La questione, e la relativa decisione, possono apparire “tecniche”, ma nella realtà è estremamente rilevante a tutela dei diritti dei danneggiati, nello specifico dai “formalismi”, l’ordinanza n. 25650/2023 depositata dalla Cassazione, terza sezione Civile, il primo settembre 2023.
La vicenda concerne un caso di malpractice medica e si inserisce nel quadro e nel contesto della legge n. 549/1995 che aveva soppresso le Usl gravate da debiti istituendo le Gestioni liquidatorie. Il quesito a cui risponde la Suprema Corte, in buona sostanza, riguarda quale sia il soggetto a cui vanno indirizzate le richieste risarcitorie per fatti di mala sanità: alla nuova Ausl, o al direttore generale quale commissario liquidatore o alla Gestione liquidatoria. Un ginepraio per il danneggiato.
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Vittima di errore medico cita in causa l’ex Usl dell’Emilia Romagna
Nel caso specifico, un paziente aveva citato in giudizio la Regione Emilia Romagna e il Commissario Liquidatore della disciolta Usl dell’Emilia-Romagna, per vedere accertata la responsabilità professionale dei sanitari di un ospedale della stessa Usl in relazione ad un errore professionale compiuto durante un trattamento di rettosigmoidoscopia, praticatogli nel 1991, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da detto errore.
L’uomo era portatore del morbo di Crohn, diagnosticatogli nel 1987, e il medico chirurgo, pur essendo stato informato della patologia, dopo averlo visitato, previa acquisizione di esami radiografici, ma in assenza di qualsiasi prospettazione in ordine alle caratteristiche e alle possibili conseguenze dell’invasivo esame, aveva proceduto alla rettosigmoidoscopia, nel corso della quale il paziente aveva avvertito un dolore acutissimo nel momento in cui lo strumento era stato introdotto nel suo corpo e, soprattutto, aveva riportato seri danni fisici.
I giudici ritengono priva di efficacia interruttiva la raccomandata “generica” del paziente
La questione, tuttavia, qui non riguarda il merito ma l’iter della pratica, ossia l’efficacia interruttiva della prescrizione della lettera raccomandata di richiesta di risarcimento danni inviata nel 1996 alla Ausl dal paziente che però, come detto, lamentava di essere stato vittima di un errore medico accaduto quando erano ancora esistenti le Usl, soppresse nel 1995 con istituzione delle relative Gestioni liquidatore per i debiti sorti nella loro vigenza.
Ebbene, la lettera, essenziale per evitare che il diritto del danneggiato andasse prescritto, era stata inviata genericamente all’Ausl locale senza ulteriori indicazioni, né al direttore generale, né al direttore generale in qualità di commissario liquidatore, ragion per cui sia il Tribunale sia la Corte di Appello avevano ritenuto che, come tale, la messa in mora non potesse avere effetti interruttivi della prescrizione, essendo stata indirizzata ad un soggetto privo di legittimazione/titolarità passiva dei rapporti obbligatori facenti capo alle ex Usl ed insorti anteriormente alla data di loro soppressione. Secondo i giudici di merito la nuova Ausl era dotata di personalità pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica distinta dal precedente soggetto.
La Cassazione accoglie il ricorso del danneggiato, mettendo al bando i “formalismi”
Ma la Suprema Corte ha accolto il ricorso del paziente sconfessando questa decisione, ritenendola viziata da un ingiustificato formalismo, e reputando invece pienamente efficace ai fini interruttivi della prescrizione la raccomandata, sia pur inviata genericamente alla Ausl.
“La struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica della Gestione Liquidatoria così come del Commissario Liquidatore, altro non è che la struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica dell’AUSL – spiegano i giudici del Palazzaccio nella loro ordinanza – Conseguentemente, se per condurre gli affari dell’ente Gestione Liquidatoria in persona del Commissario Liquidatore, si utilizza l’Ufficio di altro Ente (AUSL) e quest’ultima riceve una richiesta risarcitoria per fatti che riguardano il Commissario Liquidatore, non si può fare riferimento al dato formale e ritenere non pervenuta la richiesta in quanto tale soluzione si risolverebbe in una superfetazione metanormativa del sistema”.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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