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Costituisce ingiustificata duplicazione risarcitoria il risarcimento ottenuto dall’assicurazione per la Rc-Auto in caso di incidente stradale e l’indennizzo percepito attraverso la propria polizza infortuni? Sulla complessa materia la Corte di Cassazione si è più volte espressa, e peraltro in modo non univoco, ma un punto della questione (almeno) è chiaro: la compagnia assicurativa non può “svegliarsi” dopo anni a chiedere la restituzione del “surplus”, ma deve verificare puntualmente le posizioni che la riguardano nella Centrale Infortuni.

Con la sentenza n. 617/21 del 9 agosto 2021 il Tribunale di Rovigo (in foto), I sezione, ha dato una bella “strigliata” all’impresa assicuratrice all’epoca mandataria del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che aveva impugnato una sentenza di condanna a risarcire un danneggiato pronunciata dal locale Giudice di Pace.

 

L’assicurazione Rc-auto chiede di detrarre dal risarcimento l’indennizzo da polizza infortuni

La cronistoria della vicenda (le date qui sono importanti) è questa: l’incidente era accaduto il 18 aprile del 2011, la vittima del sinistro, titolare di una polizza infortuni privata, aveva definito la pratica con la sua assicurazione, con la liquidazione dell’indennizzo, il 3 dicembre 2011.

Quindi, il danneggiato aveva diffidato per la prima volta la compagnia designata dal Fondo Vittime per il risarcimento il 3 settembre 2012, l’atto introduttivo della citazione a giudizio avanti il giudice di Pace risaliva al 9 ottobre 2013 e il termine per il deposito delle memorie scadeva il 13 ottobre 2014. Ben due anni dopo, nel 2016, la compagnia aveva depositato istanza di remissione in termini e consequenziale istanza ex art. 210 c.p.c. ai danni dell’appellato della quietanza dell’indennizzo ricevuto per il medesimo infortunio dalla propria compagnia, giusta polizza infortuni con essa contratta, ritenendo che l’importo corrisposto a titolo di indennizzo dovesse essere detratto da quanto dovuto a titolo di risarcimento”.

Istanza respinta per decadenza temporale

Il giudice di pace tuttavia non l’ha accolta per “decadenza temporale”, condannando l’impresa assicuratrice mandataria del Fgvs al pagamento della somma di 5.885,03 euro, oltre interessi e spese di giudizio, liquidate in euro 1.990,00 per compensi, 299,78 euro per anticipazioni, oltre accessori e rimborso spese di CTP e CTU.

La compagnia ha quindi appellato la sentenza, quale giudice di seconde cure, avanti il Tribunale di Rovigo, il quale, con ordinanza 12.03.2018, aveva ordinato al danneggiato di esibire in giudizio la quietanza di pagamento dell’indennizzo ricevuto dalla assicurazione inerente la polizza infortuni, che risultava pari a 3.240,50 euro.

I giudici tuttavia, alla fine, hanno ritenuto l’appello del tutto infondato, contestando aspramente la giustificazione fornita dalla compagnia per il ritardo con cui aveva proposto l’istanza di remissione in termini, e cioè che solo “di recente” sarebbe venuta a conoscenza del fatto che il danneggiato avesse già percepito un indennizzo per polizza infortuni privata stipulata con altra assicurazione. Aggiungendo anche, in risposta a uno dei motivi di opposizione presentati dall’interessato, che non sussisterebbe un obbligo per le assicurazioni di consultare quotidianamente la Centrale Infortuni.

 

La compagnia deve consultare sempre la Centrale Infortuni

Per il Tribunale di Rovigo, invece, è vero esattamente il contrario. “Una Compagnia di Assicurazione non è un quivis de populo – recita la sentenza – ma un soggetto professionale, sul quale incombono doveri di diligenza ben più ampi e penetranti di quelli incombenti sul comune cittadino, come vuole l’art. 1176 co. 2 c.c. La diligenza richiesta è quella dell’homo eiusdem professionis et condicionis e non v’è dubbio che il buon assicuratore abbia un dovere di diligenza di consultare gli strumenti messi a sua disposizione dall’ordinamento, tra i quali figura proprio la Centrale Infortuni. Diversamente non si vedrebbe per quale ragione la stessa sarebbe stata istituita”.

E se è vero – concedono i giudici – che l’assicuratore “non ha un dovere di consultare cotidie la Centrale Infortuni, è altrettanto vero che nello specifico aveva avuto ben due anni di tempo per effettuare tale verifica e che, con riguardo alla diligenza del buon assicuratore, era suo preciso dovere svolgere tale accertamento”.

Ritardo ingiustificabile

Del resto, aggiungono i giudici, che non entrano nel merito sulla liceità o meno della duplicazione, “non è da considerarsi evento raro il fatto che un soggetto coinvolto in un sinistro stradale possa anche beneficiare di un indennizzo in virtù di polizza infortuni precedentemente contratta, prova ne sia che la giurisprudenza di legittimità è stata più volte impegnata a dirimere la questione se l’indennizzo debba essere detratto dal risarcimento dovuto dal responsabile civile”. Dunque, l’istanza di remissione in termini è stata nuovamente respinta, con integrale conferma della sentenza di condanna delGiudice di Pace.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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