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Se accade un incidente stradale all’estero, tanto più se grave e tragico, con un veicolo assicurato con una compagnia del luogo, a chi va chiesto il risarcimento? Quando e come si può convenire in giudizio la società cosiddetta mandataria in Italia dell’assicurazione straniera?

A queste domande tutt’altro che rare e infrequenti, considerati i tantissimi italiani che ogni anno rimangono coinvolti in sinistri fuori dai confini nazionali dove si trovano o per lavoro o in vacanza, dà una esauriente risposta la Cassazione, terza sezione Civile, con la sentenza n. 29221/23 depositata il 20 ottobre 2023.

 

La causa della moglie di un italiano deceduto in un tragico incidente in Austria

La vicenda riguarda un tragico incidente stradale di cui era rimasto vittima un friulano in territorio austriaco. La moglie dell’uomo, anche per conto della loro figlia minorenne, di cui era incinta all’epoca dei fatti, aveva citato in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali il responsabile del sinistro, la compagnia di assicurazione del veicolo di quest’ultimo, Uniqa Sachversicherung AG, e la sua mandataria Italiana Assicurazioni s.p.a.

La donna cita l’assicurazione austriaca di controparte e la mandataria in Italia, condannate a risarcire

Il Tribunale di Pordenone nel 2015 aveva accolto la domanda risarcitoria condannando le due società assicuratrici al risarcimento dei danni. Più precisamente, la sentenza aveva affermato la giurisdizione del giudice italiano e la legittimazione processuale passiva dell’assicuratrice mandataria, escludendo invece la giurisdizione nei confronti del conducente.

Quanto all’individuazione della legge applicabile, aveva ritenuto che i danni (patrimoniali e non) subiti dalle congiunte del deceduto in conseguenza del sinistro si fossero verificati nel luogo in cui le stesse vivevano, ossia in Italia, e che fosse pertanto applicabile la normativa italiana ai fini della relativa quantificazione.

Alla moglie, quindi, è stata liquidata la somma di 323.295 euro a titolo di danno parentale e di danno biologico e 219.450,00 euro a titolo di danno patrimoniale. Alla figlioletta, invece, sono stati riconosciuti 230mila euro per danno non patrimoniale conseguente alla perdita del padre e 184.970 euro per danno patrimoniale. Per una liquidazione complessiva di 964.712 euro.

 

In appello risarcimento decurtato, i giudici quantificano il danno secondo i parametri vigenti in Austria

Le due compagnie avevano tuttavia appellato la decisione e, con verdetto del 2020, la Corte d’Appello di Trieste aveva parzialmente riformato la sentenza, riducendo sensibilmente il risarcimento complessivo a 196.087,72 euro (di cui appena 50.653 euro in favore della moglie e 145.434,72 euro in favore della figlia) e condannando la prima a restituire i maggiori importi già riscossi e non dovuti.

In particolare, confermata l’affermazione della legittimazione passiva della Italiana Assicurazioni e della sua responsabilità solidale, la Corte territoriale aveva tuttavia ritenuto che si dovesse applicare la legge austriaca (in quanto il luogo in cui il danno “diretto” si era verificato andava individuato nel territorio austriaco). Inoltre aveva escluso che fosse contraria all’ordine pubblico interno l’applicazione di una normativa straniera comportante una liquidazione del danno non patrimoniale in misura anche sensibilmente inferiore a quella che risultata dall’applicazione del diritto nazionale.

Di qui, dunque, il riconoscimento alla moglie di un danno non patrimoniale di appena 40mila euro (di cui 20mila per danno da lutto e 20mila per danno alla sfera psichica), oltre ad un danno patrimoniale di complessivi 10.653 euro, con esclusione di qualunque importo per la perdita del mantenimento, atteso che la rendita mensile liquidabile risultava inferiore alla pensione di reversibilità erogatale dall’Istituto d’Assicurazione Pensioni di Vienna.

Quanto alla bambina, i giudici di secondo grado avevano determinato il danno da lutto in 20mila euro e il danno patrimoniale per la perdita del mantenimento in 125.434,72 euro (pari alla differenza fra l’importo di 196.492,00 euro spettante per il mantenimento fino al ventottesimo anno anno di età e la complessiva somma di 71.057,28 euro riconosciuta a titolo di rendita dall’Istituto d’Assicurazione Pensioni di Vienna).

 

La Cassazione cassa la sentenza: Uniqa Osterreich non poteva proporre appello, era stata incorporata

La moglie della vittima ha quindi proposto ricorso per Cassazione al quale hanno resistito la Uniqa Osterreich Versicherungen AG (in foto, la sede di Vienna) e la Italiana Assicurazioni s.p.a., quest’ultima proponendo anche ricorso incidentale in punto di legittimazione passiva sostanziale e processuale della mandataria italiana di società assicuratrice straniera.

Per la cronaca, la Cassazione ha rilevato come in realtà Uniqa Sachversicherung fosse stata incorporata, con delibera del 17 settembre 2012, dalla Uniqa Osterreich Versicherungen. Di lì a poco, il 12 ottobre 2012, inoltre, era stata anche cancellata dal registro delle imprese.

Gli Ermellini hanno poi concluso che l’incorporazione e la cancellazione dal registro imprese abbia comportato anche l’estinzione della società incorporata e che l’impugnazione in appello proposta, sulla base di nuovo mandato difensivo, da un soggetto non più esistente, risultasse inammissibile, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e il relativo risarcimento stabilito in quella sede.

Ma la Suprema Corte accoglie pure il ricorso di Italiana Assicurazioni sulla sua legittimazione passiva

Quello che tuttavia qui preme è la posizione della Italiana Assicurazioni, che aveva invece tempestivamente impugnato, in via incidentale, la sentenza di primo grado. Il nuovo ricorso incidentale, che poneva la questione della carenza di capacità della stessa, quale mandataria di società assicuratrice estera, a stare in giudizio, è stato ritenuto meritevole di accoglimento dalla Suprema Corte. Questa ha ribadito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla legittimazione passiva della mandataria italiana di una impresa assicuratrice straniera.

 

La giurisprudenza di legittimità sulla mandataria italiana di una società assicuratrice estera

Il mandatario per la liquidazione dei sinistri di cui all’art. 152 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è un mandatario con rappresentanza “ex lege” dell’assicuratore del responsabile, sicché – nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulle competenze – può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui”.

Ancora, “il riconoscimento della legittimazione del mandatario è compatibile col diritto dell’Unione Europea, perché l’art. 4, comma 4, della direttiva n. 2000/26/CE del 16 maggio 2000 – pur non imponendo agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato possa essere convenuto dinanzi al giudice nazionale in luogo dell’impresa di assicurazione che rappresenta (CGUE, sentenza del 15 dicembre 2016, causa n. C-558/15) – deve essere interpretato conformemente agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e, cioè, al rafforzamento della tutela della vittima di sinistri stradali avvenuti al di fuori dello Stato di residenza”.

 

Il mandatario può essere citato in giudizio per i danni a nome e per conto del mandante

Questi precedenti, desunti rispettivamente dalle sentenze n. 10124/2015 e 29352/2019, secondo la Cassazione sono condivisibili ma vanno meglio precisati in relazione alla specifica questione posta nel caso in questione, ossia alla possibilità di convenire in giudizio anche il mandatario quando si agisca contro l’impresa assicuratrice straniera.

La disciplina concernente il “risarcimento del danno derivato da sinistri avvenuti all’estero” (contenuta negli artt. 151-155 Cod. Ass.), prevede la figura del “mandatario per la liquidazione dei sinistri” (art. 152) come soggetto che, operando nel territorio di residenza dei danneggiati e rivolgendosi ad essi nella loro lingua, “acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa”; la norma mira evidentemente ad agevolare il danneggiato, consentendogli di rapportarsi (con maggiore facilità) ad un soggetto avente sede in Italia” spiegano i giudici del Palazzaccio.

Ma non è possibile citare in causa entrambi i soggetti, mandatario italiano e compagnia straniera

I quali precisano però, ed è il punto chiave della sentenza, che “l’intervento del mandatario non è tuttavia indefettibile, in quanto la norma dell’art. 153 Cod. ass., nel prevedere che i danneggiati residenti nel territorio della Repubblica “hanno diritto di  richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica”, configura la possibilità di rivolgere la pretesa risarcitoria (e, quindi, anche di agire in via giudiziaria) al soggetto operante in territorio italiano come modalità alternativa, in tal senso deponendo sia la lettera che la finalità della norma”.

O si agisce contro l’uno o, in alternativa, nei confronti dell’altro

Dove, cioè il legislatore utilizza la congiunzione disgiuntiva “ovvero”, “lo fa – interpreta la Suprema Corte – nel significato proprio di “oppure”, nel senso che la richiesta o l’azione possano essere rivolte all’uno o all’altro, ma non ad entrambi congiuntamente (non dovendo trarre in errore il fatto che la norma aggiunga la congiunzione “anche”, dato che questa si riferisce alla possibilità di agire cumulativamente nei confronti del responsabile del sinistro)”.

Ne consegue, tira le fila del ragionamento la Cassazione, “che la norma deve essere letta nel senso che il danneggiato può agire, oltre che contro il responsabile, anche nei confronti della sua impresa di assicurazione del veicolo danneggiante oppure – in via alternativa – anche nei confronti del mandatario italiano della compagnia straniera. Una tale lettura è consentanea alla finalità “agevolatrice” insita nella previsione della figura del mandatario che, mentre giustifica l’azione diretta nei confronti di detto mandatario, non potrebbe comportare anche la possibilità di convenire congiuntamente in giudizio il rappresentante (mandatario) e la rappresentata (ossia la compagnia assicuratrice del responsabile), che costituirebbe un eccesso di tutela una volta che, con l’evocazione in giudizio dell’impresa assicuratrice straniera, il danneggiato ha manifestato la scelta di non fruire della possibilità alternativa riconosciutagli dal legislatore”. 

Pertanto, concludono gli Ermellini, “deve ritenersi che la legittimazione processuale passiva della mandataria sia eventuale, ossia condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell’assicuratore straniero e che nel caso di specie,  avendo agito nei confronti della impresa assicuratrice del responsabile del sinistro (oltre che nei confronti di quest’ultimo), la (omissis) non potesse convenire in giudizio – cumulativamente – anche la sua mandataria con rappresentanza, trattandosi di facoltà non consentita (ed anzi preclusa) dalla previsione dell’art. 153 Cod. Ass.”.

In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Uniqa Sachversicherung AG avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone e ha cassato senza rinvio la decisione impugnata nella parte concernente le pretese risarcitorie avanzate dalla moglie, anche in nome e per conto della figlia minorenne, nei confronti della Uniqa Sachversicherung, che dunque dovrà risarcire quanto stabilito nella sentenza di primo grado, ma ha accolto il  ricorso incidentale della Italiana Assicurazioni s.p.a., cassando la sentenza impugnata (anche) nella parte in cui aveva affermato la legittimazione passiva della Italiana Assicurazioni s.p.a e dichiarando invece il difetto di legittimazione passiva della stessa compagnia.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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