno la doglianza.

La liquidazione equitativa

La liquidazione equitativa, hanno spiegato gli Ermellini, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, ragion per cui il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso attribuito ad ognuno di essi, affinché sia evidente il percorso logico seguito e per consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento. Qualora non siano indicate le ragioni dell’apprezzamento equitativo e i criteri di calcolo utilizzati, la relativa sentenza è nulla per difetto di motivazione. Infatti, una liquidazione equitativa del danno, priva di specifica motivazione, si pone in violazione non solo della legge processuale (art. 132 del codice di procedure civile), ma anche dell’art. 1226 del codice civile.

 

Il giudice può anche discostarsi da limiti tabellari

Premesso questo, gli Ermellini entrano nel merito del caso specifico spiegando come l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale “in nessun caso il risarcimento può superare il limite massimo delle tabelle milanesi”, è “errata in diritto, in quanto costituisce principio consolidato che in sede di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice possa discostarsi dai limiti tabellari, purché tale scostamento sia supportato da adeguata motivazione che renda manifeste le circostanze, anomale e irripetibili (provate dalla parte danneggiata), che hanno richiesto una “personalizzazionein aumento in quanto non adeguatamente risarcibili mediante una liquidazione confinata all’interno degli ordinari parametri tabellari”.

Una precisazione importante a tutela dei danneggiati, quella operata dalla Cassazione, che ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello per la ri-determinazione del risarcimento a favore della madre e della sorella dello studente.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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