Pneumatici, bancali, perfino balle di fieno: sono sempre più frequenti, e con conseguenze anche tragiche data la velocità (il limite è di 130 km/h), gli incidenti causati da ostacoli che incolpevoli utenti della strada si ritrovano all’improvviso davanti percorrendo le autostrade, e dovuti per lo più (ma non solo) a perdite di carico da parte di mezzi pesanti.
Ottenere il sacrosanto risarcimento in questi casi, però, è un’impresa titanica, l’ente gestore si appella al caso fortuito, e il responsabile quasi mai si riesce a individuare nonostante le arterie autostradali siano pressoché interamente video sorvegliate. Urge un intervento legislativo o normativo che tuteli di più le vittime, che spesso sono costrette ad ingaggiare lunghe battaglie legali che però non di rado li vedono ingiustamente soccombere.
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Un automobilista centro una balla di fieno in autostrada e chiede i danni all’Anas
Grida “vendetta”, tra le tante, la vicenda di un automobilista siciliano il quale, mentre stava percorrendo l’autostrada A29, che collega Palermo con Mazara del Vallo, più precisamente nel tratto che dal capoluogo di regione conduce all’aeroporto Falcone-Borsellino, nel tentativo di evitare un grosso ostacolo rappresentato da una balla di fieno di consistenti dimensioni parataglisi improvvisamente davanti, aveva perso il controllo della sua vettura andando a cozzare violentemente contro il guard-rail. Il malcapitato, che si era salvato per miracolo, ma aveva riportato lesioni e aveva altresì distrutto la macchina, aveva quindi chiesto (logicamente) i danni ad Anas in quanto ente gestore della strada, ma ogni tentativo di ottenere il risarcimento dovuto in via stragiudiziale era risultato vano. Di qui la sua decisione di convenire in giudizio l’ente custode del tratto autostradale teatro dell’incidente.
I giudici rigettano la domanda, la presenza dell’ostacolo non era stata segnalata
Ma il tribunale di Trapani aveva rigettato la sua domanda, ritenendo dimostrato, a seguito dell’attività istruttoria espletata, che l’attività di vigilanza dell’Anas del tratto autostradale ove si era verificato l’incidente era terminata il giorno prima alla ore 19.30 ed era ripresa il giorno dell’incidente alle 7.30, che per la sorveglianza nelle ore notturne – l’incidente si era verificato alle 5.30 del mattino – era stata stipulata una convenzione tra Anas e la Polizia stradale che affidava a quest’ultima la vigilanza, che prima del sinistro in oggetto non era stata segnalata la presenza dell’ostacolo e che, pertanto, la balla di fieno perduta evidentemente da qualche mezzo agricolo in transito doveva considerarsi un evento non conoscibile e non e non rimovibile con immediatezza da gestore.
E Anas aveva affidato la vigilanza notturna alla Polstrada
La Corte d’Appello di Palermo, presso la quale il danneggiato aveva appellato la decisione di prime cure, con la sentenza del 2018 aveva rigettato il gravame. La sentenza aveva ritenuto che, data la sua natura oggettiva, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. non richiede la verifica di un comportamento diligente da parte del custode, ma solo del nesso di derivazione causale tra il bene demaniale, oggetto di custodia, e l’evento di danno, e che il custode, pur non avendo dimostrato il contenuto della convenzione con la Polizia stradale per il servizio di sorveglianza nelle ore notturne, aveva comunque provato che non gli era imputabile la mancata rimozione dell’ostacolo.
Il capo nucleo del tratto autostradale dove era accaduto l’incidente, al quale facevano riferimento i sorveglianti in caso di riscontro di problemi, sia ordinari sia determinati da situazioni di emergenza, aveva confermato il regolare svolgimento dei turni di vigilanza il giorno precedente, ed era stato altresì provato che i turni di vigilanza da parte dell’Anas non coprivano l’orario in cui si era verificato il sinistro.
Il danneggiato ricorre per Cassazione, l’ostacolo era rimasto tutta la notte, andava rimosso
Il danneggiato a questo punto ha proposto ricorso per Cassazione censurando la statuizione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto liberata di responsabilità l’Anas nel sinistro sebbene avesse consentito che la balla di fieno rimanesse per tutta la notte sull’autostrada. Secondo il ricorrente, con un’osservazione di buon senso, il custode per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto dimostrare di avere svolto un servizio di vigilanza notturna e non limitarsi ad addurre che non vi era stata alcuna segnalazione da parte degli utenti della strada, perché il soggetto tenuto alla vigilanza non può rimettere a terzi la segnalazione delle insidie, ma deve curare in prima persona la vigilanza.
Ma per la Suprema Corte, nella ordinanza n. 35429/22 depositata il primo dicembre 2022, il logico motivo di doglianza muoverebbe da una “premessa in iure” che la giurisprudenza di legittimità “non condivide”, cioè che l’art. 2051 cod. civ. “evochi una presunzione di responsabilità a carico del custode”. Invece, asseriscono gli Ermellini, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. “è da ascrivere al modello tipologico della responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, affinché essa si configuri, la dimostrazione da parte di chi si assume danneggiato del nesso di causalità materiale tra la cosa custodita e l’evento di danno, mentre sul custode grava l’onere, per andare esente da responsabilità, di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, cioè di un fatto esterno, rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato che sia tale da rappresentare una causa autonoma del verificarsi dell’evento di danno”.
Ebbene, secondo la Cassazione, questo “caso fortuito” non ha nulla a che vedere con la “dimostrazione da parte del custode di avere avuto un comportamento diligente”, e in effetti la diligenza ha difettato non poco in questa censurabile vicenda, “ma consiste in una circostanza estrinseca idonea a immutare l’ordinario dinamismo causale discendente dalla cosa custodita, concretamente dotata di caratteristiche di non conoscibilità/non prevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, cioè della regolarità causale, la quale spezza la prima serie causale, togliendo di mezzo gli effetti giuridici della stessa, e origina un diverso ciclo causale”.
I giudici del Palazzaccio sostengono che “l’unico rilievo della colpa, deducibile, ad esempio dal danneggiato che lamenti omissioni o violazioni di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, o, al contrario, dal convenuto che basi sulla conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza l’esclusione dell’attitudine della cosa a produrre il danno, è quello volto a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode”.
L’imprevedibilità si esaurisce con il tempo, qui “evidentemente” troppo scarso
Fatte queste premesse, la Suprema Corte spiega che “il caso fortuito è costituito da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale e che ha idoneità causale assorbente; che l’imprevedibilità “è apprezzabile in termini oggettivi, senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza all’assenza o meno di colpa del custode”; che essa è “suscettibile di esaurirsi col tempo, giacché una modifica improvvisa delle condizioni della cosa – nel caso di specie rappresentata dalla caduta da un camion in transito di una balla di fieno – fa perdere, solo col trascorrere del tempo dal suo accadimento, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come modificata dall’evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva”: per la cronaca, la balla di fieno, come detto, sarebbe rimasta lì per tutta la notte.
La Cassazione, venendo quindi al caso di specie, spiega che la corretta disamina della vicenda oggetto della sentenza impugnata richiedeva di accertare – essendo pacifica la derivazione del danno dalla presenza dell’ostacolo sul tratto di autostrada – “se lo stato dei luoghi avesse oppure no una potenzialità lesiva autonoma capace di porsi quale causa esclusiva dell’evento, e se il fatto del terzo avesse assunto i caratteri dell’abnormità necessari per interrompere il nesso di derivazione causale ovvero se avesse oppure no concorso a cagionare l’evento”. E tali accertamenti avrebbero dovuto essere condotti “dando rilievo, all’interno delle serie causali rilevanti, a quelle risultanti idonee a determinare l’evento, secondo il principio della cosiddetta causalità adeguata o quello similare della cosiddetta regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che -secondo l’id quod plerumque accidit e, quindi, in base alla regolarità statistica ovvero a una probabilità apprezzabile “ex ante” (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l’antecedente necessario”.
E per gli Ermellini “così è stato”. “Proprio il fatto che l’incidente si fosse verificato alle 5.30 del mattino, cioè durante una fascia oraria non coperta dai turni ordinari di sorveglianza, e la sua mancata segnalazione da altri utenti, dagli addetti alla sorveglianza diurna e dalla Polizia stradale, cui era affidata la vigilanza del tratto autostradale durante le ore notturne, sono valsi a dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, sulla scorta del principio già richiamato e pertinente, secondo cui l’imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi ed è suscettibile di esaurirsi solo col tempo, sicché il custode risponde esclusivamente delle modifiche della struttura della cosa che divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa”.
Per la Cassazione Anas non era chiamata a dimostrare la custodia diligente ma il caso fortuito
L’automobilista, in realtà, ha addotto un ulteriore motivo di ricorso, anche questo logico, obiettando che l’esistenza di una convenzione con la Polizia stradale non poteva far ritenere assolta la prova liberatoria del diligente controllo dell’autostrada A29 durante le ore antecedenti il sinistro: la tesi di fondo è che l’Ente gestore deve comunque rispondere di ciò che accade nella strada di propria competenza, anche se ne affida la sorveglianza a terzi su cui poi eventualmente potrà rivalersi.
Ma per la Suprema Corte anche questa doglianza è da rigettarsi perché, “essendo stata invocata la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., Anas non era tenuta a dimostrare di avere diligentemente assolto l’obbligo di custodia, ma solo a provare, ove avesse voluto andare esente da responsabilità, la ricorrenza del caso fortuito: il ragionamento del ricorrente sarebbe stato corretto se Anas si fosse difesa in giudizio adducendo che la Polizia stradale era tenuta a custodire, al momento in cui si era verificato l’incidente, il tratto di strada, ma così non è stato: il richiamo della convenzione con la Polizia stradale non è stato utilizzato da Anas per negare l’invocabilità nei suoi confronti della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., ma solo per rimarcare l’imprevedibilità ed inevitabilità del fatto del terzo”. Conclusioni che lasciano molto ma molto perplessi.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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