Da un recente rapporto risulta che in Italia sono presenti 27,3 milioni di cani, in media uno ogni 2,21 cittadini: basta questo dato a certificare quanto siano rilevanti i quattro zampe nella vita degli italiani.
Gioie ma anche grattacapi, perché al miglior amico dell’uomo sono legate migliaia e migliaia di cause: per morsi e aggressioni, per i rumori causati dagli ululati, perfino nella divisione dei beni per le separazioni tra coniugi.
Si pensi soltanto che il terzo motivo più frequente delle liti condominiali, sulle quali pendono oltre due milioni di contenziosi civili, sono per l’appunto gli animali domestici, cani in primis.
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Proprietario sempre responsabile sul fronte civile, ma in quello penale…
Nel caso in cui “Fido” cagioni danni fisici alle persone, la giurisprudenza ha assunto con il tempo una posizione molto chiara e ferma nei riguardi dei padroni, che sono tenuti a risponderne anche laddove venga riscontrata una corresponsabilità nel fatto da parte del danneggiato. Ma se sul versante civile il risarcimento è sempre dovuto, sul piano della responsabilità penale il proprietario non sempre va condannato.
La Cassazione, con la sentenza n. 50562 depositata il 16 dicembre 2019, ha fatto chiarezza su questo punto specificando, in buona sostanza, che la responsabilità penale del padrone del cane va accertata «in positivo» e non è presunta, a differenza della responsabilità civile per i danni.
Il caso specifico è quello di un cane che morde perché reagisce al dolore provocatogli prima – inavvertitamente – dalla vittima: un’evenienza ritenuta dalla Suprema Corte di «assoluta e tale abnormità ed eccentricità» da andare ben oltre il generale obbligo di garanzia di cui è gravato il padrone dell’animale, il quale – in via generale -, come detto, risponde civilmente anche nel caso in cui vi siano stati comportamenti imprudenti della vittima.
Il caso fortuito per il morso del cane
La vicenda. Un quattro zampe aveva assestato un morso su un polpaccio ad un ragazzino che andava in bicicletta. I genitori avevano citato in causa avanti il giudice di pace il proprietario, che era stato condannato per lesioni colpose. L’imputato ha dunque proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rinviando al giudice di pace, per un nuovo esame della vicenda.
Secondo i giudici di legittimità infatti, il giudice di prime cure avrebbe ritenuto irrilevante una circostanza a cui invece la Cassazione ascrive una particolare valenza, e cioè che prima del morso il bambino, con la ruota della bici, era passato sopra la coda dell’animale, così come non aveva considerato il fatto che il cane non era sciolto ma tenuto regolarmente al guinzaglio.
In tal modo, secondo i giudici del Palazzaccio, sarebbe rientrato nell’ampio dovere di custodia anche il fatto «assolutamente abnorme ed eccentrico». Il giudice di pace aveva invece erroneamente pretermesso lo specifico esame ritenendolo irrilevante tout court nella sede penale.
Si tratta, al contrario, secondo la Suprema Corte, di verificare l’esistenza di quel “caso fortuito” che fa venir meno anche la responsabilità civile, ma che in sede penale va accertato autonomamente dal giudice perché non è onere specifico dell’imputato fornirne la prova.
Ai fini penali l’accertamento deve essere positivo, non presuntivo
Infatti, la Cassazione chiarisce che l’imprudenza altrui non esclude la responsabilità di chi detiene l’animale e che la colpa della vittima solo mitiga e non esclude la responsabilità di chi riveste un ruolo di garanzia.
Ma, ai fini penali, l’accertamento deve essere «positivo» e non presuntivo. La presunzione, infatti, vale in termini di responsabilità civile, e viene meno solo se all’origine del danno si dimostra l’avverarsi di un caso fortuito: unico elemento che slega il danno occorso alla vittima dalla responsabilità per i danni di chi riveste il ruolo di custode.
La Cassazione, infine, indica al giudice del rinvio la strada da seguire e precisa che la responsabilità penale per le lesioni colpose prodotte dall’animale in custodia va verificata secondo i canoni dell’articolo 672 del Codice penale, anche se ormai depenalizzato a reato amministrativo.
Infatti, come spiega la sentenza di legittimità: nel processo penale non si può partire dalla presunzione fissata dall’articolo 2052 del Codice civile con conseguente inversione dell’onere della prova.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
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