Commette violenza privata chi parcheggia il proprio veicolo nel posto che è stato espressamente assegnato al singolo utente disabile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella recente sentenza n. 17794/2017, rigettando il ricorso dell’imputato, ritenuto colpevole del delitto ex art. 610 c.p. per aver parcheggiato la propria autovettura in un spazio riservato a una disabile, affetta da gravi patologie, impedendole così di utilizzarlo e anche a lungo: la rimozione del veicolo era avvenuta solo dopo molte ore, da parte alla Polizia municipale più volte allertata. Inutile per l’uomo difendersi affermando che l’auto era in uso alla nuora, poiché il tentativo d’alibi era fallito stante il riscontro della falsità delle affermazioni della donna.
In Cassazione, la difesa dell’imputato ha sottolineato che il parcheggiare l’autovettura in uno spazio riservato non equivale a impedire intenzionalmente la marcia a una vettura, come evidenziato da precedenti giurisprudenziali, non integrando quindi il delitto di violenza privata. Ciononostante i giudici non hanno accolto la doglianza di insussistenza degli elementi oggettivi del delitto contestato: il ricorrente, ha precisato il Collegio, ha impedito all’avente diritto di parcheggiare la propria autovettura, posteggiando nello spazio a lui riservato.
In realtà, si legge nel provvedimento, se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili, la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell’art, 158 comma 2 del Codice della Strada: tale norma punisce, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide.
Poiché, però, nel caso di specie lo spazio era espressamente riservato a una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute, alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l’impedimento al singolo cittadino a cui è riservato il diritto di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo. Da qui la sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto contestato.
Della violenza privata, inoltre, per i giudici sussisteva anche l’elemento soggettivo: la piena consapevolezza si desume dal fatto che il ricorrente non aveva affermato in giudizio di non aver notato la segnaletica orizzontale e verticale che segnalava lo spazio come riservato a un singolo utente disabile. Anzi, il parcheggio non era neppure avvenuto per pochi minuti, circostanza che avrebbe consentito di dubitare della sua volontà: la vettura era stata parcheggiata prima delle 10.40 fino alla notte, impedendo alla disabile, cui era stato assegnato il posto, di parcheggiare anche al suo ritorno a casa di sera. Solo alle due di notte, infatti, l’autovettura veniva rimossa coattivamente dalla polizia locale.
Pertanto, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
Vedi profilo →
Categoria:
Blog Senza categoriaCondividi
Affidati aStudio3A
Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.
Articoli correlati