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Il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all’azzeramento dei punti, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio che lo riguardano all’interessato, perché  il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della decurtazione dei punti e, comunque, può controllare, in ogni momento, lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale dei Trasporti. A chiarirlo la Cassazione, con l’ordinanza n. 9691/23 depositata il 12 aprile 2023.

I giudici rigettano l’opposizione di un’automobilista contro la revisione della patente

Con sentenza del 2019 il giudice di Pace di Chiavari aveva rigettato l’opposizione proposta da un’automobilista contro il provvedimento di revisione del 15 gennaio dello stesso 2019 dell’Ufficio della Motorizzazione Civile con il quale gli era stata disposta la sospensione a tempo indeterminato della sua patente di guida. L’interessata aveva appellato la decisione ma il Tribunale di Genova, con sentenza dello stesso anno, aveva rigettato anche l’appello condannandola al pagamento delle spese di lite.

Il giudice del gravame aveva rilevato che il provvedimento di revisione della patente risultava notificato presso il domicilio dell’appellante il giorno 5 dicembre 2018 e ritirato da un soggetto “al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni”; che risultava anche notificata, in data 17 ottobre 2018 a mani della stessa appellante, la precedente comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 126 bis del Codice della Strada, e che contro le attestazioni contenute nella notifica effettuata dall’agente incaricato non era stata proposta querela di falso.

Inoltre, il Tribunale genovese aveva sottolineato che tutti i provvedimenti notificati all’automobilista erano motivati ai sensi dell’art. 3 della I. 241/1990, in quanto contenevano l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che avevano determinato la decisione, nonché l’indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere, fermo restando che le sanzioni amministrative, quali presupposti della sospensione della patente, dovevano considerarsi già conosciuti dalla ricorrente al momento della notifica del provvedimento di revisione della patente di guida, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 3, I. 241 cit.

 

La donna ha proposto ricorso per Cassazione asserendo di non aver ricevuto alcuna notifica

La donna tuttavia ha proposto ricorso anche per Cassazione sulla base di tre motivi, contestando la sentenza di secondo grado innanzitutto laddove aveva ritenuto provata l’avvenuta notifica dell’atto impugnato in origine innanzi al Giudice di Pace di Chiavari, ovvero il provvedimento di sospensione della patente del 15 gennaio 2019, e degli atti ad esso prodromici, oltre alla mancata allegazione di provvedimenti posti a base del procedimento di revisione e successiva sospensione nel giudizio di appello.

La ricorrente ha insistito nel sostenere di non essere mai stata in possesso degli atti e di avere sempre contestato la ricezione del provvedimento di revisione, atto prodromico a quello impugnato nel giudizio. E ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata non aveva considerato attendibili le sue censure circa la mancata notifica dell’atto impugnato (e di quelli presupposti) per non avere proposto querela di falso, come se tale azione avesse cristallizzato la ritualità della notifica.

La Suprema Corte rigetta le doglianze, la Pa non deve comunicare le variazioni di punteggio

Ma per la Suprema Corte i motivi di doglianza sono privi di fondamento. “Il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all’azzeramento dei punti, non presuppone l’avvenuta comunicazione all’interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano – spiegano gli Ermellini – , poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri”.

 

Il contravventore può conoscere subito la decurtazione dal verbale di accertamento

In altri termini, il provvedimento di revisione, con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti, “partecipa della medesima natura del procedimento di applicazione della sanzione accessoria della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni di norme di comportamento nella circolazione stradale” proseguono gli Ermellini, adducendo sentenze pregresse della stessa Cassazione.

E, soprattutto, può controllare in tempo reale lo stato della propria patente

Anche in questa circostanza, dunque, i giudici del Palazzaccio non ritengono di discostarsi da tale orientamento, ribandendo che “nel sistema delineato dall’art. 126-bis del d.lgs. n.285 del 1992, l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate  dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri; che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall’ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è, anch’esso, fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti”.

Per tale ragione, stante la natura autonoma della revisione, avendo il giudice accertato la regolare notificazione del provvedimento, in ordine alla notificazione del quale non era neanche stata proposta querela di falso, “ha ritenuto non verosimili le doglianze della ricorrente, facendo con ciò buon governo dei principi sopra esposti” prosegue la Suprema Corte

Per inciso, la Cassazione ha ritenuto infondato anche l’ulteriore motivo del ricorso nel quale l’automobilista si doleva del fatto che giudice dell’impugnazione non avesse considerato attendibili le sue censure circa il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, in quanto, ripetono i giudici del Palazzaccio, “la natura di siffatti provvedimenti esclude la necessità di motivazione trattandosi di atti vincolati”. Dunque, ricorso rigettato definitivamente.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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