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Lo smarrimento del bagaglio è uno dei disservizi purtroppo più frequenti per chi prende l’aereo, ancora più pesante nel caso in cui si stia partendo per una vacanza, che quindi inizia nel peggiore dei modi e viene inevitabilmente “rovinata” sul nascere.

Ma in questi casi di chi sono le responsabilità, a chi vanno chiesti i danni? Su questa problematica di estrema attualità, dato anche il periodo estivo di ferie, si è espressa la Cassazione nell’ordinanza 18320/2019 depositata il 9 luglio 2019, decidendo su un’intricata vicenda (e causa) che ha visto protagonista uno sfortunato viaggiatore.

 

La causa per lo smarrimento e la perdita del bagaglio

L’uomo aveva citato avanti il giudice di Pace di Francavilla Fontana la Blue Panorama Airlines S.p.A. per vederla condannare al risarcimento dei danni causati dallo smarrimento e dal danneggiamento del proprio bagaglio avvenuto nel lontano 22 dicembre del 2005, a ridosso di Natale, lungo la tratta aerea Roma-Bari.

Il vettore, costituitosi in giudizio, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva ascrivendo ogni responsabilità alla compagnia di handling degli aeroporti di Roma e chiese il rigetto della domanda.

Il Giudice investito della questione dichiarò la propria incompetenza territoriale, indicando come competente per territorio il Giudice di Pace di Olbia, sul presupposto che la denuncia dello smarrimento del bagaglio era stata effettuata per l’appunto all’aeroporto di Olbia, dove il viaggiatore era diretto quale destinazione finale.

Il danneggiato ha dunque presentato appello al Tribunale di Brindisi che, con sentenza del 2016, oltre dieci anni dopo il fatto, accolse il motivo relativo all’erronea declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Francavilla Fontana, ma, decidendo nel merito, rigettò l’appello.

Motivo? Troppi soggetti coinvolti. I giudici ritennero che non fosse stata raggiunta la prova sufficiente della responsabilità della compagnia Blu Panorama, primo vettore, per i danni derivanti dallo smarrimento e dal danneggiamento del bagaglio, dal momento che questo era stato affidato dalla Blue Panorama al soggetto incaricato della custodia dei bagagli presso l’aeroporto di Brindisi, successivamente alla handling di Roma e poi ancora ad altro vettore, Meridiana, che lo aveva preso in consegna fino ad Olbia: per il Tribunale, era impossibile stabilire chi fosse responsabile del disservizio.

Una decisione motivata anche dal fatto che il passeggero aveva denunciato lo smarrimento del bagaglio solo all’aeroporto di Olbia, mentre, con riguardo a quello di Roma, “non era stato in grado di esibire altro che una ricevuta per riconsegna bagagli del 28/12/2005, contenente il riferimento ad un disguido del 22/12/2005“.

In altri termini, la Corte di merito ha ritenuto che il quadro probatorio fosse del tutto inadeguato a fornire la prova della responsabilità dei danni subìti in capo alla Panorama Blue Airlines, piuttosto che ad altri soggetti coinvolti nella vicenda.

 

Il viaggiatore ricorre per Cassazione

Contro quest’ultima sentenza il viaggiatore si è quindi appellato alla Cassazione, la quale ha dovuto suo malgrado dichiarare inammissibile il ricorso, avendo il ricorrente sollecitato la Suprema Corte a una rivalutazione degli elementi di prova, attività istituzionalmente riservata al giudice del merito, e non avendo invece posto una questione di diritto.

Il motivo di doglianza va tuttavia tenuto in considerazione perché gli Ermellini, fatta salva questa decisiva premessa, lo giudicano fondato.

In buona sostanza, il passeggero ha censurato la sentenza in quanto il Tribunale di Brindisi aveva omesso di considerare che il bagaglio era andato smarrito nella prima tratta del viaggio, da Brindisi a Roma: l’unico soggetto responsabile doveva dunque essere la compagnia Blu Panorama Airlines.

I giudici pugliesi avevano fatto riferimento all’aeroporto di Olbia, senza considerare che la prima denuncia di smarrimento era stata fatta per l’appunto a Roma: denuncia alla quale peraltro aveva fatto seguito sia l’offerta da parte della compagnia della somma di 200 euro a titolo di risarcimento, sia l’assicurazione, da parte della stessa compagnia, che il bagaglio sarebbe stato imbarcato sul primo volo disponibile per essere poi recapitato alla destinazione finale.

Questa promessa però non era stata mantenuta, e solo per questo egli aveva sporto una seconda denuncia all’aeroporto di Olbia. Non solo. Il ricorrente ha sottolineato anche come il tribunale brindisino avesse omesso di considerare un altro fatto storico decisivo e cioè che il bagaglio, rintracciato dopo ben sei giorni, fu poi recapitato dalla stessa compagnia Blu Panorama.

 

La responsabilità della compagnia aerea per il bagaglio smarrito

Inoltre, ed è la parte che più preme, il viaggiatore ha obiettato (a ragione) che la responsabilità del vettore per ritardata consegna del bagaglio avrebbe dovuto essere affermata dal giudice in conformità a tutta una serie di strumenti normativi: la giurisprudenza della Corte di Giustizia sul danno da vacanza rovinata, la Convenzione di Varsavia, secondo la quale il vettore è responsabile del danno risultante dal ritardo, e la Carta dei Diritti del passeggero, che riconosce la responsabilità al vettore e non anche alla società di handling.

Dunque, sulla base dell’art. 1218 del codice civile, sussistendo tra il passeggero ed il vettore aereo un rapporto contrattuale, quest’ultimo era il solo soggetto ad essere gravato da responsabilità per inadempimento, a meno che non avesse provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Con un ultimo riferimento anche alla Convenzione di Montreal, in virtù della quale il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo anche delle merci e del bagaglio se non dimostra, parimenti, di aver adottato tutte le misure ragionevolmente richieste per evitare il danno: danno che ha le caratteristiche di quello cosiddetto “esistenziale” trattandosi di un “pregiudizio che altera le abitudini di vita e gli assetti relazionali della persona, sconvolgendo la sua quotidianità e privandola di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”.

La Cassazione reputa tali argomentazioni pertinenti e fondate ma, come detto, si è vista costretta a dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto il motivo di doglianza è “di merito”.

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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