Com’è noto, nei casi in cui una violazione del codice della strada, in particolare il superamento dei limiti di velocità, che comporti anche la decurtazione dei punti della patente, non viene contestata nell’immediatezza, il verbale della sanzione da pagare notificato e spedito al proprietario del veicolo contiene anche l’invito a comunicare, entro 60 giorni, chi fosse effettivamente alla guida del mezzo al momento dell’infrazione: si tratta di un obbligo di legge teso a evitare che i punti vengano altresì ingiustamente sottratti al titolare del veicolo laddove egli non lo stesse conducendo in quel momento.
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Multa con taglio punti, che accade se non si comunica chi era alla giuda del mezzo?
Ma cosa succede se il proprietario non comunica i dati? L’organo accertatore non potrà decurtargli i punti, ma gli comminerà una ulteriore, pesante sanzione, che va dai 286 ai 1.143 euro. A meno che egli risponda di non essere in grado di fornire il nome del conducente e motivi in modo convincente questa impossibilità: è il caso, ad esempio, di auto usate da più persone, in famiglia o al lavoro, delle quali, a distanza di svariati giorni dal fatto, risulta difficile risalire a tutti i “movimenti”. La risposta però va comunque data, anche se in forma negativa, perché non rispondere in alcun modo non evita al titolare del veicolo la seconda sanzione.
Chiara al riguardo l’ordinanza n. 32555/22 depositata il 4 novembre 2022 dalla Cassazione, che ha rigettato il ricorso proposto peraltro da un avvocato. Il quale aveva proposto opposizione contro l’ordinanza con la quale il Prefetto di Pisa gli aveva ingiunto il pagamento della somma di 572 euro per aver violato l’art. 126 bis del Codice della Strada avendo, appunto, omesso di comunicare i dati personali del conducente del veicolo di sua proprietà che aveva superato i limiti di velocità. La sentenza di primo grado gli aveva dato torto e anche il Tribunale di Pisa, nel 2021, quale giudice di seconde cure, aveva rigettato il suo appello. Il legale tuttavia non ha desistito e ha proposto ricorso anche per Cassazione, denunciando la presunta violazione dell’art. 126 bis, co. 2 e 180, co. 8, cod. della str., e dolendosi del fatto che un’interpretazione “costituzionalmente orientata” avrebbe dovuto riconoscere all’opponente la facoltà di rendere una dichiarazione negativa.
Per evitare la seconda sanzione una risposta, anche se negativa, va comunque data
Ma per la Suprema Corte la doglianza è inammissibile e peraltro non si confronta con la “ratio decidendi” del giudice di appello, che aveva sanzionato il ricorrente per aver omesso di rendere “qualunque dichiarazione”, anche se del caso negativa, in ordine alle generalità del conducente, richiamando sul punto la sentenza della Corte costituzionale numero 165/2008. Con questa decisione la Consulta, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126 bis, aveva precisato che occorre “distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio”.
La Cassazione, peraltro, “striglia” il ricorrente per aver eccepito il fatto che il modulo che gli era stato fornito non prevedeva uno specifico “campo per far luogo alla dichiarazione negativa”, essendo con quest’asserzione venuto meno, cosa ancora più censurabile per un avvocato, “al dovere di lealmente collaborare con la Pubblica Amministrazione, anche se del caso spiegando le ragioni per le quali non era in condizione di ricordare chi fosse alla guida, senza che il mancato riscontro di uno specifico “campo” potesse costituire ostacolo insormontabile”.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
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