Non è necessario che un danneggiato costretto ad adire le vie legali per essere risarcito e che richieda l’applicazione delle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno debba anche produrne materialmente copia negli atti di causa, essendo desumibili ovunque.
Sembra una ovvietà e invece un’autorità giudicante del calibro della Corte d’appello di Roma è arrivata al punto da giustificare l’utilizzo delle Tabelle capitoline in luogo di quelle meneghine per il fatto che il motociclista protagonista della vicenda non aveva depositato queste ultime. Un eccesso di burocrazia e formalismo che la Cassazione, e non è peraltro la prima volta, ha “bacchettato”, cassando sul punto la sentenza, con l’ordinanza n. 27901/23 depositata il 3 ottobre 2023.
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Un lungo contenzioso per un incidente stradale e le sue responsabilità
Il contenzioso di cui si sono occupati gli Ermellini riguarda un incidente stradale occorso quasi vent’anni fa, e anche questo è tutto dire, il 31 gennaio 2004 tra una moto e un autocarro, risultato peraltro non assicurato, il cui conducente, nel 2006, era stato tratto in giudizio e ritenuto esclusivo responsabile dei fatti dal giudice di pace penale di Roma, avendo tagliato la strada, con una svolta a sinistra, al centauro, procurandogli lesioni serie.
Si arriva in Cassazione, sotto accusa anche la mancata applicazione delle Tabelle di Milano
Di fronte ai (soliti) dinieghi al risarcimento da parte del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e della compagnia assicurativa designata, che dovrebbero intervenire in caso di veicolo non assicurato o non identificato, il danneggiato ha quindi dovuto avviare un’azione civile che è arrivata fino in Cassazione per il fatto che i giudici di merito, contrariamente al giudicato penale, avevano attribuito al motociclista un concorso di colpa nella misura del trenta per cento che il danneggiato contestava.
Per la Corte d’appello il motociclista danneggiato avrebbe dovuto depositarne copia
La Suprema Corte qui ha confermato la sentenza sia del Tribunale civile sia della Corte d’Appello di Roma, rigettando le doglianze sulla ripartizione delle responsabilità da parte del centauro. Ma ha accolto, ed è quello che qui interessa, quella nella quale egli aveva denunciato (citando a sostegno una sentenza già pronunciata su un caso simile dalla Cassazione, la n. 12408/2011) violazione e falsa applicazione dell’articolo 1226 del codice civile in tema di violazione del principio di equità della valutazione del danno nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il suo motivo di appello, aveva “erroneamente” applicato le meno favorevoli tabelle di Roma in luogo di quelle predisposte dal Tribunale di Milano (in foto) sul presupposto che queste ultime non erano state depositate.
I giudici di secondo grado avevano osservato, testuali parole, “che le tabelle milanesi non costituiscono fatto notorio, non sono state depositate e in mancanza di produzione non è sufficiente indicare le somme pretese in applicazione delle stesse”.
La Suprema Corte accoglie in pieno la doglianza del centauro e “bacchetta” i giudici di merito
Un motivo di ricorso giudicato assolutamente fondato dagli Ermellini, i quali hanno ribadito che in via generale “non vi è alcun obbligo di deposito in giudizio delle tabelle milanesi in quanto:
a) nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da una lesione alla salute il principio di equità, di cui all’art. 1226 c.c., è garantito dall’adozione dei criteri uniformi predisposti e diffusi dal Tribunale di Milano;
b) la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre può integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per Cassazione;
c) i parametri delle tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare su cui diversamente sia pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri dele dette tabelle di Milano consente di pervenire”.
Pertanto, riafferma la Cassazione, il giudice di merito “è tenuto a utilizzare per la liquidazione del danno alla salute i valori risultanti dalle tabelle del tribunale di Milano, salvo motivato dissenso” Tabelle, conclude trachant la Suprema Corte, “facilmente reperibili sulle riviste specializzare, nella trattatistica o sul web”.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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