E’ una sentenza rilevante quella recentemente pronunciata dalla Corte di Cassazione (la 16037 del 2 agosto 2016) sulla applicazione dell’art. 2054 del codice civile ai casi di sinistri stradali coinvolgenti la persona di un trasportato. Gli Ermellini hanno ribaltato le conclusioni sia del Tribunale, in primo grado, sia dei giudici d’Appello, che avevano respinto la domanda attorea concernente una fattispecie di fuoriuscita di strada e conseguente ribaltamento di veicolo all’interno del quale era trasportato il danneggiato. A detta dei giudici di primo e secondo grado, il soggetto leso non aveva assolto all’onere di dimostrare l’assenza di altre cause diverse da quella che era stata (solo) ipotizzata come scaturigine di innesco del tragico evento: un improvviso colpo di sonno del conducente.
La Cassazione ha evidenziato come vada correttamente applicato il principio di ripartizione dell’onus probandi alla luce di quanto disposto proprio dal succitato articolo del codice civile disciplinante la responsabilità dei conducenti e dei proprietari dei veicoli per i danni cagionati dalla circolazione dei medesimi. La terza sezione della Suprema Corte ha sottolineato come il trasportato di un mezzo debba essere annoverato a pieno titolo tra i soggetti ai quali vanno applicate le previsioni (di cui alla predetta norma) in materia di mezzi di prova.
L’art. 2054 c.c. esprime alcuni principi di carattere generale afferenti le presunzioni di cui può giovarsi il danneggiato in sede di dimostrazione delle proprie ragioni per via processuale. Il comma 1 dell’art. 2054 prevede che il conducente (nonché il proprietario in forza del vincolo solidale di cui al comma 3) di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ne discende che l’unico onere di carattere istruttorio gravante sul trasportato sarà quello della dimostrazione del fatto storico del trasporto. Una volta data la prova di tale elementare e basilare circostanza, sarà compito dei convenuti fornire una diversa ricostruzione dei fatti che possa mandare i convenuti medesimi esenti da ogni responsabilità.
In altri termini, i presunti responsabili dovranno essere in grado di offrire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, prova che potrà concretarsi nella dimostrazione di un caso fortuito o di una colpa del danneggiato (o di un terzo), ovvero di una forza maggiore: unici elementi idonei ad assolvere gli asseriti responsabili dalle conseguenze risarcitorie contemplate a loro carico dalla norma. A tal proposito, i precedenti giurisprudenziali sono univoci e concordanti (Cassazione 06/5226 e 06/834 e 66/2362).
Al riguardo, giova ricordare che quasi vent’anni fa la Cassazione civile (con sentenza del 26/10/98 n. 10629) sanzionò il definitivo tramonto della distinzione tra trasporto gratuito e trasporto oneroso in materia di ripartizione degli oneri probatori in ambito di applicazione dell’art. 2054 c.c. Prima di tale arresto la dottrina distingueva il trasporto a titolo gratuito (dì natura extracontrattuale) da quello oneroso (di natura contrattuale) sostenendo la tesi, condivisa dalla giurisprudenza dominante, dell’incombere dell’onus probandi in capo al trasportato ex art. 2043 c.c. (nel caso di trasporto gratuito) e in capo al vettore ex art. 1681 c.c. (nel caso di trasporto a titolo oneroso).
Questa sentenza ha, in definitiva, qualificato come antigiuridica l’ipotesi che la prova dell’inesistenza delle cause (alternative alla colpa del vettore) debba essere fornita dalla parte più debole della vicenda (cioè l’incolpevole trasportato danneggiato).
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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