Non vi è alcuna base logica e normativa a sostegno dell’obbligo, per chi subisca lesioni in seguito ad un incidente stradale, di rivolgersi a una struttura del sistema sanitario nazionale per le cure mediche di cui ha bisogno. Vanno pertanto integralmente rimborsati, sempre che ovviamente giustificati e dimostrati, i costi sostenuti dal danneggiato che abbia deciso di avvalersi di strutture private e non si può far scontare a questa scelta la “sminuente” prevista dall’articolo 1227 del codice civile, secondo cui “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.
A ribadire e meglio affermare questo principio la Cassazione, terza sezione Civile, con la rilevantissima sentenza n. 29308/23 depositata il 23 ottobre 2023.
Indice
La causa per il risarcimento di un brutto incidente stradale
Un giovane, all’epoca ancora minorenne, era rimasto vittima di un grave incidente con il suo scooter in seguito al quale aveva riportato gravi lesioni agli arti inferiori che gli avevano residuato una pesante invalidità permanente. L’assicurazione del veicolo il cui conducente aveva causato il sinistro gli aveva riconosciuto a titolo di risarcimento la somma di 133mila euro che tuttavia il danneggiato aveva ritenuto inadeguata a fronte del pregiudizio patito, trattenendola a titolo di acconto. Di qui dunque la citazione in giudizio avanti il Tribunale di Milano.
I giudici territoriali accolgono solo parzialmente la domanda del giovane centauro
I giudici avevano accolto la domanda ma solo parzialmente, condannando la società assicuratrice al pagamento di ulteriori 49mila euro a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi dalla data di cessazione dell’inabilità temporanea al saldo. E la Corte d’Appello meneghina, con sentenza del 2019, aveva confermato la decisione di prime cure, respingendo il gravame interposto dal centauro.
Il danneggiato ricorre in Cassazione per il mancato riconoscimento di varie voci di danno
Il quale, a questo punto, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando una serie di fattispecie di danno che non gli erano state riconosciute, a partire dal fatto che la Corte territoriale aveva ritenuto che la personalizzazione applicata al danno biologico fosse comprensiva anche della sofferenza morale, escludendo uno specifico danno morale, e che aveva rigettato l’istanza risarcitoria relativa al danno da perdita della capacità lavorativa specifica di ingegnere sulle piattaforme petrolifere: si trattava della professione svolta dal padre di cui egli voleva seguire le orme ma che gli sarebbe stata preclusa per via delle posture fisicamente faticose che essa richiede, per lui difficili da sopportare a causa dell’invalidità rimediata con l’incidente.
Tra queste, il rimborso solo parziale delle spese mediche perché si era rivolto a strutture private
Ma la doglianza che qui preme riguarda la mancata liquidazione delle spese mediche, che i giudici territoriali gli avevano riconosciuto solo nella misura di poco più di diecimila euro: decisione, questa, assunta, sia in primo sia in secondo grado, avendo riguardo non al costo effettivo delle prestazioni terapeutiche e riabilitative di cui egli aveva fruito presso le strutture private di cui si era avvalso, ma al minore esborso che avrebbe invece affrontato se si fosse indirizzato verso strutture pubbliche, e ciò sul presupposto che, per citare la motivazione della sentenza impugnata, “fu una sua scelta personale quella di affidarsi a un servizio privato piuttosto che al Sistema Sanitario Nazionale”.
Una conclusione che, a parere del ricorrente, sarebbe stata in contrasto con quanto ritenuto dalla stessa Corte di legittimità secondo la quale, per citare la sentenza addotta dal giovane a supporto della sua tesi, la n. 5801/18, la sussistenza di un “obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta invero priva di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione ai sensi dell’art. 1227 del codice civile”: articolo che al comma 1 prevede che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate, e al comma 2 che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.
La Suprema Corte accoglie la doglianza, nessun obbligo di rivolgersi a strutture pubbliche
E la Suprema Corte gli ha dato ragione. “Il motivo che censura la scelta di apprezzare, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., il mancato ricorso del (omissis) a strutture sanitarie del Ssn, ai fini del rimborso delle spese mediche sostenute, è invece fondato” affermano gli Ermellini, che al contrario hanno rigettato tutte le altre doglianze.
I giudici del Palazzaccio riprendono la conclusione della sentenza già citata dal danneggiato, aggiungendo anche che questa mancanza di base logica e normativa per il presunto obbligo di rivolgersi a una struttura pubblica anziché privata va ribadita anche “in considerazione del fatto che l’applicazione del comma 2 di tale articolo è stata persino esclusa con riferimento alle spese mediche sostenute all’estero.
Il principio di diritto: nessun automatismo con i costi “evitabili usando l’ordinaria diligenza“
“La sentenza impugnata, pertanto – conclude la Cassazione – merita censura nella parte in cui istituisce una sorta di automatismo – in relazione alla domanda di rimborso delle spese mediche – tra la scelta di rivolgersi a una struttura sanitaria privata e l’applicazione dell’art. 1227 cod. civ”. E con l’occasione i giudici del Palazzaccio hanno anche pronunciato il seguente principio di diritto: “La scelta di chi abbia subito danni alla persona di rivolgersi a una struttura sanitaria privata, in luogo di quella pubblica, non può essere automaticamente considerata, in relazione alla domanda di rimborso delle relative spese mediche, ragione di applicazione a carico del danneggiato dell’art. 1227, secondo comma, del codice civile”.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a questo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.
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