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Una volta dimostrata la sussistenza in capo all’ente preposto, nella stragrande maggioranza dei casi il servizio veterinario delle Aziende sanitarie, dell’obbligo di osservare la regola cautelare omessa, e una volta appurato che l’evento dannoso, nello specifico l’aggressione di una persona da parte di uno o più cani randagi, appartiene al novero di quelli che tale norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell’esonero della responsabilità, che il soggetto tenuto a quest’osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell’esistenza del pericolo, per il semplice fatto che era tenuto per legge a predisporre un valido servizio di recupero degli animali randagi.

Non si può quindi porre in capo al danneggiato l’arduo onere di provare, per essere risarcito, che l’Asl avesse ricevuto in precedenza nella zona dov’è accaduto il fatto altre segnalazioni o richieste di interventi per la presenza di cani randagi.

Con la sentenza n. 9621/22 depositata il 24 marzo 2022 la Cassazione, con una decisione analoga a un precedente recente pronunciamento, ha a questo punto affermato e risaldato un importante orientamento a tutela di quanti restano vittime del fenomeno del randagismo, che rimane un’emergenza in alcune aree del Paese, nella speranza che i tribunali di merito comincino ad adeguarsi.

Un uomo aggredito da due cani randagi cita in causa Asl e Comune

La vicenda. Un tarantino, e com’è noto la Puglia è una delle regioni più colpite da questa piaga, aveva citato in causa la Regione Puglia, in quanto ente “titolare” del servizio sanitario, e il Comune di Grottaglie, dov’era accaduto il fatto, per essere risarcito dei danni fisici patiti in seguito all’aggressione di due cani di grassa taglia randagi l’11 maggio del 2015 e quantificati in oltre cinquemila euro, ma il giudice di Pace di Taranto nel 2016 aveva rigettato la domanda per difetto di prova circa lo stato di randagismo degli animali e del nesso causale tra il fatto dedotto e le lesioni subite.

La domanda risarcitoria viene rigettata per difetto di prova

Il danneggiato aveva quindi appellato la sentenza avanti il Tribunale di Taranto che tuttavia, con decisione del 2021, aveva rigettato il gravame, anche se con diversa motivazione, ossia  ritenendo provato lo stato di randagismo degli animali e il nesso causale tra l’aggressione e le lesioni patite dal malcapitato, ma non “l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2043 cod. civ.”. Una conclusione a cui il giudice di seconde cure era giunto sul rilievo che l’appellante, per citare la motivazione, “non aveva provveduto ad allegare eventuali profili di colpa in capo alla Asl di Taranto per non aver provveduto su apposita e specifica segnalazione alla cattura e al ricovero dell’animale randagio”, né in capo al Comune di Grottaglie “per ipotetiche violazioni dei suoi di obblighi di “accoglienza” dei cani vaganti in strutture a ciò destinate”. Dunque, secondo il tribunale, non poteva ascriversi ai due soggetti “alcun contegno omissivo giuridicamente rilevante in termini di responsabilità colposa”.

 

Il danneggiato ricorre per Cassazione contestando l’onere probatorio postogli in capo

L’uomo a questo punto ha proposto ricorso anche per Cassazione censurando la sentenza impugnata per essersi spinta ad imputargli di non aver fornito la prova in merito a precedenti e specifiche segnalazioni relative “alla presenza di quel cane”, in questo moto addossandogli una vera e propria “probatio diabolica” per usare la definizione del ricorrente. Il quale infatti sottolineava che, se fosse stato già a conoscenza di segnalazioni in merito alla pericolosità dei cani che si trovavano in quella zona, per ragioni di prudenza non l’avrebbe di certo frequentata o non sarebbe sceso dall’abitacolo dell’auto; viceversa, se, com’era, non ne fosse stato a conoscenza, una volta aggredito avrebbe dovuto a quel punto indagare in merito all’esistenza di precedenti segnalazioni, eventualmente anche rivolgendosi all’Asl e al Comune, “nell’improbabile tentativo di provocarne una confessione stragiudiziale”: un paradosso, che però le corti territoriali continuano a pretendere.

Inoltre, il ricorrente si soffermava sulla violazione del principio dell’onere della prova e, nel ribadire che la sentenza impugnata lo aveva ha gravato dell’incombenza di preventiva allegazione di precedenti denunce e/o segnalazioni di pericolosità dei cani, sottolineava come quest’onere non gli competesse in base alla legge nazionale e regionale di riferimento. Il danneggiato ha quindi citato precedenti sentenze della Suprema Corte in cui si affermava che la responsabilità degli enti interessati poteva escludersi solo laddove fossero ad essi attribuiti, nella materia, generici compiti di prevenzione del randagismo, quali, ad esempio, il controllo delle nascite della popolazione canina e felina,  evenienza che però non si poneva nello specifico: la legge regionale della Puglia n. 12 del 1995 stabilisce infatti pregnanti, puntuali, specifici e dettagliati obblighi di intervento sia a carico del servizio veterinario dell’Asl, sia a carico dei Comuni.

Il ricorrente prendeva atto che, in base ad un certo orientamento giurisprudenziale della stessa Cassazione, il danneggiato avrebbe dovuto allegare e provare che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che aveva provocato il danno dovevano essere possibili stati per l’ente possibili, ma rilevava anche che tale e ormai superato indirizzo finiva con il vanificare e porre nel nulla ogni pretesa risarcitoria.

 

Gli Ermellini chiariscono in primis che la responsabilità compete alle Asl

E infatti la Cassazione gli ha dato ragione, accogliendo il ricorso e facendo chiarezza in materia. La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata, premette subito la Suprema Corte, “dalle regole generali di cui all’art. 2043 cod. civ., e non dalle regole di cui all’art. 2052 cod. civ., che non sono applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e dell’impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo”.

Pertanto nella fattispecie di illecito aquiliano che viene così configurandosi, “l’individuazione dell’ente a cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo rileva non sul piano della colpa, ma dell’imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale”. In base a questa impostazione, “poiché è l’esistenza dell’obbligo giuridico che fonda l’antigiuridicità della condotta omissiva (e ciò nel senso che l’efficienza dell’omissione sul piano causale rispetto all’evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell’imputazione dell’evento in presenza dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, secondo il paradigma dell’art. 40, comma 2, cod. pen.), occorre preliminarmente analizzare la normativa regionale caso per caso per dirimere la controversia in ordine a quale ente sia ascrivibile la responsabilità civile per danni da mancata cattura di animale randagio”.

Con riferimento alla normativa regionale pugliese (legge regionale 3 aprile 1995, n. 12, in particolare art. 6), risulta evidente, proseguono gli Ermellini, che “funzione tipica dell’obbligo giuridico di recupero dei cani randagi a carico dei Servizi veterinari delle Asl, è quella di prevenire eventi dannosi quale quello per cui è causa”.

Il solo punto da chiarire quindi è se, in base a diverso titolo, ricorra anche l’obbligo giuridico del Comune, la cui eventuale “responsabilità va misurata non con riferimento ai controlli connessi all’attuazione della legge n. 12 del 1995, previsti dall’art. 2, che sono esercitati mediante pur sempre l’Azienda sanitaria locale e hanno carattere eminentemente amministrativo, ma con riferimento all’obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti e di gestione degli stessi”.

 

I principi “probatori”: non rileva che l’Ente preposto non conoscesse l’esistenza del pericolo

Una volta individuato il soggetto titolare dell’obbligo giuridico di recupero dei cani randagi, quanto alla prova dell’imputabilità -e, dunque, della colpa – per non avervi ottemperato, viene al dunque la Cassazione, vanno applicati questi principi. Innanzitutto, “in base al principio del neminem laedere, la Pubblica Amministrazione è responsabile dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale“, ragion per cui “in presenza di obblighi normativi, la discrezionalità amministrativa si arresta, poiché l’ente è tenuto ad evitare o ridurre i rischi connessi all’attività di attuazione della funzione attribuitale”.

Ulteriore conseguenza di questo ragionamento, ”poiché è fuori discussione che l’omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso, allorché si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l’esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell’evento, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso di causalità che astringe a quest’ultimo i danni conseguenti, rimane presuntivamente provato”. E ancora, precisa la Cassazione, “una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell’obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l’evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell’esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell’esistenza del pericolo”.

 

Il danneggiato non è tenuto a provare l’esistenza di precedenti segnalazioni di cani randagi

Pertanto, sottolineano gli Ermellini, “l’onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l’esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi” si colloca “a valle” rispetto a quello “del soggetto (nello specifico l’Asl) tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, di provare di essersi attivato rispetto all’onere cautelare previsto dalla normativa regionale”.

Ora, poiché nel caso di specie, come si è detto, il servizio di recupero dei cani randagi grava sulle Asl e “la domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio  che la norma cautelare mirava ad evitare“, e visto che “l’osservanza della norma cautelare implica l’approntamento di un servizio organizzato”, spettava dunque “alla Asl dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa” .

Solo laddove questa prova fosse stata fornita, sarebbe a quel punto spettato al danneggiato “di dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché c’erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito”.

In conclusione, la Cassazione evidenza come la sentenza impugnata abbia del tutto contravvenuto a tali principi nel respingere la domanda risarcitoria del ricorrente sul rilievo che esso non avesse “provveduto neanche ad allegare eventuali profili di colpa in capo alla Asl di Taranto, per non aver provveduto su apposita e specifica segnalazione alla cattura e al ricovero dell’animale randagio”. Così decidendo la Corte di merito ha infatti violato l’art. 2697 cod. civ., violazione che è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., configurandosi l’ipotesi “in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” .

Ergo, ricorso accolto, sentenza cassata a e rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, alla luce dei principi ribaditi e ormai assodati.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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