Se a commettere l’infrazione del codice della strada è un minorenne, a chi va contestata? La contestazione deve avvenire nei confronti dei soggetti “tenuti alla sorveglianza”, nella stragrande maggioranza dei casi i genitori, con la redazione di un apposito verbale nei loro confronti.
Lo ha chiarito la Cassazione, con l’ordinanza n. 28016/22 depositata il 17 giugno 2022, con la quale ha accolto il ricorso di una madre che aveva proposto ricorso contro una sentenza del Tribunale di Aosta.
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La polizia stradale sanziona un minorenne e notifica il verbale indicandolo come trasgressore
La polizia stradale, a fronte di una violazione commessa dal figlio minore della donna, aveva elevato un verbale nel quale era indicato quale trasgressore il ragazzo e non i genitori che ne esercitavano la potestà.
Per questo motivo la mamma aveva proposto opposizione avanti il giudice di Pace, che però l’aveva respinta, decisione confermata con sentenza del 2021 anche dal Tribunale aostano avanti la quale la signora aveva appellato il pronunciamento di primo grado. I giudici avevano affermato il principio per cui, in tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione dipenderebbe unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità poteva essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione.
Pertanto, il tribunale aveva ritenuto che l’indicazione quale trasgressore del figlio minore della donna e non di quest’ultima non aveva causato alcuna violazione del diritto di difesa della stessa, che peraltro non era stata neppure contestata, emergendo “per tabulas” che il verbale di contestazione in questione era stato notificato alla madre in qualità di obbligata in solido in quanto appunto esercente le potestà genitoriale sul figlio minore e trasgressore. In conclusione, secondo i giudici territoriali, la madre del ragazzo aveva comunque potuto difendersi tanto nel giudizio di primo quanto in quello di appello, per cui l’eventuale vizio del verbale risultava del tutto irrilevante.
La genitrice tuttavia non si è fermata e ha proposto ricorso anche per Cassazione, contestando la sentenza laddove aveva per l’appunto ritenuto che il verbale di contestazione avesse correttamente indicato, quale trasgressore, il minore, senza tuttavia considerare che, quando il fatto è commesso da un minorenne, il verbale deve essere elevato nei confronti dei genitori i quali non rispondono a titolo di coobbligati in solido ma, se non dimostrano di non aver potuto impedire il fatto, a titolo personale diretto e come tale devono essere chiaramente indicati nel verbale stesso.
Ebbene, per la Suprema Corte il motivo è fondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di violazione amministrativa commessa da un minore di anni 18, “della stessa risponde, a norma dell’art. 2 della l. N. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada ai sensi dell’art. 194, colui che era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” spiegano gli Ermellini richiamando precedenti sentenza della Cassazione.
Il verbale va elevato nei confronti dei genitori in quanto tenuti alla sorveglianza del minore
Ne consegue quindi che, in caso di violazione amministrativa commessa da minore, “fermo l’obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sua sorveglianza con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l’illecito amministrativo” prosegue la Cassazione.
In conclusione, sentenziano i giudici del Palazzaccio, “in caso di violazione amministrativa commessa da un minore di anni 18, la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell’incapace, che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti, con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, fermo l’obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la violazione deve essere contestata enunciando il rapporto intercorrente con il minore al momento del fatto, che imponeva la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l’illecito amministrativo”.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Aosta in differente composizione.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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