E’ superfluo ricordare che le cinture di sicurezza vanno sempre allacciate per la propria incolumità: in caso di incidente possono salvare la vita e peraltro il loro mancato utilizzo può incidere negativamente sul risarcimento dei danni fisici patiti, decurtandolo.
Farà però discutere, al riguardo – anche perché contrasta con il codice della strada che pone in capo al conducente di un veicolo la responsabilità di assicurarsi che i passeggeri usino i sistemi di ritenzione, pena apposite sanzioni -, la recente sentenza con cui la Cassazione ha ritenuto, invece, che il mancato uso della cintura da parte dei trasportati possa rappresentare un’attenuante con relativo sconto di pena per chi guida in caso di condanna per omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi.
Indice
Conducente di un’auto uscita di strada causando tre vittime è condannato a 6 anni e mezzo
Il caso su cui ha definitivamente giudicato la Suprema Corte, con la sentenza n. 9464/23 depositata il 7 marzo 2023, è tragico, un incidente stradale costato la vita a tre giovani. Il conducente della vettura in cui le tre vittime erano trasportate, il quale invece si era salvato, nell’imboccare la bretella che gli avrebbe consentito di accedere ad una rotatoria, a causa della presenza di un dosso e della elevata velocità tenuta, e stimata in 124 Km/h dalla consulenza tecnica, a fronte di un limite di 50 km/h, aveva perso il controllo del mezzo: l’auto, sollevatasi dalla strada, era andata a schiantarsi contro il guardrail sulla destra della carreggiata e contro un palo della luce e si era ribaltata numerose volte. Una serie di impatti devastanti in seguito ai quali tre passeggeri erano deceduti e un quarto si era salvato ma riportando gravissime lesioni.
Il Giudice per le Indagini preliminari del tribunale di Cagliari aveva condannato il conducente per il reato di omicidio stradale plurimo e aggravato alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione, con la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, sentenza confermata dalla Corte d’appello cagliaritana.
Il legale dell’imputato, tuttavia, ha proposto ricorso anche per Cassazione, lamentando, tra le altre cose, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis comma 7 del codice penale, prevista nei casi in cui l’evento dannoso non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, in relazione alla condotta omissiva imprudente tenuta dai passeggeri, che non avevano indossato le cinture di sicurezza.
I passeggeri deceduti non avevano le cinture con le quali si sarebbero potuti salvare
Secondo il difensore dall’automobilista che aveva causato la strage, la Corte di Appello avrebbe negato tale circostanza attenuante sulla base di un’interpretazione della norma errata, laddove invece nel caso in questione si doveva ritenere che il mancato uso delle cintura da parte dei trasportati fosse stata concausa della loro morte, in quanto lo stesso consulente tecnico del Pubblico Ministero aveva affermato che, laddove gli occupanti avessero indossato i dispositivi di protezione, il sinistro anche per loro, oltre che per l’imputato che li portava, non avrebbe avuto esito infausto.
Motivo di doglianza che gli Ermellini hanno ritenuto fondato. La Suprema Corte premette che, a norma dell’art. 589 bis comma 7 c. p. “qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà”. Ricorre, dunque, tale circostanza attenuante, ad effetto speciale, proseguono i giudici del Palazzaccio, “nel caso in cui sia stato accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima o di terzi, o qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore”.
La Corte di appello, come detto, aveva ritenuto che nel caso di specie non vi fossero i presupposti normativi di applicabilità della circostanza attenuante in esame. Secondo i giudici l’art. 589 bis comma 7 c. p., nel prevedere la diminuzione della pena fino alla metà nelle ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza della azione o della omissione del colpevole, farebbe riferimento all’evento-incidente e non già all’evento-morte, in coerenza con il fatto che soltanto il concorso di altri fattori, umani o naturali, nella determinazione del sinistro sarebbe suscettibile di attenuare il disvalore della condotta e giustificherebbe un minore trattamento sanzionatorio: diversamente opinando, proseguivano i giudici di merito, l’attenuante diventerebbe quasi obbligatoria, posto che la morte è sempre la conseguenza di una pluralità di cause contingentemente necessarie.
Ma secondo la Cassazione l’interpretazione della Corte di Appello “non appare coerente con la formulazione letterale della norma che ha introdotto detta attenuante e con la ratio ad essa sottesa. Nel reato di cui all’art. 589 bis cod. pen l’evento, per come è costruita la fattispecie, è la “morte causata per colpa con violazione delle norme sulla circolazione stradale”, che dovrà essere punito in maniera attenuata nelle ipotesi in cui concausa della morte sia stata oltre alla condotta colposa dell’autore del reato anche un comportamento colposo della vittima o di terzi o qualunque concorrente causa esterna”.
Va considerata tra i fattori concomitanti anche la colposa omissione dell’uso delle cinture
“E’ pacifico, prima dell’introduzione della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, c.p. che, in caso di incidente stradale, il mancato uso da parte della vittima delle cinture di sicurezza integrasse una condotta colposa concorrente della quale si doveva tenere conto nella determinazione della pena e nella determinazione della somma da liquidare ai fini del risarcimento del danno – prosegue la Suprema Corte – L’introduzione della circostanza attenuante in esame, stante la sua ampia formulazione letterale, vale a ricomprendere una pluralità di situazioni nelle quali il disvalore della condotta colposa dell’autore del reato si ritiene minore per essere stato determinato l’evento morte anche da concomitanti fattori, quali comportamenti colposi della vittima o di terzi o anche concorrenti cause esterne”.
Pertanto, “non vi è ragione di non ricomprendere fra i concomitanti fattori dell’evento anche la condotta colposa della persona offesa consistita nel non aver ottemperato all’obbligo, pure previsto dal Codice della Strada, di indossare le cinture di sicurezza nelle ipotesi in cui tale condotta abbia avuto un ruolo concorsuale nella determinazione della morte” asserisce la Cassazione, elencando quindi una rassegna di casi in cui tale attenuante è stata ravvisata come configurabile nella giurisprudenza di legittimità,
Ad esempio, nel caso della violazione dell’art. 190 C.d.S. da parte del pedone che, nel percorrere una strada a doppio senso di circolazione priva di marciapiedi, non proceda sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli; nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore; nel caso della condotta colposa del ciclista che, viaggiando in prossimità del centro e non del margine destro della carreggiata, era stato investito da un’autovettura che procedendo nello stesso senso di marcia, stava rientrando da un sorpasso effettuato in un tratto di strada curvilineo; in ogni ipotesi in cui l’evento sia dipeso dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta; nel caso di attraversamento della carreggiata da parte di animali selvatici.
Insomma, secondo gli Ermellini nel caso specifico la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare i fattori segnalati con i motivi di appello, quali possibili concause in concreto della morte della vittima, e verificare conseguentemente l’applicabilità nel caso in esame della circostanza di cui all’art. 589 comma 7 bis c.p. La sentenza è stata pertanto annullata limitatamente alla omessa concessione della suddetta circostanza attenuante con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari, che nel nuovo giudizio dovrà attenersi al principio su indicato. Resta ora da capire se questo discusso orientamento prenderà piede.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
Vedi profilo →
Categoria:
Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
Affidati aStudio3A
Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.
Articoli correlati