La Cassazione – con diversi chiarimenti espressi in materia ambientale – ha ritenuto di assicurare un grado di protezione dell’ambiente ancora più elevato. La Suprema Corte, infatti, con la sentenza n. 50018/18 del 6 novembre, ha chiarito che il concetto di danno ambientale non è’ integrato unicamente nelle ipotesi più gravi di inquinamento, quelle cioè dove vi è compromissione addirittura delle falde acquifere.
Vi sono, anche, delle situazioni per così dire “intermedie” da tutelare penalmente. Nel caso concreto il Tribunale di Napoli aveva condannato un soggetto per il reato di inquinamento ambientale (ex articolo 452-bis del cp). La sanzione del divieto di dimora (quale misura cautelare personale) era stata irrogata a seguito di accertamento su un’area nel comune di Sant’Agata de’ Goti in cui diversi operai erano stati sorpresi a scaricare e movimentare, con mezzi della società, rifiuti speciali. Erano stati depositati in quell’area in maniera del tutto illecita, senza autorizzazione e in ingenti quantità.
A seguito di ciò la magistratura aveva già’ disposto una consulenza tecnica a seguito della quale si era concluso che il sito fosse potenzialmente contaminato.
Sul concetto di inquinamento ambientale i Supremi giudici hanno puntualizzato che la lettura corretta da dare all’articolo 452-bis è quella secondo cui va riconosciuta una tutela ancorata alla tutela penale dell’ambiente secondo i limiti di rilevanza della nuova norma incriminatrice, che non richiede la prova della contaminazione. Pertanto, ai fini dell’integrazione del reato, non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, essendo sufficiente un evento di danneggiamento dell’ambiente, che nel caso di deterioramento consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l’uso, ovvero da rendere necessaria per il ripristino, un’attività non agevole, mentre nel caso di compromissione ci si trova difronte a uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene stesso deve soddisfare.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
Vedi profilo →
Categoria:
Blog Danni AmbientaliCondividi
Affidati aStudio3A
Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.
Articoli correlati